salve, avrei necessità di capire con quale modalità di comunicazione un così detto ente "partecipante" (banca/finanziaria) è tenuto ad effettuare la comunicazione preventiva di prossimo accesso di un nominativo in banca dati. Poichè il codice deontologico dice che l'ente deve comunicare, mi chiedo, se per legge, basti che queste società emettano una semplice comunicazione con lettera inviata con posta ordinaria per effettuare tale ma "importantissima" comunicazione. Credo che la legge dovrebbe prevedere la prova di avvenuta consegna al cliente della stessa comunicazione, che sia tramite raccomandata o ufficiale giudiziario o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che comprovi la ricezione della stessa.Credo che questo sistema sia attaccabile e che comunque faccia acqua da tutte le parti. Credo che allo stato delle cose, sempre più gente rimarrà intrappolata nelle rete delle SIC ponendo il fianco ad altre strade del credito o alla rovina delle famiglie. certo, mi chiedo, a chi daranno i soldi? Ma!vi sarei grato di ricevere risposta in merito alla questione.grazie!
Rev.0 Segnala
01/09/2011, ore 14:54
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
01/09/2011, ore 16:36
Buon pomeriggio,la risposta alla Sua domanda la trova sia nell’ art. 4, comma 7, del codice deontologico sia nell’articolo 125 Banche dati del T.U.B. (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) che recita al punto 3I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.(Articolo così sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141).Comunque, l’ABF (vedasi per esempio la decisione n.95/2010) ritiene che l’inoltro della informativa mediante raccomandata è resa necessaria dall’esigenza di garantire la certezza e l’effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell’interessato.Ecco il link:http://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/categorie/Centrale%2520rischi%2520finanziari%2520private/Segnalazioni%2520illegittime/Dec-20100303-95.pdfSaluti |
||||
|
Rev.0 Segnala
01/09/2011, ore 21:30
MUSCARELLO dice<<< |
||||
|
Rev.0 Segnala
01/09/2011, ore 21:33
P.S. se è irascibile le consiglierei di non leggersi la pappardella del Codice Deontologico. Il sito (e il vangelo) del Garante,è per pii e mansueti credenti . |
||||
|