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Salve,con una lettera del Ministero dei Trasporti, riguardante l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, mi informano che sono stati 10 punti dalla patente con data di acquisizione 14/01/2008 riferito ad un verbale rilevato il 27/02/2005.Al momento del verbale, e dopo aver pagato la multa, il prefetto mi aveva assicurato che i punti non venivano tolti se non mi arrivava comunicazione entro l'anno.Proprio oggi mi è arrivata la segnalazione e la decurtazione dei punti (dopo circa 3 anni!!).Posso appellarmi a qualcosa?Vi ringrazio anticipatamente.

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Il prefetto te lo aveva assicurato per scritto?

sorcettoroditore
Sorcettoroditore

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Lascia stare quello che ti ha detto il prefetto che probabilmente quando tu gli parlavi manco ti ascoltava per quello che so' io ogni volta che commetti un infrazione succede o almeno dovrebbe succedere questo.Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis CdS, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia dell'accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all'art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso al prefetto di cui all'art. 203 CdS o di quello al giudice di pace di cui all'art.204-bis CdS, l'ufficio competente, entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione del punteggio all'Archivio nazionale degli abilitati alla guida.Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia che da parte del conducente o dell'obbligato in solido sono stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l'esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore non deve disporre l'inoltro della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni per la comunicazione all'anagrafe dei conducenti, decorre dal momento in cui l'ufficio o il comando da cui dipende l'accertatore riceve notizia dell'esito dei ricorsi.Qualora, successivamente all'inserimento della decurtazione nell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti l'esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali, l'organo accertatore provvederà allo storno del punteggio, secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all'Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003, la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l'alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere reperite direttamente attraverso il portale informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (indirizzo web www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).Non credo che vi sia anzi ne sono icuro un tempo massimo per "notificarti" la perdita dei punti a me e' arrivata la comunicazione e ti assicuro che e' una letterina normalissima no raccomandata e quindi esiste la possibilita' che vada persa,cmq per verificare il saldo puoi sempre farlo attraverso il num verde 848 782 782

A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.
A ben molti difetti è l'uom soggetto, ma l'esser seccatore è un gran difetto.

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dalle notizie reperite sui forum della polizia pare proprio che le segnalazioni o decurtazioni punti possano arrivare anche molto tempo dopo, a volte si attendono i tempi necessari per tutti i possibili ricorsi anche se non sono stati fatti.pero' mi permetta avanzare qualche ipotesi.a) Lei parla del prefetto, aveva fatto ricorso?b) 10 punti, sono tanti e' corretta la quantita' in base al verbale dell'epoca e a quanto scritto sulla relativa notifica oppure la quantita' e' variata in base alle nuove modifiche del cds ? se e' variata puo fare ricorso.c)lei aveva comunicato di essere il conducente? anche se ha fatto ricorso e durante il ricorso ha ammesso di essere il conducente quando e' stato rigettato lei doveva comunicare i dati. in caso contrario c'era la possibile applicazione dell'articolo 126 bis con sanzione pecuniaria.d)se di motu proprio l'amministrazione ha deciso di decurtare i punti al proprietario dell'auto senza che questi abbia provveduto alla segnalazione, la decurtazione non e' valida.e) tutto decade se il verbale/infrazione le e' stato contestato immediatamente fermandola. allora lei e'stato identificato come conducente e quindi la comunicazione non era necessaria. resta valida però la questione del punto b)un saluto

hannibal
strademulte.it

Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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