Buonasera a tutti e grazie anticipatamente per gli eventuali consigli. I problemi sono due.Entro il 31/05 avrei dovuto saldare le rate condominiali relative all'anno in corso, in 10 anni al saldo finale ho sempre onorato il pagamento; sono in affitto e ho comprato un alloggio ai miei genitori, non sono riuscito quindi a pagare le rate. L'amministratore si è immediatamente rivolto ad un avvocato, che mi ha intimato il pagamento entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata, ma il problema più grosso, per me, è che la raccomandata è stata inviata presso l'abitazione del mio proprietario. Ancora... lo studio legale mi chiede euro 150,00 di spese......Come mi difendo da tutto ciò??....Grazie ancora...
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09/06/2011, ore 21:52
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10/06/2011, ore 08:57
Le rate condominiali sono titoli esecutivi. Per farmi cpaire meglio sono pari, pari ad una cambiale scaduto e non pagata. |
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10/06/2011, ore 12:21
che le rate condominiali siano titoli esecutivi mi pare strano, e men che meno mi pare siano equivalenti a cambiali...il condominio, in questo caso l'amministratore, doveva sollecitare bonariamente il pagamento (anche perchè sono trascorsi giusto 10 giorni dalla scadenza), poi inviare una raccomandata dove si avvisava che la pratica sarebbe stata passata al legale se non fosse stato effettuato il pagamento entro tot giorni;se non è stato fatto nulla di tutto ciò e il regolamento condominiale non è preciso sull'iter in caso di ritardi nel pagamento di rate spese condominiali lei può rifiutarsi di pagare le spese del legale. |
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10/06/2011, ore 13:52
Intanto grazie, e cercherò di approfondire gli spunti, ma sul fatto che è stata inviata la raccomandata al mio padrone di casa...?? è regolare o posso eccepire anche questo??Grazie ancora |
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10/06/2011, ore 14:51
tutto dipende se ufficialmente sono state comunicate all'amministratore le generalità dell'inquilino, altrimenti è prassi informare il proprietario il quale ha il dovere di informare tempestivamente l'inquilino a seconda degli accordi in essere tra le parti |
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10/06/2011, ore 15:50
<<<<Per la riscossione dei contributi condominali dovuti in base al riparto approvato dall'assemblea, l'amministratore può agire giudizialmente al fine di ottenere dal Tribunale un decreto d'ingiunzione nei confronti del condomino insolvente (art.63 c.c). Tale decreto è provvisoriamente esecutivo nonostante l'opposizione giudiziale proposta dal debitore: ciò comporta che in base ad esso l'amministratore può iniziare l'esecuzione forzata sui beni del debitore. Sarà onere di quest'ultimo (dopo aver provveduto al pagamento) introdurre una specifica domanda giudiziale per far revocare il decreto ingiuntivo già emesso, e dichiarare non dovute le somme già pagate all'amministratore, che dovranno essere restituite. >>>>>Mika hai letto l'ennesimo copia ed incolla del sottoscritto? Aspetta che ti sto copiando ed incollando altra roba riguardo altra discussione. Quello sopra leggilo con calma. |
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