Che voi ne sappiate una volta che sono scaduti i termini per opporsi ad una multa per la circolazione del mezzo senza assicurazione e una volta che il Prefetto manda l'ordinanza con cui afferma che se non si fa ricorso entro 30 gg il mezzo viene confiscato è possibile evitare la confisca pagando il dovuto e riattivando l'assicurazione?? Attendo un vs. consiglio. SAluti a tutti
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10/01/2008, ore 21:10
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10/01/2008, ore 23:34
ho visto il post sull'altro forum, ma preferisco risponderle qui.il pagamento estingue il contenzioso. sempre che non sia gia stata eseguita la confisca.pero' resto perplesso sul fatto che non pagando una sanzione amministrativa le eseguano la confisca.saluti |
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10/01/2008, ore 23:48
...sì, hannibal,quanto affermato dall'utente sopra è corretto: in caso di circolazione senza copertura assicurativa è prevista, oltre alla normale sanzione (molto salata, peraltro), anche il sequestro del veicolo. Sequestro che poi, qualora la sanzione non venga impugnata nei termini eo la sanzione non estinta con il pagamento, diventa automaticamente confisca.L'iter per bloccare tali automatismi ha scadenze precise; mi sfugge tuttavia se nella fase in cui si trova l'utente sia o meno possibile un'oblazione atta (anche) a bloccare la confisca, che a termini di legge dovrebbe già essere in esecuzione.Un saluto |
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12/01/2008, ore 14:49
merc,iodio il termine confisca. quando non e' in uso doganale mi puzza di borbonico,papalino mitteleuropeo..quale e' la prossima bastiglia ?saluti |
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12/01/2008, ore 19:57
Nell'ipotesi in cui il presente Codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per lacircolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra ilMinistero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 6.420 , nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta allaprefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto. |
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