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http://usurabancaria.com/?p=327

Mutui bancari a tassi che superano il limite dei tassi soglia usurai.

La sentenza depositata nei giorni scorsi dal Giudice di Pace di Domodossola Carlo Crapanzano rappresenta una importante svolta nel panorama delle giurisprudenza che si sta formando all’indomani della sentenza della Cassazione n.350 del gennaio 2013, seguita da sentenze ed orientamenti discordanti tra loro.

Questa sentenza traccia un percorso molto chiaro e già ampiamente supportato non solo dalla Legge 108/96, dalla Suprema Corte di Cassazione, ma anche dalla Corte di Appello di Venezia sempre del 2013.

Il tasso di mora è incluso nel calcolo del TAEG!

Il panorama diventa sempre più chiaro, ed è evidente che con queste caratteristiche, sono tantissimi i contratti stipulati in regime di usura pattuita.

In questa circostanza, si tratta di una banca milanese che è stata condannata a risarcire una coppia di coniugi che avevano contratto un mutuo ipotecario, e lamentavano che nel calcolo degli interessi pattuiti risultasse (aggiungendo il tasso di mora indicato in caso di mancato pagamento della rata) il superamento del tasso soglia fino a considerare l’interesse in superamento del tasso soglia e quindi in usura.

Per questo hanno chiesto la restituzione degli interessi del mese di maggio 2013. I due avevano stipulato il 20 aprile del 2011 un mutuo ipotecario per la somma di 270 mila euro, per la durata di 35 anni, pagabili con 420 rate mensili.

La sentenza ribadisce il principio che nel calcolo degli interessi per un mutuo ipotecario, il tasso di mora nel caso di mancato pagamento di una rata, debba essere sommato al tasso Taeg (tasso annuale effettivo globale), che comprende gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate, per le assicurazioni e le varie spese contemplate nel contratto.

Il contratto di mutuo che era stato stipulato tra le parti del processo, aveva un Taeg indicato al 2,247 percento. Secondo la banca, nel calcolo del Taeg non va considerato l’eventuale calcolo dell’interesse di mora in caso di inadempimento del pagamento della rata.

La clausola degli interessi di mora previsti dal contratto erano del 3,50%.

Sommando i due tassi si arriva al 5,747 percento il limite stabilito dalla legge dei tassi massimi consentiti oltre il quale si è in usura ( cd. Tasso soglia) è del 4,185 percento e quindi ci si trova in presenza di USURA PATTUITA.

La linea seguita dal Giudice, continua a tracciare un solco nella direzione della maggiorazione degli addendi per il calcolo del TAEG, cosi come previsto dalla Sentenza Suprema Corte di Cassazione N.350 e Corte di Appello di Venezia aprile 2013.

La tesi sostenuta in queste sentenze, evidenzia che il sistema creditizio negli ultimi anni, ha sottovalutato la reale applicazione dei tassi a discapito dei mutuatari, è di fatto, sarebbero tantissimi contratti ad avere le medesime condizioni.

Fai una verifica del tuo mutuo, finanziamento, leasing per accertare se sei in superamento del tasso soglia e in tal caso richiedere la restituzione delle somme ai sensi dell’articolo 1815“interessi non dovuti”.

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secondo me il problema non è nemmeno quello. caso mai possiamo distingure i due casi di usura ab origine, penalmente rilevante, e usura sopravvenuta che invece non lo è.

tornando invece al dilemma, quello che, se leggo e interpreto bene, non condivido delle considerazioni dell'avv. Riccio sulla sentenza della S.C. è il seguente passaggio:

"Nel primo caso è provato per tabulas che l’istituto di credito, agendo per il recupero forzoso della sua pretesa, chiede non solo il capitale ma anche l’interesse corrispettivo e quello di mora. In altri termini, è lo stesso contratto che smentisce quanto argomentato dai giudici di merito de quibus, dal momento che, all’atto della esazione della dazione, le banche chiedono oltre che al tasso corrispettivo anche quello di mora "

All'avvocato chiederei se sul suo conto dove prende il 2% annuo per il primo anno e il 3% annuo il secondo anno alla fine dichiara di aver preso il 5% annuo. Io direi che ho preso il 5% in DUE anni, quindi il 2,5% annuo e non mi sogno di sommarli.

Come ripeto, le sentenze dei giudici di tribunale non hanno per niente rappresentato la (ancora parole dell'avvocato) "par destruens dell'argomento in questione". Hanno solo fatto le cose con buon senso e ricordandosi come si fa 2+2.

Se si vuole si può aprire un dibattito su cosa succeda alla sola quota interessi della rata insoluta, ma questo è un altro paio di maniche.

Facciamo un'ipotesi molto reale inventando due numeri che permettano calcoli "a mente".

capitale iniziale 100, due rate annue. tasso annuo corrispettivo 10%, tasso annuo mora 20%.

Supponiamo prima rata con 90 di quota capitale. gli interessi sono ovviamente 10.

Senza preoccuparsi della seconda, ipotizziamo sia insoluta e passi un anno. sui 100 di rata non versata applico la mora, quindi 20.

Totale alla fine da ripagare 90+10+20=120.

Wow, ma allora gli interessi sono 30, il 10%+20%!!!!! Ha ragione l'avvocato!!!!

Non direi proprio. quei 30 sono interessi di 2 anni, non di un anno solo. se volessimo applicare le formule "semplici" dove interesse=capitale *tasso*tempo si ottiene immediatamente che il tasso annuo che quei 30 rappresentano guarda caso è il 15%.

Inoltre facendo questa media, che comunque sconfessa chi sostiene si debba sommare (i numeri per fortuna non si interpretano, si calcolano e se si sanno fare i conti senza fare errori il risultato DEVE essere uguale per tutti), si mettono insieme come giustamente disse non so dove Dante87, le mele con le pere.

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secondo me il problema non è nemmeno quello. caso mai possiamo distingure i due casi di usura ab origine, penalmente rilevante, e usura sopravvenuta che invece non lo è.

certo che il problema non è quello, lo davo per scontato e banale anch'io! e il punto sta proprio nella distinzione che descrivi correttamente nella seconda parte della frase, peccato che qualcuno su questo forum non se lo sia ancora ben cacciato nella zucca!

e confonde. appunto, le mele con le pere.



io non insulto hannibal perchè non serve: molti forumisti lo hanno già ben inquadrato, e altri lo faranno tra non molto.

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Finalmente interventi sensati, che si affiancano ai miei, altrimenti pareva di essere un extr-terreste, un vaso d coccia in mezzo a vasi di ferro e chi ne ha più ne metta (Hannibal si sarà stufato di intervenire per ripetere sempre le stesse cose, io no)



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
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Ma se da sempre dispensi "perle di saggezza"!!!

la mia decina di messaggi li avevo scritti un anno fa su anatocismo sui mutui francesi dicendo di stare attenti che l'anatocismo non è implicito, anzi, nei corsi di mate fin si insegna che sono più convenienti dell'italiano. sembrava che parlassi arabo :-(

adesso ne aggiungo un'altra allora visto che ho fatto l'esempio sopra: la mora si DEVE pagare sulla rata intera, non solo sulla quota capitale ed è GIUSTO che sia così.

vediamo se scateno il vespaio ...

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Nessun vespaio. Argomento già trattato ieri in altra discusisone

Chi mi fà questo calcolo con dati reali?Importo rata 818,60Quota Capitale 552,57Quota interessi 262,78Spese rata 3,25Mora Pagata 8,45

Riprendo la discussione partita da Mouse il giorno 13 per degli aggiornamenti, visto che era sorto anche il problema su cosa colcolare la mora, su tutta la rata? Sulla sola quota capitale?

Ciò non toglie che, com’è stato chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte
di Cassazione che è stata appena menzionata, il mutuatario resti obbligato «al pagamento
integrale delle rate già scadute» prima della risoluzione del contratto per il suo inadempimento:
egli sarà pertanto obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di
capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute. In
tal senso, si è più recentemente pronunciata anche Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2013, n.
21885:

La discusisone è questa:

SDL centro studi ci si può fidare?



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