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Il caso è questo:

-casa gravata da ipoteca di primo grado della banca, immobile di residenza

-debito non quantificabile da decreto ingiuntivo che varia dai 3000 agli 8000 euro, ma anche pari a zero dato che è oggetto di un procedimento a parte per responsabilità professionale

-comunicazione di un ctu che chiede l'accesso per la perizia.

-Il proprietario della casa non è al corrente dell'esecuzione immobiliare e non sapeva di una udienza fissata per nominare la ctu.

Domande:

1-qualsiasi debitore può richiedere una esecuzione immobiliare anche se già cè l'ipoteca di primo grado ?

2-cè un importo minimo per chiedere l'esecuzione ?

3-prima della nomina del ctu doveva esserci un contradittorio tra le parti ?

ciao

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1) vuoi dire, qualsiasi "creditore"? Comunque la risposta è Si

2) per crediti NON verso lo stato non esiste una soglia minima.

3) Ti sei opposto al Decreto Inigiuntivo? Se si è arrivati alla nomina del CTU direi di no.

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OK.

Ma ora vorrei capire questo: fatta opposizione all'esecuzione, la banca può a sua volta intraprendere l'esecuzione o deve aspettare la definizione del procedimento di opposizione pendente ?

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"...3-prima della nomina del ctu doveva esserci un contradittorio tra le parti ?"----------------

delle 4 pag. fitte della "comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale" (scritta in una nottata e inviata per pec - che non verrà letta! - per la tanto attesa udienza del 17: solo io presente, "assente" x il g.e.!) riporto solo il finale: "Pertanto e per quanto premesso, in fatto e diritto, non può che concludersi chiedendo che l'On. Giudice adito voglia: 1) Preliminarmente concedere la sospensione della procedura esecutiva,art.
624 cpc, e quindi fissarsi altra udienza di trattazione per garantire un
contraddittorio degno dell'art. 111 Cost.
2) Dichiarare la inefficacia e/o la nullità del titolo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per inesistenza della notificazione c.d. "a mani" e venutone a
conoscenza per la prima volta dal fascicolo 62/12 (il Giudice adito deve verificare che l'azione esecutiva possa essere iniziata su valido titolo)
3) Dichiarare nulli tutti gli atti che il titolo ha prodotto, a partire dall'iscrizione dell'ipoteca (a me resa nota solo dopo il deposito del Ctu)
alla trascrizione presso la Conservatoria.
4) Acquisire il fascicolo completo contrassegnato con 730/11 N.R.G. (interrotto!??)
5) Rigettare la domanda avversa (intesa a poter disporre alla vendita di immobili pignorati per una somma irrisoria, che a me pare incostituzionale
se l'unica casa di proprietà è impignorabile - in altri casi - sino a 120mila euro di debito) infondata in fatto e in diritto oltre che pretestuosa; direi
assurda. ...

1) Preliminarmente concedere la sospensione della procedura esecutiva,art.
624 cpc, e quindi fissarsi altra udienza di trattazione per garantire un
contraddittorio degno dell'art. 111 Cost.
2) Dichiarare la inefficacia e/o la nullità del titolo ai sensi dell'art.
617 c.p.c. per inesistenza della notificazione c.d. "a mani" e venutone a
conoscenza per la prima volta dal fascicolo 62/12 (il Giudice adito deve veri
ficare che l'azione esecutiva possa essere iniziata su valido titolo)
3) Dichiarare nulli tutti gli atti che il titolo ha prodotto, a partire
dall'iscrizione dell'ipoteca (a me resa nota solo dopo il deposito del Ctu)
alla trascrizione presso la Conservatoria.
4) Acquisire il fascicolo completo contrassegnato con 730/11 N.R.G.
5) Rigettare la domanda avversa (intesa a poter disporre alla vendita di
immobili pignorati per una somma irrisoria, che a me pare incostituzionale
se l'unica casa di proprietà è impignorabile - in altri casi - sino a 120mila
euro di debito) infondata in fatto e in diritto oltre che pretestuosa; direi
assurda.

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si lo so hai ragione.

In parrticolare credo fai riferimento anche al decreto 'del fare' che definisce non pignorabile

la prima casa.

Ma mi interessa capire se bloccata la prima esecuzione (richiesta dal creditore privato) con una opposizione il successivo creditore (che sarebbe la banca che ha l'ipoteca di primo grado) e che si è già costituito nella prima esecuzione, può a sua volta intraprenderne un'altra o no ?

può attivare una seconda esecuzione fin tanto che è pendente l'opposizione alla prima ?

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opposizione alla regolarità formale del titolo e precetto (art. 617 cpc) o all'esecuzione (artt. 515 e 619 cpc)?... tra l'altro, l'art. 623, pone dei limiti alla sospensione (e la Corte Cost. nel 1967, ne ha dichiarato l'illegittimità), salvo che non sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, e non può essere sospesa che con provvedimento del g. e. Per l'altra ipotesi, in genere succede il contrario quando l'altro (o terzo) creditore si vede escluso fa ricorso al giudice per fermare la vendita, come - all'inverso - lo farebbe il privato in questo caso. Di certo, concorrendo gravi motivi il giudice, su istanza di parte, sospende il proc. esecutivo... che riprende se il titolo è legittimo e inattaccabile.

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