Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 3592

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Salve, sono venuto da poco a conoscenza che è possibile ricevere il rimborso se il Tasso di Mora del Mutuo o Prestito stipulato supera il Tasso di Interesse stabilito dalla legge per quell'anno. Siccome mi trovo in difficoltà nel valutare se il mio mutuo è soggetto a tale rimborso, potete aiutarmi a capire come fare? Ho cercato di consultare alcuni siti per verificare, ma mi chiedono alcune cose che mi è difficile trovare. Attento risposte, grazie in anticipo.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 4 di 4
Vai alla pagina [1 2 3 4]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Grazie per i consigli Hannibal. E' appunto su quest'ultimo punto che vorrei ancora un suo parere. Supponiamo per ipotesi che il mio mutuo(tasso moratorio) sia usuraio "ab origine" secondo il TEGM del trimestre e la banca venga condannata, perche' dovrebbe chiedermi il rientro della quota capitale residua anche se scalata degli interesi che deve restituire? A logica il 1815 cc recita che "se sono convenuti interessi usurai, la clausola e' nulla e non sono dovuti interessi". Appunto la clausola che riguarda gli interessi e non il contratto . L'obbligare a restituire tutta insieme la quota capitale puo' apparire una forma di rivalsa della banca nei confronti del mutuatario. Non credo che il legislatore possa permettere questo. La logica dovrebbe essere : tu banca hai commesso un reato grave ,usura, restituisci la quota interessi e' null'altro interesse ti sara' dovuto. Il mutuatario ti restituira' solo la quota capitale residua ma con la rateizzazione contrattuale in essere" Che ne pensa? Le dico questo perche' qualche studio commercialista mi ha prospettato questa ipotesi di azione di rivalsa della banca in caso di vittoria e io ,a logica,lho contestata.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

buonasera Fabio, in questi casi non contano i ns tentativi di dare una logica. I risultati li da una sentenza di tribunale che esamina le diverse richieste. Nel caso le ipotesi che un profano con un poco di esperienza e culturale legale puo proporre sono poche. Certo l'articolo e' corretto ma si limita a parlare di interessi. resta un contratto del quale si rendono nulle alcune clausole, che presuppongo rendano nullo il contratto. Non conta una sentenza, contano tre gradi di giudizio che devono poi essere riconfermati da altre sentenze analoghe. Di fronte ad una sola possibilità che il contratto venga dichiarato nullo e che si sia obbligati a rendere subito il capitale residuo attendeei il momento giusto e poi farei scattare il diritto. A mio avviso non vedo che sia realistico aspettarsi una conferma del proseguimento del piano di rientro senza pagare interessi. Mentre invece mi aspetto che ci sia qualche condanna penale con sequestro dei fondi cosi come prescritto dalla legge. saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

@ Dante

allora per quanto riguarda l'applicazione di 2.1% al tasso di mora per il confronto con il tasso soglia voglio ricordare:

1) trattasi di una maggiorazione derivante da un indagine "campionaria" effettuata per " fini conoscitivi" come ammesso dalla stessa BI e riconosciuto da recenti sentenze dell' ABF. La rilevazione del TEGM coinvolge tutte le banche del sistema e non un campione

2) trattasi di rilevazione effettuata un'unica volta 12 anni fa il TEGM per legge ha cadenza trimestrale

3) è indistinta per tutte le operazioni di finanziamento mentre il TEGM è suddiviso per categorie (giustamente) in base alla rischisoità e alle garanzie dell'operazione. non si capisce perchè la maggiorazione per la mora di una carta di credito debba essere la stessa di un mutuo quando i tassi della prima sono normalmente il triplo della seconda e quando le garanzie della seconda sono infinitamente superiori alla prima.

questi tre punti evidenziati rendono molto labile a mio avviso una difesa basata su questa presunta maggiorazione. Infine sulla questione appena citata e sulla diretta confrontabilità tra tasso di mora e tasso soglia invito a cercare in rete la lettera che nel 2001 l'ABI invio alle sue associate in merito alla questione usura.

@ hannibal

la legge è molto chiara nel caso di usura la clausola degli intressi è nulla quindi il resto del contratto compreso l'ammortamento resta in piedi; poi certo siamo in Italia e sappiamo come decidono i giudici però a mio avviso questo è l'ultimo dei problemi. Un avvocato mi disse che addirittura c'era un articolo di legge, che adesso non ricordo, che tutelava da questa evenienza in più mi disse che un immediata richiest del capitale configurerebbe il reato di estorsione, però su questo non sono tanto sicuro.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Fin, il codice e' molto chiaro, se la clausola e' parte integrante del contratto il contratto e' annullabile se non addirittura nullo. Ed essendo attività della banca prestare denaro con contropartita incasso interessi non vedo come questa clausola non possa essere parte integrante dello stesso. A parte che non vedrei nemmeno la richiesta dell'interesse alla voce clausole. Lascia stare quello che dicono gli avvocati sotto la voce emotiva, la richiesta di risoluzione contrattuale con motivazione non e' ricatto neanche ad arrampicarsi sui vetri. vediamo di stare terra terra quanto meno sulla base delle comuni conoscenze di legge



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Cerco di fare chiarezza per chi ci segue. La 350, meglio ancora la problematica di cui stiamo parlando e discutendo si applica a tutti i FINANZIAMENTI, nessuno escluso, NON solo ai mutui. Bene chiarito questo primo punto, la maggiorazione media prevista per la formazione del tasso di mora è vero che risale a diversi anni addietro, ma scrivere tanto per scrivere non risolve il problema, Allora il problema è:

Nel corso di questi anni sta "benedetta maggiorazione" è variata, molto di poco, per niente? Da mie informazioni, le maggiorazioni previste in contratto, non hanno subito nessuna modifica significativa, insomma sono rimaste sempre quelle, per cui il dato (vecchio) non è valido, ma validissmo (non stiamo qui a fare sofismi sul fatto che il tegm varia-se varia- 4 volte anno, la maggiorazione è tutt'altra cosa e viene applicato appunto su dei tassi cha variano-loro i tassi-). Altro problema, la media è calcolata per tutte le tipologie di finanziamento, quindi non è applicabile. Bene, allora chi afferma ciò, deve tirare fuori le prove che tale maggiorazione varia, con il variare della tipologia di finanziamento, perchè, io so altro. Cioè che le maggiorazioni previste dal sistema, sia per i mutui ipotecari, sia per i mutui chirografari sia per i prestiti personale e tutto il resto,, sono praticamente le stesse, per cui non vedo il problema.



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 4 di 4
Vai alla pagina [1 2 3 4]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito