Per opportuna conoscenza informo che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, avrebbe determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
Rev.0 Segnala
10/09/2011, ore 20:49
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
11/09/2011, ore 09:27
il rischio è che ora gli istituti di credito, una volta visto l'elenco dei finanziamenti presenti in crif, chiedano ai clienti i giustificativi dei pagamenti degli ultimi due anni, altrimenti non si da corso alla domanda di mutuo/finanziamento. |
||||
|
Rev.0 Segnala
11/09/2011, ore 12:08
Se Maometto..non va' alla montagna....è la montagna che va' da Maometto...Quelli del Sistemone..avevano scritto a libro.. mezza Italia..e praticamente..non potevano piu' finanziare quasi nessuno..degli indebitati..incagliati..osservando le regole..interne...si sono/erano/saranno bloccati da soli...Allora..sono venuti a piu' miti pretese...allentano la corda..e i nodi..tanto il banco..lo fanno loro...perchè chi finanzia..prestera' sempre e solo..se vuole, come vuole e quando vuole..! |
||||
|
Rev.0 Segnala
11/09/2011, ore 18:20
2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).non ho capito il senso di questa disposizione scusate vorrebbe dire che chi in un finanziamento mettiamo di 3 anni non ha sanato le ultime 6 rate e quindi il prestito è in sofferenza non è piu' segnalato??? |
||||
|
Rev.0 Segnala
11/09/2011, ore 18:54
LONGOLEO dice<<< |
||||
|
Rev.0 Segnala
11/09/2011, ore 19:03
Per Cagliostro....guardi bene..expertus metuit..:-))<<<2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).>>>Art. 8-bis<<2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<< |
||||
|