Il padrone di casa ha inviato disdetta a mia mamma per dicembre 2010 per poter rifare il contratto. Purtroppo mia mamma di 82 anni e' stata operata il 4 dicembre di un meningioma, dal 4 gennaio si trova in una casa per riabilitazione ma dato che non si e' riprese bene ( e' afasica e non deambula ecc..) in accordo con l'assistente sociale andra' al 4 marzo c/o una Rsa dove pagheremo la quota "alberghiera" con la sua pensionee metteremo noi una differenza in attesa dell' "accompagnamento ". Dobbiamo fare disdetta subito e pagare i sei mesi come da contratto anche se non useremo piu' l' alloggio oppure possiamo appellarci a qualche legge, visto che mia mamma non ha soldi ne proprieta' ma solola sua pensione che verra' assorbita dalla RSA? Vi ringrazio e porgo distinti saluti,viste le condizioni di mia mamma rifare il contratto.
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23/01/2010, ore 21:02
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23/01/2010, ore 21:14
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23/01/2010, ore 21:36
In questo caso la legge sugli affitti ha una falla.Da una parte si parla che il conduttore (tua madre) può recedere dal contratto dando preavviso di 6 mesi (tramite lettera raccomandata A/R)In un altro articolo, recita,che per gravi e sopravvenuti motivi,può dare disdetta con 6 mesi di preavviso.Quindi fa confusione con la rinuncia normale, e a quella dovuta per sopravvenuti gravi motivi (il caso vostro).Direi di cercare una pacifica risoluzione con il padrone di casa, in caso negativo, seguite il consiglio dell'utente Secchio.Tanto,qualunque azione di rivalsa nei confronti di persona come tua madre, non farebbe altro che aggravare le spese del locatore.Non andrebbero certo a pignorare la pensione di sostentamento presso una casa di cura, o l'arredo appunto della stessa casa. |
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23/01/2010, ore 22:12
bando al problema. non complichiamo!!!..La leggge in merito. parla chiaro. se il conduttore si trova in difficolta di non poter pagare laffitto ed in condizioni critiche di salute , che richiede un ricovero , idoneo alla sua persona , giustificato dal caso venutasi a creare.Può solo pagare il mese anticipato danto dietro preavviso in contemporaneo al mese cha paga , dopo detto mese può lasciare senza altro risarcire al locatore. 453h/23TURI. |
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24/01/2010, ore 17:14
Ciao, la cosa migliore è quella di mettersi d'accordo col proprietario e vedere il contratto di affitto stesso (in alcuni casi può essere che preveda un termine inferiore, io stesso nella casa precedente avevo un termine di tre mesi...).In caso contrario pagare fino alla mensilità in cui si sta e per il resto...la cosa perggiore che possa capitare ritengo sia quella di perdere la cauzione! |
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24/01/2010, ore 20:17
La cauzione,non può essere utilizzata,per saldare eventuali mensiltà arretrata.Il suo scopo ed eventuale utilizzo è esclusivamente riservato ad eventuali danni che il conduttore ha arrecato alla cosa locata. |
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