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Buongiorno, vi espongo l' accaduto: in data 07/06/13 mi è stata notificata una multa x eccesso di velocità, con relativo verbale e annesso modulo da compilare con i dati conducente; io non ho compilato il modulo perchè ho fatto ricorso al giudice di pace, per il quale sto ancora aspettando l' esito poichè l' udienza è stata fissata per il giorno 10/01/14; il giorno 29/11/13 mi è stato notificato un ulteriore verbale perchè non ho comunicato i dati del conducente; quello che mi chiedo io è se questa cosa è regolare o illegittima; sia perchè il ricorso è ancora pendente, sia perchè il secondo verbale mi è stato notificato dopo i 90 giorni utili che ha a disposizione l' amministrazione per accertare se è stato adempiuto l' obbligo di invio dati conducente. Leggendo un pò di norme ho capito che io ho 60 giorni per comunicare i dati e a partire dal 61 ° esimo giorno, la polizia ha 90 giorni di tempo per procedere all' accertamento dell' adempimento dell' obbligo di comunicazione...oltrepassato questo termine la contravvenzione è preclusa...

Orbene facendo un pò di conti, dalla data di notifica del primo verbale (07/06/13 ) aggiungendo i 60 giorni si arriva al 06/08/13; da qui dovrebbe partire il conteggio dei 90 gg entro i quali dovevano mandarmi il secondo verbale di accertamento, ovvero entro il 07/11/13... è corretto il ragionamento ?

Sono andato al comando dei vigili a far presente la cosa e mi hanno risposto che loro hanno a disposizione anche più tempo per accertare le cose e che i termini che io ho esposto non sono corretti.

Mi aiutate a capirci qualcosa per favore ?? Grazie infinite

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Ho letto la sentenza, in particolare alle pagine 3 e 6; ho letto anche quello che afferma lei del termine di 90 giorni dalla violazione principale, ed anche in tal caso non è dovuta ne la comunicazione dati ne la sanzione eventualmente emessa; in ogni caso, i du verbali essendo autonomi avranno propri termini di notifica, ciò vuol dire che anche il secondo vrbale doveva essre notificato ai sensi dell' art.201 entro 90 giorni dal momento in cui scadeva il termine imposto per la comunicazione dati; l' illecito omissivo matura infatti solo con la scadenza del termine utile alla comunicazione. Da qui (ovvero 61° giorno) dovrebbe tornare applicabile il termine di 90 giorni utile per la notifica del verbale relativo alla violazione del secondo comma dell' art. 126 bis del cds.

Io nella mia ignoranza pensavo fosse questo l' iter...però evidentemente ero in errore.

Grazie in ogni caso per la sua disponibilità.

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non si tratta di ignoranza, infatti anche lei deduce che nel caso di ritardo di notifica non si deve pagare ne l'uno ne l'altro. Il fatto e' che l'amministrazione spesso è cieca e spesso non si accorge dei propri errori inoltre l'ufficio si ritiene in regola quando consegna alla posta le notifiche entro i 90 giorni, se poi la posta ritarda non si prende alcuna colpa., L'equivoco nasce dalla sua interpretazione. l'articolo 126 bis non nasce dal cds ma dalla amministrazione. la sanzionano non per una infrazione al cds ma per non avere ottemperato alla richiesta della amministrazione. quindi se la notifica le arriva entro i 90 giorni e lei deve comunicare i dati entro 60 giorni l'ufficio non ha l'obbligo di farle una ulteriore notifica, lei l'ha gia avuta. la sanziona e basta. Saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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Ora ho capito...è stato fin troppo esaustivo.

Tutte le cose che si leggono in rete allora sono delle bufale vere e proprie e per qualche momento avevo sperato in una "via di fuga".. infatti ho letto più di un articolo (anche di qualche testata che finora ritenevo "autorevole") che appunto predicava questo argomento...e si accennava appunto della decorrenza dei termini a partire dal 61 giorno...ma ora ho capito che non centrando col cds ma essendo una cosa amministrativa, non ha nulla a che fare.

Ahimè pazienza, pagherò e basta.

La ringrazio di nuovo. Saluti.

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hueiiii noooooooooo, perche' vuole pagare ? lei adesso non deve pagare proprio nulla. lei adesso deve fare richiesta all'ufficio che le ha inviato la sanzione in autotutela specificando che la sanzione non e' dovuta perche' è in attesa del'udienza e specifichi i dati del ricorso al gdp. se poi il gdp respinge il ricorso entro i 30 giorni successivi deve dare comunicazione dei dati del conducente. Lei ha chiesto all'ufficio se potevano annullare la sanzione per ritardata notifica, se diceva che aveva presentato ricorso probabilmente le rispondevano diversamente. Saluti p.s. in rete ce' il buono e chi si approfitta. quando trovo un sito che ventila una risposta e mi dice che per averla devo pagare sto attento



Hannibal
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Ad essere sincero non so più che cosa fare...sono andato anche al comando dei vigili e mi hanno risposto che nulla centra il fatto che il ricorso sia ancora pendente, perchè questo è un illecito amministrativo e viaggia su binari diversi; in altre parole secondo loro la comunicazione è un obbligo in ogni caso e dovevo farla; mi hanno detto che io ero tutelato lo stesso perchè fino al termine del ricorso i punti non venivano tolti in ogni caso.

Mi perdoni l' ignoranza ma cos'è una richiesta in autotutela ??

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