http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%20e%20Tributi/2007/08/notifica-multe.shtml?uuid=470576c2-55f6-11dc-842c-00000e25108c&DocRulesView=Liberonon ci capisco più nulla..quale termine vale??su internet c'è una amrea di siti..alcuniv ecchi e altri aggiornatima sono spesso in contrasto sull'interpretazione...allora è vero ciò che dice sul sito dell'aduc??150 gg da quando i verbalizzanti danno il plico alla posta??e non quindi quando la posta notifica al destinatariomah
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19/02/2009, ore 10:49
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19/02/2009, ore 12:41
Ciao.Sono vere entrambe le versioni; nel senso che, come sempre in Italia accade, data la Norma... ognuno la interpreta come meglio crede. Nella fattispecie la questione è nota e dibattuta da tempo - anche su questo forum.Per riassumere, l'art. 201 del CdS è chiaro sul punto e il termine è sempre stato considerato perentorio. Tuttavia, a seguito della Sentenza richiamata nel link da te riportato, la Corte C. sancì il principio dei tempi di notifica differita tra il notificato e il notificante.La Corte fu però chiamata ad esprimersi su un caso di diversa natura giuridica, tant'è che dichiarò l'illegittimità degli artt. 149 CpC e 14 della L. 89082; non dell'art. 201 del CdS, che non fu affatto menzionato.Tuttavia, per prevalenza gerarchica della fattispecie normativa, secondo alcuni giuristi quest'ultimo poteva ritenersi assorbito.Il discorso, per dirlo con parole povere, è il seguente: se tale principio di NON decadenza dai termini di notifica, purché perfezionata nei tempi con la consegna del plico all'Uff. Gudiziario, ha piena valenza in procedimenti civili di ben superiore valore e impatto (o addirittura in quelli penali), non si capisce perché non debbano rientrarci anche le sanzioni al CdS, che si collocano in un livello gerarchico ben inferiore.A linea di logica, il discorso fila e io, come ho scritto in tempi non sospetti, lo condivido in pieno.Nondimeno, resta il fatto che detta Sentenza non menzionava l'art. 201 del CdS e, quindi, resta inappuntabile l'orientamento di chi non ritiene estensibile l'effetto di detta sentenza.Allo stato, si hanno quindi diverse, contrastanti sentenze e tuttavia, fortuna (tua e di molti automobilisti) vuole che l'orientamento prevalente nei GdP e Prefetti d'Italia sia uniformato a quest'ultima versione (non estensibilità al CdS).Alla luce di ciò, ritengo quindi assolutamente corretti i consigli che, su questo forum, ti sono stati elargiti...anche perché, se ho ben capito, nel tuo caso i 150 gg. sono comunque scaduti: anche rispetto alla consegna del plico alle PT.Un saluto |
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19/02/2009, ore 12:51
@ tolomeoRispondo sia qui che sull'altro thread aperto.Il termine dei 150 giorni è PERENTORIO e decorre dalla data della VIOLAZIONE sino alla data della NOTIFICA del verbale.Quindi riquoto quanto postato da hannibal in riferimento alla sanzioni interne in caso di consegna del verbale alle POSTE prima o dopo del predetto termine e riconfermo quanto da me già evidenziato in precedenza.Fanno eccezione solo i casi relativi al cambio di residenza e al trasferimento di proprietà del veicolo e altre situazioni similari che impediscono in primis l'identificazione corretta dell'obbligato in solido. SOLO IN TALI CASI, tra l'altro richiamati espressamente dall'art. 201, comma 1, del C.d.S., il termine per l'Ente accertatore decorre dall'identificazione dell'obbligato in solido e non dalla data della VIOLAZIONE.Per mero tuziorismo difensivo ho parlato stamane col cognato di mio zio che lavora presso la Municipale di un paese della mia Provincia.Ha confermato quanto sopra citato.Quindi il verbale è impugnabile per decorrenza dei termini. |
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19/02/2009, ore 13:02
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20/02/2009, ore 00:05
signori,il notificato deve averne conoscenza entro 150 giorni dall'infrazione.chiuso lisaluti |
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