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Buongiorno a tutti. Mi chiamo Giancarlo e vorrei sottoporre alla vostra attenzione il seguente mutuo a tasso variabile BNL.
Data stipula: 16 luglio 2004

Art. 3
Il tasso d’interesse di ammortamento viene determinato nella somma dei seguenti addendi:
1) Una quota fissa pari a 1,45 punti per anno, costituita dalla commissione d’intermediazione spettante alla banca;
2) Una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l’area euro (Euribor) a sei mesi, rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle ore 11:00 ora dell’Europa centrale dal comitato di gestione dell’Euribor e diffuso sui principali circuiti telematici e di norma pubblicato sul quotidiano il sole 24 ore, per valuta 30 giugno e 31 dicembre antecedente la decorrenza di ciascuna rata. Qualora il 30 giugno e il 31 dicembre dovessero cadere in giorno non lavorativo, l’Euribor sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data.
Il valore del parametro Euribor a sei mesi rilevato per valuta 30 giugno/ 31 dicembre precedente la data odierna è pari al 5,805% nominale annuo.
La durata sarà di 20 anni e il rimborso avverrà mediante pagamento di n° 40 rate semestrali posticipate, costituite dalla quota di rimborso del capitale e dai relativi interessi, aventi scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. L’inizio dell’ammortamento viene fissato all’1/1/2005 e quindi la prima rata scadrà il 30/06/2005 e l’ultima il 31/12/2024.
Per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo di preammortamento, gli stessi saranno corrisposti dalla parte mutuataria il 31 dicembre 2004 al tasso del 1,85% semestrale, calcolati a decorrere dal quindicesimo giorno da oggi e fino al giorno antecedente la suddetta data d’inizio dell’ammortamento.
Art. 4
Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, rimasta non pagata, produrrà in pieno diritto, dal giorno della scadenza, gli interessi di mora a carico della parte mutuataria e a favore della banca, interessi non suscettibili di capitalizzazione periodica.
Il tasso di mora verrà stabilito trimestralmente (dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre, dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), in misura pari al tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, aumentato della metà, per le operazioni appartenenti alla categoria “Mutui” praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’ufficio italiano cambi e dalla banca d’Italia, rilevato trimestralmente ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 7 marzo 1996, n° 108, recante disposizioni in materia di usura, attualmente pari a 5,805% annuo.
Qualora, per qualsiasi motivo, il suddetto tasso effettivo globale medio non fosse più rilevato, il tasso di mora verrà stabilito semestre per semestre, maggiorando di 4 punti il tasso nominale annuo risultante dalla media aritmetica mensile delle rivelazioni giornaliere per data valuta del tasso interbancario per l’area euro (Euribor) a sei mesi, effettuate sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle ore 11:00 ora dell’Europa centrale dal comitato di gestione dell’Euribor e diffuso sui principali circuiti telematici e di norma pubblicato sul quotidiano il sole 24 ore.
Per il primo semestre solare verrà presa a base la media del tasso “Euribor” a sei mesi come sopra determinata al mese di novembre dell’anno precedente. Per il secondo semestre solare verrà presa a base la media del tasso “Euribor” a sei mesi del mese di maggio dello stesso anno.
Gli interessi di mora decorreranno in pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma per il solo fatto dell’avvenuta scadenza dei termini, senza pregiudizio della facoltà della banca di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine o di risolvere il contratto e di ottenere, quindi, il rimborso totale delle somme dovute per capitale residuo, interessi, spese e accessori.

Vi chiedo se il mio mutuo è in regola o abbia al suo interno usura.
Grazie a chi mi potrà dare una mano.

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Ringraziandovi per la pronta risposta e la vostra professionalità vorrei sottoporvi il mutuo di mio suocero. Non siamo alla caccia dell’usura a tutti i costi. Siamo solo intenzionati di controllare che i prodotti siano in regola.

L’anno duemilacinque il giorno dieci marzo innanzi a me notaio XXX
sono comparsi i signori
- YYY il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della banca.
- XXX parte mutuataria.
1) La banca, come sopra rappresentata, di seguito semplicemente denominata banca mutuante, consente di mutuare ai sensi dell’art. 38 e segg. Del D.Lgs. 1° settembre n° 385 (T.U. leggi in materia bancaria e creditizia) a XXX di seguito semplicemente denominato parte mutuataria, che accetta col vincolo della solidarietà e della indivisibilità per i propri successori ed aventi causa, la somma di Euro 60.000,00 all’interesse del 3,276% nominale annuo, salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell’ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all’articolo 4 e, pertanto, alla presenza di me notaio, consegna alla parte mutuataria, un mandato emesso sulle casse della banca mutuante stessa contenente l’ordine di versare ad essa parte mutuataria la somma di Euro 60.000,00 della quale somma la parte mutuataria stessa rilascia con il presente atto quietanza, da avere un unico e medesimo effetto con quella rilascerà al cassiere della banca mutuante, riconoscendo di aver ricevuto l’intero importo mutuato.
2) la parte mutuataria costituisce l’intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa finché non sia stata giustificata alla banca entro il termine di 90 giorni da oggi e con le conseguenze, in difetto, previste al patto n° 1 del capitolato allegato, l’assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all’ipoteca da iscrivere in dipendenza del presente atto e siano inoltre adempiute le seguenti altre condizioni: assicurazione dell’immobile ipotecato come previsto al patto n° 3 del capitolato allegato.
3) il presente mutuo è regolato dalle pattuizioni infrascritte e dalle clausole contenute nel capitolato a stampa che, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega a questo atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa e concorde volontà delle parti.
La parte mutuataria dichiara di conoscere le dette clausole per averne avuto in precedenza testuale comunicazione, di accettarle ed approvarle integralmente e specificatamente, anche agli effetti dell’art. 1341 del codice civile con particolare riguardo a quelle riportate nel capitolato stesso.
4) Le parti contraenti, mentre stabiliscono che i criteri per la determinazione del tasso d’interesse applicabile sono i seguenti:
- in caso di tasso “variabile” il medesimo sarà pari al tasso Euribor 6 mesi tasso 360 maggiorato di 1,500% annui, convengono di applicare alla presente operazione un tasso d’interesse variabile modularmente per tutta la durata del finanziamento, fermo rimanendo il tasso d’interesse sopra previsto all’art. 1 per la determinazione degli interessi dovuti fino alla scadenza della 12^ rata.
Successivamente, la parte mutuataria, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla banca mutuante almeno 60 giorni prima di ciascuna delle seguenti scadenze, potrà chiedere ed ottenere l’applicazione del tasso “fisso” oppure quella del tasso “variabile” all’epoca determinati in base ai criteri sopra indicati per il periodo di ammortamento immediatamente successivo, e quindi, fino alla successiva scadenza.
In mancanza della suddetta comunicazione nel termine essenziale di 60 giorni prima di ciascuna scadenza, il mutuo verrà regolato, per il periodo immediatamente successivo, al tasso “variabile” all’epoca determinato in base al criterio sopra indicato.
La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro 15 anni mediante pagamento di n. 180 rate mensili, comprensive di capitale e d’interessi da pagarsi in contanti presso le casse della banca mutuante…
5) Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l’interesse di mora a carico della parte mutuataria e a favore della banca mutuante.
Il tasso di mora viene stabilito maggiorando di 2,514 punti il tasso convenzionale come sopra pattuito e tempo per tempo applicato.
Su detti interessi non è ammessa la capitalizzazione periodica.
6) Allo scopo di garantire la restituzione della somma mutuata ed il pagamento degli interessi, degli accessori e di quant’altro dovuto in dipendenza del presente atto, XXX concede ipoteca…
La suddetta iscrizione ipotecaria viene consentita per la somma complessiva di Euro 120.000,00 cosi costituita:
a) Euro 60.000,00 per capitale mutuato;
b) Euro 60.000,00 per gli interessi ordinari nella suddetta misura del 3,276% nominale annuo;
per l’ammontare delle rate scadute e non pagate in tutti i fattori da cui sono composte;
per gli interessi moratori nella massima misura pattuita del 5,79% annuo, salve le successive variazioni, sulle predette rate e sulle altre somme dovute e non pagate…
7) …
8) …
9) Le spese di questo atto e sue conseguenziali sono a carica della parte mutuataria Euro 150,00.
La parte mutuataria medesima riconosce che saranno a suo carico le commissioni e le spese per ogni servizio accessorio, richiesto durante la vita dell’operazione.
Le attuali condizioni economiche (tariffe, commissioni e spese) sono:
- Riduzione d’ipoteca Euro 130,00;
- Rinnovazioni ipotecarie Euro 130,00;
- Subingresso o variazione d’intestazione Euro 78,00;
- Atto di consenso Euro 104,00;
- Conteggio estinzione anticipata Euro 26,00;
- Certificazione interessi Euro 8,00;
- Duplicato di quietanza Euro 8,00;
- Certificato di sussistenza di credito Euro 52,00;
- Copia atto d’ammortamento Euro 6,00;
- Spese invio comunicazione Euro 2,50…
10) La parte mutuataria prende atto che l’indicatore sintetico di costo è del 3,77%.
La parte mutuataria prende inoltre atto che, nell’attualità, i valori dei parametri d’indicizzazione del tasso d’interesse presi in considerazione nel presente contratto rilevati l’ 08.03.2005 sono i seguenti:
- Euribor 6 mesi tasso 360: 2,176


Piano di ammortamento allegato all’atto.
1^ rata € 258,56 (quota capitale)
2^ rata € 259,27 (quota capitale)
3^ rata € 259,97 (quota capitale)
4^ rata € 260,68 (quota capitale)
5^ rata € 261,40 (quota capitale)…

Ho trascritto fedelmente gli articoli necessari per il vostro parere copiandoli dall’atto firmato davanti al notaio.
Le perplessità di mio suocero sono dovute al fatto che il tasso annuo nominale scritto dal notaio risulta essere il 3,276%, mentre facendo la somma (Euribor 6 mesi tasso 360 + maggiorazione di 1,500% come da contratto) faccia in realtà 3,676%.
Per tale motivo vi ho anche elencato le prime 5 rate del piano di ammortamento originale e tutte le spese e commissioni del mutuo.
Grazie a tutti.

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Manca qualcosa:

in caso di tasso “variabile” il medesimo sarà pari al tasso Euribor 6 mesi tasso 360 maggiorato di 1,500% ann

ed in caso di scelta del tasso fisso?

Suo padre ha pagato per 12 mesi il 3,276%, infatti è scritto

, fermo rimanendo il tasso d’interesse sopra previsto all’art. 1 per la determinazione degli interessi dovuti fino alla scadenza della 12^ rata.

Ecco perchè non ha pagato quello che ha scritto cioè il 3,676%.

La soglia usuraia da non superare nel primi trimestre 2005 per i t.v. era il 5,790%. L'ISC/TAEG del mutuo di questo mutuo è il 3,77%, quindi 2 punti al disotto.

Discorso mora. Se lei sottrae il tasso che ha pagato papa per i primi 12 mesi al tasso soglia, quindi 5,790-3,276, avrà la maggiorazione scritta in contratto , cioè il 2,514%n, che serve per la formazione del tasso di mora eventuale. Quindi il tasso di mora, finito, caricato sul contratto è esattamente uguale alla soglia in vigore in quel momento.

Conclusione. Il Taeg è nettamente al di sotto della soglia, il tasso di mora non supera la soglia, per cui non vede nessuna presunta usura. Rimane il fatto che se papà scegli il tasso fisso, questo come si formera?



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
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In caso di tasso "fisso" il medesimo sarà pari all'Interest Rate Swap lettera Euro a 2, 3 o 5 anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo da regolare, maggiorato di 1,400% punti.

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Ecco, mi pareva, era scappato nricopiare il contratto. Comunque non c'entra nulla con le mie conclusioni, ripeto, secondo il mio parere è tutto a posto. Mi domando: Perchè tutte le analisi che sottopongono i mutuatari, che qui chiedono lumi, per un controllo di potenziale usura di un mutuo, da me fatte, sono negative, anche tenendo presente la 350? Forse potrò anche errare, ma certamente non in tutte.



Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

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Volevo sapere inoltre se bisogna anche tener presente i vari costi, spese, commissioni in un mutuo. Come si calcola la loro incidenza sul TAEG?

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