Nel caso di portabilità mutuo prima abitazione utlizzando la surroga, sono dovute le eventuali penali di estinzione anticipata alla vecchia banca?Qualcuno sostiene che non siano dovute, ma non riesco a trovare riferimenti chiari in merito.
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09/01/2008, ore 10:44
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09/01/2008, ore 12:36
La norma è quella dell'art. 8, comma 3 bis, del D.L. 7 gennaio 2007, n. 7 (cd. decreto Bersani bis), come convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e modificato dall'art. 2, comma 450 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008); non è proprio chiarissima, ma sembrerebbe escludere che siano dovute, in caso di estinzione con surrogazione, penali di estinzione anticipata alla vecchia banca. |
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09/01/2008, ore 18:11
è un po che lo chiedo anche io ma in giro nessuno sa niente di certoho letto un post dove una persona non le ha pagate io tra poco dovro fare l'atto e non so cosa fare non c'è qualcuno esperto in rete? help!!! |
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09/01/2008, ore 21:00
Il 2 maggio 2007 è stato sottoscritto tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale l'accordo che fissa le penali massime di estinzione (anticipata o parziale) per i mutui stipulati prima del 2 Febbraio 2007 (per i mutui stipulati successivamente le penali sono state infatti vietate dal decreto legge 7/2007). In dettaglio la misura massima per l'estinzione sarà:per i contratti di mutuo a tasso variabile0,50 punti percentuali 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 20010,50 punti percentuali 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 20001,90 punti percentuali nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo 1,50 punti percentuali nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo 0,20 punti percentuali nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo 0,00 punti percentuali negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. L'accordo determina anche l'introduzione di una clausola di salvaguardia per quei mutui che già prevedono misure della commissione di estinzione di importo pari o inferiori a quelle stabilite con l'intesa. In questi casi: per i mutui a tasso variabile, e per quelli a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, l'ulteriore riduzione sarà di 0,20 punti percentuali.Nei mutui a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, qualora la misura contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali, si applicherà una riduzione di 0,25 punti percentuali; sarà invece di 0,15 punti percentuali con una misura inferiore a 1,25 punti percentuali.E' possibile che di queste penali si faccia carico la banca subentrante,inserendole nel totale finanziato. |
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