ho contratto nel 1998 mutuo a tasso fisso con Cariplo per acquisto prima casa, scadente nel 2013.A fronte della richiesta di estinzione anticipata la banca - ora Intesa San Paolo - mi richiede, oltre ad indennizzo per anticipata restituzione in misura dell'1% del capitale residuo(e fin qui va bene), anche un ulteriore 5% a titolo di "oneri di reimpiego" previsto dal contratto. Non manca la richiesta di spese per conteggi e varie per Euro 25.Sono tenuta a pagare questi importi? Se no, quale comportamento devo tenere per pagare il dovuto, evitando un contenzioso? Grazie.
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26/06/2009, ore 13:57
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26/06/2009, ore 18:33
no che non sono dovuti, con gli accordi abi-associazioni consumatori le penali sono state ridotte e nel caso del variabile sono al massimo 0,50% (massimo 1,90% per il fisso), a scalare seconda degli anni mancanti al termine.per godere di questa agevolazione deve presentare un'apposita dichiarazione (nella quale attesta di avere i requisiti). |
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26/06/2009, ore 18:51
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26/06/2009, ore 23:28
ringrazio molto per la risposta. La banca sostiene che gli "oneri di reimpiego" sarebbero una cosa diversa dalle penali di estinzione e pertanto dovute. Non so come fare per eseguire il pagamento solo delle somme dovute, temo che la banca rifiuti il bonifico o l'accredito che non comprenda i suddetti oneri. Comunque grazie ancora. |
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27/06/2009, ore 09:54
ah allora ci provano... bene vediamo se gli articoli di legge sono più convincenti di fronte alla testardaggine o alla malafede di qualcuno.Legge 40/2007 (legge Bersani)Art. 7.Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.4. (Soppresso).5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.A seguito del comma 5:http://www.notariato.it/Notariato/StaticFiles/ABI_Consumatori__MutuiAccordo_2_5_2007.pdfhttp://www.adoc.org/index/it/comunicati.show/sku/2437/ACCORDO+ABI-ASSOCIAZIONI.html(qui scarichi il testo firmato dell'accordo e l'allegato da presentare insieme alla richiesta di conteggi).che non si inventino porcherie, questa è la misura massima delle penali previsto in caso di estinzione anticipata. altre voci non possono essere inserite, altrimenti faccia pure la segnalazione all'abi ed all'antitrust (garante per la concorrenza).infatti c'è scritto testualmente "...concordano che le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo ( di seguito penali)....".i conteggi chiedili alla sede (o alla sua filiale) con raccomandata a/r, allegando la dichiarazione per l'applicazione delle penali ridotte citando l'accordo Abi-consumatori del 2 maggio 2007. |
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27/06/2009, ore 10:40
ok, mi fa piacere sentire confermare i miei dubbi, temevo l'esistenza di una giurisprudenza o una prassi che desse ragione alla banca. Ora posso procedere.Grazie per la chiarezza e per i riferimenti normativi.Naturalmente ti aggiorno sugli sviluppi. |
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