aggiornamento al 20 ottobre.modifica alla sanzione per mancata comunicazione datidal 3 ottobre 2006 sono 250 euroda piemmenews riportosalutihannibalDomandaSpett.le redazionepremesso che trovo infernale l'altalena normativa che con particolare accanimento interviene sul codice della strada e che il d.l. 262/06 ha sostanzialmente riproposto un precedente intervento del governo poi decaduto, a decorrere dal 3/10/2006 è stato modificato l'art.126/bis cds, portando a 60 gg. il termine per adempiere all'obbligo di comunicare i dati del conducente, prevedendo la sanzione di 250 €. in caso di inottemperanza.RispostaIn relazione al regime transitorio con particolare riguardo ai verbali contestati o notificati in data precedente all'entrata in vigore del d.l. 262/2006 una delle questioni maggiormente gettonata è senza dubbio quella riferita all'applicabilità del nuovo regime sanzionatorio sul mancato adempimento agli obblighi di comunicazione dei dati del conducente.Nell'ambito del diritto sanzionatorio amministrativo in materia di circolazione stradale trova applicazione la disciplina generale dell'efficacia temporale dei provvedimenti normativi, dettata dall'art. 11 delle disposizioni preliminari alla legge in generale , la cui deroga deve essere espressamente prevista dalla legge come avviene per il diritto sanzionatorio amministrativo in materia tributaria o in campo penale ove vige il principio del favor rei in virtù dell'art. 2 del codice penale, che enuncia il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite.Ciò premesso si ritiene che in tale caso specifico non possa essere considerata la data di accertamento della violazione il confine temporale a cui fare riferimento per l'applicazione delle nuove disposizioni, ma la data di scadenza dell'obbligo la quale determina il preciso istante in cui si concretizza la nuova violazione. Pertanto tutti i verbali contestati ovvero notificati entro la data del 2 settembre, e per i quali la scadenza dell'obbligo di comunicare i dati del conducente ricade il giorno precedente la data di entrata in vigore del d.l. 262/2006, sono da considerarsi assoggettati al sistema sanzionatorio previgente che prevedeva il termine di 30 gg. e la sanzione di 357 €.Di conseguenza per i casi in cui la scadenza sia successiva alla data del 2 ottobre, il termine si intenderà prorogato di ulteriori 30 giorni e il mancato adempimento comporterà l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 126/bis, comma 2, pari a 250 €.
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20/10/2006, ore 10:47
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