Buongiorno a tutti. Premetto che sono sposato ed in regime di separazione dei beni. Mia moglie ha un’attività in proprio per la quale sarà oggetto di pignoramento per alcuni problemi pecuniari. La casa è di mia esclusiva proprietà. ........................ ed ora leggete bene , anche tra le righe !!!!! ........Vorrei sostituire i mobili della mia abitazione con del mobilio acquistato nel corso di anni, in vari mercatini rionali o rilevati da privati, spesso pagati con soldi in contanti o assegni. Non possiedo, come normalmente accade per i beni mobili, alcuna fattura o scontrino parlante. Vorrei. cautelarmi da un eventuale pignoramento mobiliare. Per garantirmi da simile azione da parte dell’UG è mia intenzione fare scrittura privata registrata presso l’U.R. ove un mio carissimo amico, vende e cede gratuitamente in aggiunta anche ai mobili già sopra indicati, XXX mobili allegando, inoltre, a detta scrittura, copia della ricevuta nella quale indico un dato importo di yyy € ( fotocopia assegno magari non trasferibile ..... ). Tale soluzione supera di fatto il comodato d’uso gratuito ( in quanto esso indica l’uso/possesso e non la proprietà ) indicando - cosa fondamentale e nel pieno rispetto del codice civile - la reale proprietà mobiliare ( dato che la legge non prevede atti particolari per la cessione di beni mobili di modesto valore: di solito si fanno a voce ..... ) da opporre come terzo interessato all’eventuale U.G. o, peggio, dinnanzi al Giudice competente per la convalida del pignoramento. Otterrei così due cose importantissime : 1) la data certa ( ovviamente tale scrittura registrata deve essere prima dell'avvio dell' eventuale azione di recupero ) e 2) l’ attribuzione certa della proprietà. Costo dell'operazione: 168 € + bolli e pochi diritti vari. Può funzionare ????
Rev.0 Segnala
03/03/2010, ore 00:09
|
||||
|
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Rev.0 Segnala
03/03/2010, ore 08:58
A parte la fondamentale inutilità del tutto si tratta pur sempre di un reato di falso che rischia di inguaiare chi lo compie (Quello si che è una cosa da codice penale).E ora si prepari ai vituperi di Cagliostro. |
||||
|
Rev.0 Segnala
03/03/2010, ore 11:23
mai pensato di compiere una truffa, che poi sarebbe tutta da provare . Non si vada oltre a quello indicato ( aver scritto di " guardare bene tra le righe " serve solo per provare le malignità di alcuni proprio come quella riscontrata .... ) : redarre scrittura di compravendita e sua registrazione per 1) data certa 2) certezza del proprietraio. Dunque ???? |
||||
|
Rev.0 Segnala
03/03/2010, ore 12:41
X BARBAROSSA<<< Innanzitutto cosa NON si può pignorare :1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,3) le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; 4)sono tuttavia esclusi i mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 5) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 6) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; 7) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 8) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore. Attenzione : il pignoramento deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta' l'importo del credito precettato) oppure è tenuto a pignorare le cose indicate espressamente dal debitore. ! Rileggere questo passo,è importante !Ancora : Il pignoramento puo' riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell'immobile non di proprieta' del debitore. E' sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere (ope legis ) che i beni contenuti nell'immobile siano di sua proprieta', salvo prova contraria (sua o dell'effettivo proprietario) in separata sedeE adesso chiariamo la funzione e il ruolo dell'Uff. Giudiziario. Sfatiamo qualche luogo comune : NON viene con la grancassa,nè con i Carabinieri,nè con la muta di cani nè con un camion per portarsi via mobili e suppellettili.E' una persona discreta conscia della delicatezza del suo ruolo e agisce in modo asetticamente impersonale,nel senso che non fa quasi mai gli interessi sfacciati del creditore. Lui è solo una specie di notaio che certifica e sequestra preventivamente ciò che eventualmente 'è da pignorare.In gènere è lui a chièdere al debitore se c'è qualcosa da pignorare o lui debitore vuole indicare cosa ci sia da pignorare. Quando il debitore ( come spesso accade ) allarga le braccia sconsolato e si guarda intorno,l'Uff Giudiziario fa spalluce e redige il pignoramento NEGATIVO.Non gira per le stanze in cerca di tesori nascosti,nè apre cassetti,nè cerca casseforti dietro i quadri,nè perquisisce nessuno. E' solo una persona che fa il suo lavoro e lo fa nella forma più discreta possibile. Tuto qua,anzi,nella eventrualità,non dimenticatevi di offrirgli un caffè. Tutto qua.In conclusione : un pignoramento mobiliare ad un pòverocristo quasi mai serve a recuperare qualcosa,perciò non lo si fa più e se aggiungete al tutto che,la cessione del credito alle agenzie di Recupero (dette anche cani da riporto ) frutta sicuramente di più in chiave fiscale,il cerchio si chiude.>>>Sperando di èsser stato ùtile a chiarire le idee. |
||||
|
Rev.0 Segnala
03/03/2010, ore 12:52
Cagliostro..ma quante volte lo hai spiegato? Almeno 100...hai una pazienza.... |
||||
|
Rev.0 Segnala
03/03/2010, ore 13:37
copio-incollo dal post di cagliosto449 " ... salvo prova contraria (sua o dell'effettivo proprietario) in separata sede " . Il mio quesito è proprio su questa asserzione: la scrittura registrata con data certa per l'acquisto dei mobili è considerata valida come prova ? in pratica supero il fatto che non solo gli scontrini parlanti o le fatture intestate siano gli unici documenti validi ..... la ricevuta di pagamento tra privato e privato eseguito con assegno non trasfreibile è carta straccia ? |
||||
|