Salve a tutti.Ieri 20-07-2006 mi è stato recapitato (ed ho firmato) un verbale effettuato a mezzo autovelox il giorno 19-02-2006; 150 € e -2 punti patente; se faccio bene i conti questa multa sarebbe arrivata il 151° giorno giusto ? me lo confermate ?quindi posso presentare ricorso al giudice di pace ?Vorrei essere sicuro di questo ricorso altrimenti si raddoppiano i soldi da pagare.Potrei anche scrivere il testo della multa se volete.Help please.
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21/07/2006, ore 12:03
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26/07/2006, ore 09:59
Ciao.Come ti ripeto, le Leggi, specialmente in Italia, si prestano puntualmente a diverse interpretazioni e ognuno è libero di agire secondo la sua.Tuttavia, poiché qui - su questo forum, intendo - si viene in genere chiamati a dare un consiglio riguardo la MIGLIORE praticabilità di difesa rispetto ad un caso specifico, è opportuno - al fine di non arrecar nocumento al rchiedente - attenersi alle interpretazioni generalmente applicate dalla giurisprudenza in atto.Ora, fermo restando che ho letto l'articolo correlato al link da te indicato e, pur trovandolo abbastanza acuto e non privo di alcuni fondati richiami giuridici, devo precisare che:a) la stesso articolo parla di una eventuale notificazione MOLTO posticipata nel tempo rispetto alla consegna del plico all'Ufficio Postale (x es., i Vigili consegnano alle Poste la AR contenente la multa al 149° giorno, e il postino la recapita poi al cittadino dopo altri 60, 70 o piu' giorni): non è evidentemente il nostro caso, giacché noi stiamo parlando di una notifica giunta al 151° giorno;b) in definitiva, l'articolo di cui sopra basa sostanzialmente un equivoco di fondo, ovvero sul fatto che la sentenza della Suprema Corte parli espressamente di notificazioni nel processo civile (non di atti amministrativi): ma la Corte su questo era stata chiamata a pronunciarsi, dunque su questo si è espressa; il fatto che non menzioni altre fattispecie non pregiudica affatto - anzi per effetto delle diverse, minori gerarchie di specie ne riverbera necessariamente gli efefetti! - l'applicabilità della sentenza a tutte le procedure di notificazione...In realtà, su questi dubbi eo eccezioni di specie la Consulta, dopo la sentenza della Suprema Corte, è stata più volte chiamata ad esprimersi e, tutte le volte, ha immancabilmente confermato tale orientamento, che i vari giudici - tutti i giudici: G.d.P, giudici ordinari, amministrativi e tributari - hanno recepito.Insomma, nei processi attuali la regola a cui, pressoché inderogabilmente si attengono i giudici è quella sancita dalla S.C. di cui sopra. Sempre! E' d'altro canto evidente che potrebbero verificarsi casistiche straordinarie in cui il guidice "piega" l'interpretazione alla straordinarietà del caso; ma non potrà certo essere una notifica al 151° giorno l'eccezione...Infine, se leggi bene l'articolo correlato al link che già ti avevo indicato, scoprirai che, tra le altre cose, pur sollevando alcune perplessità eventualmente riscontrabili in detta applicazione normativa, riguardo ai casi di notificazioni per semplici multe stradali, sulla base di un pronunciamento della Consulta del 2004, viene è già fugato ogni sorta di dubbio.Ti allego, in evidenza, alcuni passaggi che attengono nello specifico al nostro caso.QUESTO IL PREAMBOLO<< La Consulta, emanando la sentenza 23 gennaio 2004, n. 2816, ha ritenuto preferibile questa seconda soluzione. La Corte ha infatti stabilito che, per effetto delle sue precedenti pronunce, tra le quali, da ultima, la sentenza n. 477 del 2002, l'ordinamento processuale civile ha ormai recepito, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo cui la notifica deve considerarsi perfezionata in momenti diversi per il notificante e per il notificato e che, in particolare, essa deve ritenersi perfezionata per il notificante con il compimento delle sole formalità che non sfuggono alla sua disponibilità, pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notifica stessa sono ricollegati rimane condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario. I giudici costituzionali hanno pertanto respinto, con una pronuncia interpretativa di rigetto17, la questione di legittimità costituzionale del disposto degli artt 139 e 148 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, ad avviso del giudice remittente18, il perfezionamento delle notifiche sarebbe stato previsto, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.+++++++++++++++++++++++++++...Tale contesto è stato innovato dalla Consulta, che, intervenendo su sollecitazione della Suprema Corte49, con la sentenza 18 marzo 2004, n. 98,50 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non consentiva che il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria potesse essere proposto a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato, in alternativa al deposito presso la cancelleria del giudice competente, con consegna a mani del cancelliere.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++QUESTO IL (nostro) CASO DI FATTISPECIE.<< Ci si può chiedere, ad esempio, se il rispetto del termine decadenziale di centocinquanta giorni dall'accertamento, prescritto, a pena di estinzione della sanzione, per notificare ex art. 201 cod. strad. i verbali delle infrazioni stradali, oppure il rispetto del termine decadenziale di novanta giorni entro cui devono essere notificati, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i verbali di violazioni che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, debba valutarsi in base alla data di ricevimento del verbale da parte del responsabile o dal momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario.Per lo meno in questi due casi, non parrebbe difficile rispondere che occorre guardare a quando l'autorità amministrativa ha consegnato all'ufficiale giudiziario le contestazioni da notificare52.Non si dubita infatti che il 3° comma dell'art. 201 cod. strada, rinviando alle "norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale", e il 4° comma dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, richiamando "le disposizioni previste dalle leggi vigenti", facciano riferimento alle ordinarie regole notificatorie, e non si riesce quindi a scorgere ragioni ostative al dispiegarsi degli effetti della regola enunciata dalla Corte costituzionale. >>++++++++++++++++...Come vedi, riguardo al caso del forumista che ha aperto il thread, non vi sono né potranno più esserci dubbi al riguardo. Giuridicamente parlando, è ormai un punto fermo. Un punto a cui i Giudici di ogni ordine e grado si attengono scrupolosamente.Sperando, con ciò, di aver definitivamente chiarito ogni dubbio, chiudo con un cordiale saluto |
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