Oggi 23/8/2011 mi arriva in filiale un assegno materiale di 6000 euro datato 23/7/2011, luogo di emissione Milano, la filiale dove lavoro è a Milano: l'assegno è sicuramente fuori termine per il protesto, ma è anche fuori termini CAI? Preciso che non si tratta di mancanza autorizzazione ma meramente di un problema di mancanza fondi. Quali sono le tempistiche per il cosiddetto "No Cai"? Cioè, dopo quanti giorni dalla data di emissione l'assegno va respinto senza intercorrere nè nel protesto nè nella normativa CAI? Chiedo il parere di un collega perchè il mio ufficio interno purtroppo in questi giorni non risponde mai. Grazie anticipatamente.
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24/08/2011, ore 00:17
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24/08/2011, ore 00:20
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24/08/2011, ore 08:31
Stai tranquillo, i tempi per l'iscrizione in CAI corrispondono a quelli per la protestabilità. In ns.sistema in banca he è molto preciso ed affidabile, per gli AB impagati in automatico mi apre le schermate per la CAI: se l'AB è fuori termine per il protesto lo è anche per l'iscrizione in CAI (verificato personalmente). Ciao |
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24/08/2011, ore 12:26
Confermo che spirato il termine per il protesto, non è più neanche possibile iscrivere il nominativo al CAI.Infatti, spirato il termine per la presentazione, il traente può validamente dare l'ordine alla banca di non pagare; in mancanza di tale ordine il trattario può pagare (art. 35, RD 1736/1933 - legge ass.) ma è evidente che se manca la provvista ciò non sarà possibile, il che equivale all'ordine di non pagare. |
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24/08/2011, ore 14:45
Già il titolo è tutto un "programma", scoprire poi, che chi ha iniziato la discussione (ma ne dubito fortemente) lavori i banca, mi ha fatto letteralmente saltare dalla sedia. Non sarebbe stato meglio consultare circolari, manuali, faq, colleghi, prima di tentare di mettere in ridicolo una ctg? (spero che sto parlando con un timido interinale, visti i tempi!!!). Fatto la solita e dovuta precisazione, veniamo al dunque. "Assegno fuori termine CAI", mai sentita una espressione del genere e che vuol dire? Niente, perchè, in effetti, non ha significato. I termini si riferiscono alla possibilità di protestare o meno un titolo e sono 8 gg se la piazza di emissione coincide con la piazza di pagamento, 15 se la piazza di emissione è diversa (senza contare il giorno di emissione, per cui se emesso su piazza il 13 l'ultimo giorno utile è il 21 - se emesso f.p. il 13 l'ultimo giorno utile è il 28). Precisato questo, per effetto della depenalizzazione del reato di emissione di assegni a vuoto, tutti i titoli che non trovano capienza e che arrivano nei "termini per il protesto" in stanza di compensazione (attenzione non in Filiale)e che non vengono pagati in filiale, sono soggetti alla "preiscrizione in CAI" (attenzione non alla iscrizione). Vuol dire che se non pagati entro 60 gg, bla , bla e bla, con la penale e tutto il resto, seguendo l'iter previsto, verranno iscritti in CAI. Questo vale sia per i titoli protestati, sia per i titoli richiamati, sia per i titoli restituiti "fuori termine per il protesto" ma arrivati nei termini in stanza di compensazione. Se avessi scritto solo "C.A.I." su Google sicuramente avresti trovato risposte esaurienti alle tue perplessità. Secondo me sei un provocatore. |
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24/08/2011, ore 14:59
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