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buon giorno,

vorrei capire se una società di leasing nel caso in cui risolve il contratto per morosità può richiedere i canoni scaduti e quelli a scadere con la restituzione del bene immobile che certamente ha mantenuto un certo valore nel tempo.

ci si può opporre a questa ingiustizia?

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il leasing e' un contratto di affitto dove il bene affittato anche se appare intestato a chi lo affitta(vedi lesing di un automezzo) rimane di proprietà della società. la concezione di leasing e' che lei affitta per numero di anni, pagando una rata mensile ed alla fine puo acquistare il bene per un prezzo concordato. la società ha tutto il diritto di chiedere i canoni arretrati, di avere indietro il bene in leasing. Puo chiedere anche il danno per le mancate rate future ma se esse venissero pagate deve consentire l'eventuale riscatto del bene in leasing. saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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mi pare di capire che una volta che restituisco l'immobile non possono chiedermi anche le mancate rate future se non una penale per risoluzione anticipata; sempre che il contratto non sia viziato da tassi usurari, nel qual caso posso oppormi ad una richiesta di denaro?

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un contratto puo risolversi anche per cause di forza maggiore, la migliore e' l'impossibilità di pagare le rate. il contratto va esaminato ma un leasing e' una cosa un po diversa da un mutuo. occorre vedere se esiste un prezzo a nuovo, la magiorazione dei costi e se sono stati specificati interessi e more. potrei presumere che il calcolo del costo della mora cioe' quando ritarda il pagamento sia una indicazione per valutare la soglia usuraia. comunque se le pare esista si rechi ad una sede adusbef e faccia esaminare il tutto. Se il leasing risale a molti anni addietro e' possibile che ci sia qualche cosa di interessante . saluti



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


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Hannibal continua a girarci in giro, ma la risposta alla domanda originaria è; si, la società di leasing, salvo casi particolari (bene non fungibile, tipo un impianto specifico per esempio il condizionamento, non separabile economicamente dall'immobile a cui è "attaccato", può riprendersi il bene di sua proprietà ("locato con facoltà di compera", ovvero di riscatto a fine contratto), venderlo, ed eventualmente richiedere il saldo a conguaglio del maggior dovuto. semplicissimo.



Ceterum censeo Carthaginem delendam esse.

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comunque la richiesta di un risarcimento può avvenire solo dopo la ricollocazione del bene sul mercato, tenendo presente che si tratta di un immobile che nel tempo non si deprezza come accade per esempio per un autoveicolo.

anche se le ultime sentenze della cassazione hanno fissato dei paletti in merito alle penali in caso di risoluzione anticipata

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