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Vorrei porre un quesito:E' possibile recedere da una polizza sottoscritta, consigliata dall'agente, alla richiesta di mutuo?La polizza in questione è la CPI della Cardif abbinato al mutuo Barclays che il consulente mi ha posto come obbligatoria in abbinamento al mutuo stesso.Se entro i 30 giorni previsti dalla legge effettuo il diritto di recesso cosa succede? Secondo voi è possibile? Legalmente sembrerebbe di si.Ecco le condizioni ed il DDS:TASSO PROTETTO BARCLAYS Contratto n. DOCUMENTO DI SINTESI Documento di Sintesi redatto ai sensi della delibera CICR del 4/3/2003 e del titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni Di Vigilanza per le Banche 'Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari' emanate da Banca d’Italia. PARTE 1 -SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTRATTO CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO Importo finanziato Euro 000.000,00 Durata in mesi 000 Piano di Ammortamento Piano di ammortamento francese Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 2,600% GARANZIE Importo ipoteca Euro 000.000,00 Importo fideiussione Euro 0,00 TASSI DI INTERESSE Tipo Tasso Tasso Variabile con opzione di passaggio a Tasso Fisso con CAP Parametro di riferimento MEDIA MENSILE EURIBOR 3 MESE DIVISORE 365 Periodicità di calcolo degli interessi Mensile Tasso di ingresso (preammortamento e prime due rate) 2,400% Spread 1,400% Ultimo valore disponibile del parametro di riferimento più spread 2,126% Parametro di riferimento connesso all’esercizio dell’opzione EUROIRS lettera (Interest Rate Swap per operazioni in Euro), per scadenza 2, 5 o 10 anni, contro Euribor 6 mesi. Tasso massimo applicabile Nel periodo di regime a tasso variabile, qualora la Media mensile Euribor 3 mesi divisore 365, aumentato dello spread, dovesse superare il 5,50%, la Banca applicherà per detti periodi il tasso mensile non superiore a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo del 5,50%. Tasso di mora Media mensile Euribor 3 mesi divisore 360 + 3,50% ONERI APPLICATI Spese perfezionamento pratica Euro xxxxxx Servizio Pronto Cash Euro xxxxx Polizza Cardif Euro xxxxx Polizza Immobili Helvetia Euro xxxx Spese amministrative pratica mensili Euro xxxx Invio certificazione interessi o rendiconto Euro xxxx Spese intervento procuratore Euro xxxx ALTRI ONERI APPLICABILI Comunicazioni varie 5,16 € Sollecito pagamento 25,00 € RID impagati o stornati 10,33 € Stragiudiziali piano rientro 51,65 € Sollecito pagamento tramite legale esterno 129,11 € Spese amministrative accollo mutuo 103,29 € Istruttoria accollo mutuo 258,23 € Conteggi informativi 51,65 € Spese amministr. revoca estinzione anticipata 154,94 € Rinnovazione ipoteca* 258,23 € Restrizione ipoteca* 300,00 € Certificazione sussistenza debito 51,65 € Amministr. Conversione contrattuale 103,29 € Duplicato certif. Interessi o estr. conto 10,33 € Riaggiornamento istruttoria 258,23 € Ricostruzioni contabili complesse 25,82 € Commissioni incasso effetti (**) 5,16 € Commissioni assegni, effetti scaduti, richiamati, insoluti (**) 10,33 € Penale di estinzione nessuna penale Costi di recupero crediti scaduti Spese sostenute per l’affidamento della pratica a società di recupero crediti. *Più spese notarili ** più spese reclamateci dalla nostra eventuale Banca corrispondente PARTE 2 -SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI NON AVENTI CONTENUTO ECONOMICO La presente sezione riporta una sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausole che regolano il rapporto tra la Banca e il cliente è contenuto nel contratto. EROGAZIONE: L’erogazione dell’importo finanziato, al netto dell’imposta sostitutiva, delle spese di perfezionamento pratica e dei premi assicurativi avverrà in sede di stipula e la somma così determinata verrà rilasciata al perfezionamento della stipula. MODALITA’ DI RIMBORSO: il pagamento delle rate avverrà tramite addebito automatico su conto corrente, in essere presso la Banca o presso altri Istituti Bancari. In quast’ultimo caso, l’addebito avverrà tramite sistema R.I.D. PERIODICITA’ RATA: Mensile. ESERCIZIO DI OPZIONI: Nel periodo di ammortamento a tasso variabile, con preavviso di 60 giorni rispetto alla rata di aprile e di ottobre di ogni anno, la parte mutuataria ha facoltà di proseguire a tasso fisso per un periodo prestabilito di 2, 5 o 10 anni (o comunque sino alla scadenza naturale del contratto se il residuo periodo di ammortamento è inferiore ai 10 anni), al termine del quale potrà esercitare nuovamente l'opzione con preavviso di 60 giorni. La variazione avrà luogo in concomitanza con la scadenza di una delle suddette rate. In assenza di comunicazioni il mutuo proseguirà a tasso variabile. Qualora sia stata esercitata l’opzione di passaggio a tasso fisso, per tutta la durata di regime a tasso fisso, non troverà applicazione il limite di tasso massimo previsto nella “Parte 1” del presente Documento di Sintesi. TEMPI DI ESTINZIONE ANTICIPATA: Il mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, in tutto o in parte , dando preavviso di 60 giorni. CONTRATTI ACCESSORI OBBLIGATORI: Polizza assicurativa immobile relativa ad incendio, scoppio, danneggiamento ambientale con premio unico anticipato, detratto dall’importo del mutuo. L’inosservanza degli obblighi derivanti dalle 'Condizioni' che regolano le polizze assicurative stipulate, costituirà motivo di risoluzione del contratto di mutuo. La Parte mutuataria garantisce che l’adesione alle polizze è avvenuta dopo aver ricevuto e preso conoscenza delle 'Condizioni' e dei termini delle vigenti normative in materia. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: La Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza del beneficio del termine ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 1186 codice civile e di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile qualora: a) non sia stata prodotta la documentazione prevista nel contratto di mutuo; b) ricorra l’ipotesi di ritardato pagamento ai sensi dell’art. 40 comma secondo del D.Lgs. n. 385/1993; c) il contratto di assicurazione contro i danni ai beni costituiti in garanzia venisse risolto e non fosse possibile, per qualsiasi causa, stipularne un altro con una Compagnia di gradimento della Banca; d) la Parte mutuataria e/o il Garante avessero taciuto debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione sul credito della Banca ovvero l’esistenza di usi civici, misure e sanzionatorie o di altri vincoli o pesi che menomassero le garanzie; e) si verificasse qualsiasi situazione da cui derivi o possa derivare l’impossibilità o l’incapacità della Parte mutuataria di adempiere totalmente o parzialmente alle obbligazioni assunte; a titolo esemplificativo: l’emissione di decreto ingiuntivo o di provvedimento di sequestro contro la Parte mutuataria indipendentemente dalla fondatezza delle pretese del creditore o dell’entità dell’importo, la levata di protesto per qualsiasi importo, l’inizio di procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare a carico della Parte mutuataria per qualsiasi importo ed indipendentemente dall’eventuale esistenza di motivi di opposizione da parte di quast’ultima, la domanda di ammissionedi Parte mutuataria a qualsiasi tipo di procedura concorsuale, la cessione di beni ai creditori della Parte mutuataria; f) risulti che le situazioni, i dati ed i conti esposti o dichiarati dalla Parte mutuataria alla Banca sia in fase di concessione del mutuo sia successivamente, non rispondano a verità; g) la Parte mutuataria non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui all’art. 4 lett. a) b) c) d) e) f) delle Condizioni Generali; h) ricorrano le ipotesi di cui all’art. 6 secondo comma e art. 10 penultimo comma delle Condizioni Generali. In tali casi la Banca avrà diritto di esigere l’immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso o di messa in mora e nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni. Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite. INTERESSI DI MORA E DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE: In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo, la Parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere alla Banca interessi di mora. Tali interessi, calcolati sulla quota capitale delle rate scadute, decorreranno dalla data di scadenza delle stesse e sino al momento del pagamento, di diritto e senza bisogno di alcuno intimazione né di messa in mora, ma soltanto per effetto della scadenza del termine. Qualora la Banca si avvalga nei confronti di Parte mutuataria della facoltà di dichiarare la decadenza del beneficio del termine, gli interessi di mora saranno calcolati sull’intero capitale residuo del mutuo e sulla quota capitale delle rate insolute, a decorrere dalla data in cui la Banca ne avrà data comunicazione alla Parte mutuataria e sino al momento del pagamento. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. RISOLUZIONE CONTRATTO PER DIMINUZIONE DELLA GARANZIA: Verificandosi diminuzione della capacità cauzionale dell’immobile per qualsiasi causa nessuna esclusa ed eccettuata, la Banca, a sua discrezione, avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di mutuo, la parziale restituzione del mutuo, un congruo supplemento di ipoteca o altra idonea garanzia. ASSICURAZIONE: La parte mutuataria ed il datore d’ipoteca, se presente, prendono atto che l’inosservanza degli obblighi a loro derivanti dalle “Condizioni” che regolano le polizze assicuratorie stipulate, costituirà motivo di risoluzione del contratto di mutuo; garantiscono che l’adesione alle polizze è avvenuta dopo aver ricevuto e preso conoscenza delle “Condizioni” e dei termini delle vigenti normative in materia. MODIFICHE CONTRATTUALI: La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo, nel rispetto di quanto previsto all’art. 118 del Testo Unico Bancario, successive modifiche e disposizioni di attuazione. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà comunicata al cliente, con preavviso di 30 (trenta) giorni, in forma scritta o, previa accettazione del Cliente, mediante altro supporto durevole (ad esempio mediante l’utilizzo della posta elettronica all’indirizzo indicato dal Cliente). La comunicazione, che potrà essere effettuata anche mediante invio di documento di sintesi, indicherà espressamente la formula 'Proposta di modifica unilaterale del contratto'. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 (sessanta) giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. ACCOLLO: La Parte mutuataria si impegna a comunicare alla Banca a mezzo di raccomandata l’intervenuto trasferimento a terzi della proprietà dell’immobile, ovvero la costituzione sullo stesso di un diritto reale di godimento, con accollo del mutuo, entro 30 giorni dalla data dell’atto, corredando detta comunicazione con copia autentica dei relativi titoli idonei a tutti gli effetti di legge. Resta comunque ferma ed impregiudicata la facoltà della Banca ex art. 1273, primo comma, cod. civ., di aderire o meno all’accollo così comunicatole. L’accollo non produce liberazione della Parte mutuataria originaria, salvo espressa dichiarazione scritta della Banca ex art. 1273, secondo comma, cod. civ. L’invio delle certificazioni annuali, o di ogni altra comunicazione, all’accollante non costituisce liberazione della Parte mutuataria originaria. ORGANO DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: Ombudsman Giurì bancario. FIDEIUSSIONE: La fideiussione eventualmente prestata nel contratto di mutuo è regolata dalle seguenti condizioni: a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto da Parte mutuatara; le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti di successori o aventi causa; b) la Parte fideiussoria è tenuta a pagare immediatamente alla Banca, a prima richiesta scritta; l’eventuale decadenza di Parte mutuataria dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa alla Parte fideiussoria; c) nessuna eccezione può essere opposta dalla Parte fideiussoria quanto al diritto della Banca di dichiarare la Parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine, di risolvere il contratto di mutuo o di recedere dai rapporti con la Parte mutuataria o di concedere proroghe e/o modifiche alla Parte mutuataria; d) la Parte fidejussoria dovrà rimborsare alla Banca le somme incassate dalla Banca in pagamento del mutuo e restituite per qualsiasi motivo, conservando la fidejussione piena efficacia anche nell’ipotesi di procedure concorsuali; e) la Banca non sarà tenuta ad effettuare di sua iniziativa alcuna comunicazione alla Parte fidejussoria, in ordine ai rapporti con la Parte mutuataria; su richiesta scritta della Parte fidejussoria, la Banca comunicherà il debito della Parte mutuataria entro il limite dell’importo garantito; per ulteriori informazioni sarà necessario specifico consenso scritto della Parte mutuataria; f) in deroga all’art. 1957 cod. civ., la Banca potrà escutere la Parte fidejussoria o qualsiasi altro coobbligato o garante prima di ogni istanza contro la Parte mutuataria; g) nell’ipotesi in cui l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida, la fidejussione è estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca; h) alla Parte fidejussoria saranno applicati gli stessi interessi di mora applicati alla Parte mutuataria; i) la Parte fidejussoria potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti di Parte mutuataria solo dopo che le ragioni di credito della Banca siano state interamente soddisfatte; j) se vi sono più fidejussori ciascuno risponde solidalmente per l’intero; k) in deroga all’art. 190 cod. civ., la Banca potrà agire in via principale, anzichè sussidiaria, e per l’intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi. ALLORA COSA DITE, E' POSSIBILE RECEDERE DALLA CPI SENZA INTACCARE LE CONDIZIONI DEL MUTUO???Ones ps Buon 2010 a tutti

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Ciao,sno nella tua stessa identica condizione e sarei curioso di saperlo anche io.Penso che sia possibile disdire la polizza mandando raccomandata entro 30 g. dalla data di decorrenza.La data di decorrenza risulta dal contratto ( o meglio dai contratti,in quanto sono due contratti diversi).Dopo la Cardiff rimborsa il premio al netto delle imposte.Io penso di disdire la polizza xchè troppo cara e abbastanza inutile.Piuttosto mi chiedo......se mi restituiscono il premio al netto delle imposte,le imposte pagate non mi dovrebbere essere restituite da qualcuno,in quanto pago per un valore che non esiste?

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Forse dico un'ovvietà ma la poilizza vita in genere non è obbligatoria e questo si vede dal prospetto ESIS che la Banca è tenuta a consegnare. In questo senso il cliente può recederla in ogni monento. Se proprio la Banca si rifiuta siete in tempo a cambiare mutuo per la legge 40/2007 (legge Bersani sulla surroga) per cui potete passare ad un nuovo mutuo senza pagare penale o notaio.Io ho acceso un mutuo in questi giorni sul forum dal titolo 'Ricerca Mutuo Ottimale'. Mi è stato molto utile il dibattito che si è creato. Anch'io avevo trovato buoni i mutui Barclays/Woolwich ma alla fine sono rimasto in MPS ed il suo mutuo variabile con CAP al 5,5% che è stato prorogato fino al 30/1/10. Poi ieri sera sono andato sul sito delle Poste ed ho visto che c'è un tasso fisso al 4,55% che mi sembra ottimo: non so però quanto le Poste siano pronte con i mutui in termini di tempi per esempio.Chiedo scusa in anticipo se ho detto banalità o sono andato fuori dal tema originario del forum. Stefano

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Mah con queste polizze voglio essere sicuro che la Banca (Barclays in questo caso) non modifichi le condizioni sottoscritte prima di recedere entro i 30gg. Per quanto riguarda il mutuo delle poste sono deliberati da Deutsche Bank ed i tempi massimi sono 40 giorni lavorativi ma anche in 20 giorni si rogita se tutta la documentazione è ok. Sul sito sono riportati i documenti da presentare per la richiesta. CPI non obbligatoria, spese minime (216 perito e 100 istruttoria) ma finanziabilità max 80% (valore minimo da preliminare o perizia). Nessuna spesa di incasso rata ed ipoteca al 150%. Spread 1,35% senza CPI e 1,25% con CPI.Nell'attesa di una risposta sicura alla mia domanda, auguro un buon 2010!Ones

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Io penso di seguire questa linea:1 - Firma dell'atto di mutuo e contemporanea firma della polizza assicurativa2 - Controllo che sull'atto di mutuo non ci siano clausole strane che vincolano il mutuo alla polizza stessa (ma dubito che ci siano)3 - Verifico la data di decorrenza della polizza assicurativa e dopo qualche giorno dalla firma della polizza in questione faccio raccomandata per disdirla. Naturalmente sempre nei 30 g. (considerando che i 30 g. sono il termine entro il quale l'assicuratore deve ricevere la raccomandata)Per non sbagliare mando una copia della lettera anche alla banca....non si sa mai.4 - Stipulo un'assicurazione TCM con la mia compagnia che deve essere + conveniente e con premio annuale nel caso che la banca faccia storie.

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se non indicata nel prospetto esis e nell'apposita voce del documento di sintesi (assicurazioni obbligatorie) e non viene compresa nel calcolo dell'Isc allora la polizza non può essere considerata "legata" al contratto di mutuo.abbiamo ulteriore certezza di quanto sopra nelle condizioni che hai incollato:"CONTRATTI ACCESSORI OBBLIGATORI: Polizza assicurativa immobile relativa ad incendio, scoppio, danneggiamento ambientale con premio unico anticipato, detratto dall’importo del mutuo"non viene in alcun modo citata la polizza cpi.le condizioni del contratto di mutuo peraltro, nella sezione ASSICURAZIONI, parla di risoluzione del contratto di mutuo in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali.. tra quali non può certo comprendersi il diritto di recesso, che è al massimo l'esercizio di una facoltà contrattuale.

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