ciao a tutti. vorrei sapere come è la prassi da parte di una finanziaria a richiedere il pignoramento di un 5° della pensione per un finanziamento non estinto? il titolare della pensione deve essere avvisato o avviene tutto a sua insaputa e se ne accorge solo quando va a rititrare la pensione? Qualcuno mi può dare delle lucidazioni in merito?Vi ringrazio.P.S.Sapete Fiditalia si è rifatta viva e mi ha proposto di rifare il contratto con rate molto più basse. Ancora non ho deciso se accettare o meno. Voi cosa mi consigliate?
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23/10/2009, ore 15:11
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23/10/2009, ore 15:13
Il titolare viene avvisato per quanto riguarda il pignoramento di una pensione minima.....non credo propio. |
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23/10/2009, ore 16:13
Nell'eventualità di una richiesta di pignoramento del 5° viene inviato per prima cosa un decreto ingiuntivo da parte del tribunale.Detto decreto è inconfondibile, si distingue benissimo da lettere e letterine delle finanziarie.Per il resto, la pensione minima non credo affatto sia pignorabile |
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23/10/2009, ore 19:30
Et volià:(Nota operativa Inpdap 8/2006)L’INPDAP, con la Nota Operativa in data 30 gennaio 2006, n. 8, ha fornito chiarimenti alle proprie Sedi sulla determinazione della quota di pensione che può essere ceduta o pignorata tenendo conto delle disposizioni dell’art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per l’anno 2006), secondo cui in caso di cessione o pignoramento della pensione “è fatto salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo”. L’INPDAP, richiamando la precedente Nota Operativa n. 5/2006 con la quale le stesse Sedi erano state informate delle novità introdotte dal citato art. 1, comma 346, della legge n. 266/2005, ha ritenuto di precisare che per individuare la quota di pensione cedibile o pignorabile occorre sottrarre dall’importo della pensione l’IRPEF. Sulla differenza ottenuta si calcola la ritenuta di un quinto. Nel caso in cui l’importo della pensione al netto della ritenuta del quinto e di altre ritenute già in corso di recupero risulti superiore al trattamento minimo, la ritenuta del quinto potrà gravare per intero sulla pensione. Invece, se l’importo della pensione, al netto del quinto e delle altre eventuali ritenute già in corso, dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, la ritenuta da effettuare per la cessione o il pignoramento dovrà essere determinata in misura ridotta in modo da far salvo l’importo del trattamento minimo. Se, prima di effettuare il calcolo del quinto, l’importo della pensione risulti già inferiore al trattamento minimo, nessuna trattenuta potrà essere operata per cessione o pignoramento. Peraltro, in caso di accertamento di indebiti pensionistici, il diritto al trattamento minimo non potrà essere fatto salvo e la ritenuta del quinto, come sopra calcolata, andrà applicata integralmente. (05 aprile 2006 |
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24/10/2009, ore 10:01
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24/10/2009, ore 21:17
Dipende da ciò che ANIT intende per pensione minima....... |
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