buonasera, recentemente ho chiesto un prestito personale per l'acquisto di un auto e purtroppo non mi è stato erogato in quanto c'è una segnalazione in crif.dopo lo stupore (premetto che ho preso un mutuo a gennaio di quest'anno ed un piccolo prestito con una finanziaria a giugno).stasera mi è arrivata da crif la risposta per e-mail ed oltre a riportare tutte le situazioni positive (mutui, carte di credito etc.) ci sono due segnalazioni, una relativa ad un "presunto ritardo" su pagamento di una rata di una carta di credito ed una sul blocco della stessa.questo risale allo scorso mese di novembre, dove effettivamente il rid è tornato indietro, ma lo hanno ripresentato dopo una settimana circa ed ottenuto il pagamento, aggiungo che l'istituto emittente la carta di credito non mi ha mai avvisato che "stava per fare una segnalazione alla crif" ed In base a quanto ho letto in merito, le segnalazioni dovrebbero essere fatte laddove non vengono pagate due rate e previo avviso dove il creditore chiede di regolarizzare la posizione entro 15 gg altrimenti provvederà.a mio giudizio la segnalazione non andava fatta, e questa cosa mi causa problemi poichè avrei la necessità di acquistare un auto e la finanziaria interpellata mi propone una cessione del quinto che non voglio fare. cosa ne pensate? posso far valere le mie ragioni? grazie per una risposta e saluti
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13/01/2010, ore 01:36
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15/01/2010, ore 18:48
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15/01/2010, ore 20:24
SPEEFAN scrive<<< |
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16/01/2010, ore 01:00
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18/01/2010, ore 16:57
E' possibile inoltre richiedere chiarimenti alla Banca d'Italia sull'iscrizione del proprio nominativo nell'archivio o su altri aspetti attinenti alla CAI.La responsabilità dell'iscrizione dei dati nell'archivio e della loro correttezza è attribuita dalla disciplina della CAI esclusivamente agli enti segnalanti privati (banche, uffici postali, intermediari finanziari vigilati che emettono carte di pagamento) e pubblici (Prefetti, Autorità giudiziaria). Gli enti segnalanti privati, inoltre, provvedono alle eventuali cancellazioni e rettifiche di dati errati contenuti nell'archivio anche su ordine dell'Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali. Le carte di debitoLa carta di debito è uno strumento di pagamento tradizionalmente emesso da banche nel momento in cui il cliente apre il conto corrente o successivamente. Anche per la carta di debito la banca si riserva di valutare la possibilità di emetterla, considerato il rischio che non vi siano fondi sufficienti sul conto del titolare della carta al momento dell’addebito delle operazioni effettuate.Nell’ambito di determinati importi di utilizzo giornalieri e mensili, la carta di debito consente al titolare di effettuare, in Italia e all’estero (se la carta è collegata a circuiti internazionali), prelievi di contante da sportelli automatici (ATM) di qualunque banca aderente al circuito e pagamenti presso gli esercenti dotati di apparecchiature elettroniche (POS) senza utilizzare il contante. Nel caso di approvvigionamento di contante presso gli sportelli ATM della banca emittente, i limiti di prelievo sono fissati in autonomia dalla medesima banca in funzione del profilo del cliente. Le operazioni di prelievo di contante e di pagamento con carte di debito sono addebitate sul conto corrente del titolare pressoché contestualmente alle transazioni effettuate. Tali operazioni avvengono a valere della disponibilità finanziaria (definita provvista) costituita da fondi in essere al momento della transazione ovvero da una linea di fido preventivamente accordata dalla banca. Per effettuare tali operazioni, il titolare deve digitare un codice segreto numerico (PIN) associato alla carta, adottando le precauzioni di sicurezza utili a prevenire che qualcun altro possa venire a conoscenza del codice. E’ consigliabile mantenere sempre separato il PIN dalla carta di debito .Nei primi anni in cui le carte di debito sono divenute operative, esse svolgevano solo la funzione di prelievo da ATM offrendo ai titolari la possibilità di approvvigionarsi di contante in un arco di tempo più ampio di quello dell’apertura dei tradizionali sportelli bancari e su tutto il territorio nazionale. L’elevata diffusione delle carte in circolazione ha successivamente indotto gli emittenti ad ampliare il ventaglio di servizi offerti ai titolari attraverso gli ATM. Oggi i servizi a cui si può accedere utilizzando la carta di debito sugli ATM sono molteplici e vanno dalla possibilità di effettuare il pagamento della ricarica delle carte telefoniche dei cellulari alla visualizzazione dei prodotti offerti dalla banca.Anche per le carte di debito, il titolare della carta paga, in genere, un canone annuo (di importo più contenuto di quello delle carte di credito) a volte compreso nelle spese fisse di conto corrente; non sono previste commissioni per l’uso della carta nella funzione di pagamento. L’utilizzo della carta comporta normalmente per il titolare una serie di commissioni per il prelievo di contante presso ATM che non appartengono al circuito della banca emittente o per prelievi di valuta all’estero. Come per quelle di credito, le banche consentono ai titolari di carta di debito di bloccarne l’uso in caso di furto o smarrimento telefonando ad un apposito numero verde. Anche in questo caso, dal momento della comunicazione dell’evento alla banca emittente si trasferisce alla stessa il rischio di pagamenti illeciti. È necessario dare immediata comunicazione della perdita della carta .TUTELA DELLA REFERENZA CREDITIZIAA tutela della referenza creditizia sono previsti alcuni strumenti che il cliente può attivare per correggere eventuali segnalazioni errate o per aggiornare le informazioni quando le irregolarità siano state sanate.In generale, vi è l'obbligo del segreto per le banche e gli intermediari che consultano i sistemi.Gli intermediari bancari e finanziari e i gestori dei SIC hanno l'obbligo di controllare l'esattezza delle informazioni segnalate e di provvedere al loro aggiornamento.Il cliente ha diritto, con una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC, di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell'archivio e, in caso di errori, richiedere la cancellazione ovvero la modifica di dati non corretti. L'eliminazione, l'integrazione e la modifica dei dati contenuti negli archivi può essere disposta anche con provvedimento dell'Autorità Garante per la privacy.Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati dal codice. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo: "cattivo pagatore".L'intermediario prima di procedere alla segnalazione nell'archivio ha il dovere di avvisare l'interessato che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nei rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell'ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nei SIC.Le informazioni riguardanti l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali esse vengono automaticamente cancellate dal sistema, senza l'applicazione di alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell'irregolarità.Quando regolarizzati, le informazioni sui ritardi nei pagamenti sono conservate fino a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, se il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate; la conservazione dura invece 24 mesi se si tratta di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità).Una volta scaduti i termini, le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema, a condizione che nel frattempo non si siano verificati ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contrattuale. In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova regolarizzazione.Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.Prima della scadenza dei termini sopra indicati, non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, sebbene essi siano stati sanati. Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC.Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. |
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20/01/2010, ore 18:44
E ci voleva un Principe del Foro per appiopparci un |
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