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salve,ho ricevuto un accertamento di violazione accertato da un sistema antivelox 104/c2 ,la velocità fotografata è di km/h 79.devo dire che la macchina ha sicuramente fatto un errore,tutti in paese conosciamo il fiorino bianco e i luoghi dove viene dislocato durante i rilievi e il navigatore puntualmente avvisa 500 mt prima.penso di sapere cosa ha creato l'errore ma avrei bisogno di assistenza per il ricorso che devo presentare il 15 luglio max,l'autovelox è installato all'interno del fiorino chiuso.ilsegnale esce dal 104/c2 in un corpo gassoso attraversa un corpo solido (vetro+piombo)ritorna in un corpo gassoso rimbalza sull'auto riattraversa un corpo solido,poi gassoso eritona al sensore (primo emettitore e ricevitore)lo stesso accade per il secondo sensore che rivelato il ritardo determina la velocità qulsiasi segnale elettrico,radioelettrico ottico quando attraversa corpi diversi cambia di velocità,fase o modulo,considerato che in questo caso abbiamo anche le diverse temperature dei corpi interessati(temperatura all'interno del furgone,temperatura dei due lati del vetro,temperatura esterna),che le partcelle di piombo potrebbero polarizzarsi e deviare i raggi che escono e ritornano all'apparecchiatura . queste variabili penso abbiano contribuito all'errore di lettura ma avrei bisogno di aiuto (dottore in fisica?ing. elettronico?) per relazionare il tutto,penso comunque che questo dispositivo debba essere montato senza corpi diversi,per intenderci solo aria,tutti quelli montati all'internno di vetture a cui non sia stato tolto il vetro possono sbagliare la misura ringrazio dello spazio e spero di avere quache risposta carlo romagna

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ritengo valga la pena di perdere un po di tempo sul sito dell'eccellente Boxer,http://home.tele2.it/boxer/index2.htmleggendo le ultime sentenze e ricorsi apprendo che un autovelox che abbia una tolleranza superiore al 5% non puo' essere utilizzato (disposizioni di utilizzo)sara' per questo che c'e' un rifiuto quasi totale a sottoporre gli autovelox alla certificazione obbligatoria SIT ???nella sentenza del gdp di lodi il sodi 142/c e' stato sottoposto a perizia tecnica,il risultato un margine di errore fino al 16,9%.buon divertimentoHannibal
Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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ti rigrazio,scorrendo le sentenze e gli allegati sono sicuro dell'errore del velox comunque risulta ad una prima lettura che nel mio caso sia stato utilizzato in modo scorretto non conforme alle normeti farò sapere !!!!!!continuo comunque a cercarecarlo

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ma guarda...questo per apparecchio in postazione fissa dove certe variabili dovrebbero essere conisderate a monte e in fase progettuale, vorrei capire quale attendibilità nella misura ci si deve aspettare da pubblici ufficiali (quindi non tecnici) che montano uno strumento di misura per strada!Ma l'ufficio metrico, pesi e misura, non entra proprio in queste questioni??Allora fatemi capire: "il Pirla" che vende le patate al mercato si deve beccare una multa se la bilancia non è verificata o se non è installata correttamente (cioè se non è in bolla) e questi invece ci devono far multe con strumenti che montano loro e che non hanno bolli metrici....ma che paese simpatico!!

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salve, chiedo, cortesemente, una vostra partecipazione a tentare di risolvere il mio problema. ho ricevuto un accertamento di violazione del C.d.S. riporto testualmente quanto scritto:"Il conducente del veicolo ha violato l'art. 142/9 del C.d.S. poichè circolava alla velocità di 117 km/h, superando di km/h 47 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità km/h 70). la velocità è stata determinata, ai sensi dell'art. 342/2c D.P.R. 16/12/92 n. 495, così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo 5 km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura AUTOVELOX 104/C2 OMOLOGAZIONE MIN. LL.PP. PROT 2483 del 10/11/1993 MATR.N. 40921 utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso. Velocità indicata sulla risultanza fotografica km/h 124. art. 4 D.L. 20/06/02 n.121 convertito e mod. L. n.168. Autoriz. Prefettizia gennaio 2003 prot. n.10100. La fotografia è a disposizione c/o il Comando. la violazione non è stata immediatamente contestata causa: in quanto l'accertamento è stato effettuato con apparecchiatura di rilevamento che consente la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo è ormai distante dal punto di accertamento e nell'impossibilità nei modi regolamentari. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria SOSPENSIONE della patente di guida (non effettuata). La violazione comporta la decurtazione di n. 10 punti sulla patente di guida ai sensi art. 126-bis del C.d.S.". dovrò comunicare il nomitavo del conducente entro il 15 di luglio p.v.il termine per il ricorso scade il 15 di agosto p.v.Grazie della vs collaborazione. attendo fiducioso

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http://home.tele2.it/boxer/index2.htmtrovera ampia e specifica documentazione per ricorsi.buon lavoro.hannibal
Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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