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Visto il dilagare del fenomeno e, unitamente, la confusione che tuttora avvolge la materia, mi pare utile tentare di fare un po’ di chiarezza.Cominciamo su cosa non bisogna assolutamente fare.Al di là di estemporanei consigli dell’”Amico Carabiniere” o dell’incompetenteuontempone di turno, ciò che bisogna assolutamente evitare è la circolazione con il mezzo sottoposto a Fermo.Questo per diversi motivi, sia di ordine morale che pratico.Riguardo al primo, giacché siamo tutti concordi nel condannare lo stato di diffusa illegalità in cui versa il nostro (povero) Bel Paese, con conseguente possibilità concessa ai cosiddetti “poteri forti” di vessare liberamente i cittadini, non è certo “etico” reagire con comportamenti parimenti illegali per cercare di ristabilire la legalità negata. E’ appena il caso di ricordare che questo forum di consumatori è nato appunto per cercare di ristabilire la legalità laddove negata…Per ciò che concerne i motivi pratici, invece, lì le ragioni sono ancora più macroscopici e forti!Per cominciare, vediamo cosa prevede la Legge per i trasgressori:“”Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714 a euro 2.859. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo“”.Ora, corre voce che sia alquanto improbabile venire scoperti anche in caso di controlli ai posti di blocco: è vero, serve infatti un controllo specifico e mirato; tuttavia, a parte che improbabile non significa impossibile (e nel caso tale possibilità, ancorché remota, si verificasse mi pare che il deterrente sia sufficiente), siccome anche presso le Forze dell’Ordine è arrivata tale voce, sempre più spesso vengono organizzate uscite di pattuglie con lo scopo precipuo di effettuare tali “controlli mirati”.Se ciò non bastasse, si sappia che in caso di sinistro l’Assicurazione si rifiuterebbe – legittimamente – di pagare. Cosicché un problema certamente serio, come appunto può essere un Fermo Amm. Si tramuterebbe in un vero e proprio dramma. E siccome, come sul dirsi,”Piove sempre sul bagnato”, fate vobis…Passiamo ora a cosa è opportuno fare.Innanzitutto, vale la pena esaminare se vi sono possibilità di ricorso avverso il provvedimento.Giusto per chiarire. Il Fermo non è un atto esecutivo vero e proprio ma un atto propedeutico all’espropriazione, quindi cautelativo rispetto al credito, dunque non inibisce la possibilità di accedere alla rateizzazione (che laddove venga richiesta prima dell’applicazione bloccherà l’iter e se richiesta dopo porterà allo sblocco della vettura solo dopo aver saldato l’ultima rata).Validi motivi per l’impugnazione possono essere la mancanza di una preventiva notifica al Fermo (attenzione! Mancanza non vuol dire non averla ricevuta: vale anche il deposito co la Casa Comunale eo l’avviso di raccomandata lasciato nella buchetta e non ritirato); può essere l’intervenuta prescrizione; può essere l’alienazione dell’auto; può essere la sproporzione tra la cifra intimata e il valore dell’autovettura fermata, a fortiori se la medesima rappresenta un indispensabile strumento di lavoro.A chi ricorrere?Allora, su questo punto la giurisprudenza era ed è alquanto fumosa e contraddittoria. Il buon, ottimo (San) Bersani, con uno dei suoi DL, aveva cercato di far chiarezza attribuendo sempre e comunque la competenza alle Commissioni Tributarie Provinciali; tuttavia la Cassazione, con una recente sentenza, ha de facto rigettato tale dispositivo e sancito, una volta per tutte, che la competenza dell’Ordine giudicante dev’essere sempre riferita alla natura della sanzione che si va ad impugnare. Ne consegue che, se alla base del Fermo vi sono sanzioni al CdS, la competenza è del GdP; se si tratta di sanzioni di natura fiscale, la competenza è delle CTP; se di natura previdenziale, del Giudice del Lavoro e così via. Qualora, come spesso capita, vi sono nel Fermo sanzioni di diversa natura, vale il principio di prevalenza, ovvero qual è la sanzionei d’importo maggiore.I ricorsi vanno presentati nei modi e tempi indicati nel preavviso di Fermo; va tuttavia precisato che i ricorsi esperiti ex art.615 CpC non hanno scadenza, hanno sempre il naturale referente nel Tribunale Ordinario e vanno presentate con rito ordinario. In casi di particolare urgenza e laddove l’insussistenza del credito vantato dal Concessionario sia palese, è inoltre possibile procedere mediante ex art. 700 CpC, il cui riscontro è in genere rapidissimo (uno o due mesi al massimo). Si tratta, in questi 2 ultimi casi, di procedimento costosi e a cui è opportuno ricorrere solo in casi di ragionevole certezza d’aver ragione: in questo caso, dopo essersi visti riconoscere le proprie ragioni dal Tribunale, è addirittura possibile ottenere il giusto risarcimento.Nel caso non vi siano motivi sufficienti per ricorre (o in attesa della sentenza), infine, mentre il bollo va comunque pagato, è opportuno sospendere immediatamente la polizza in essere. La sospensione è cosa semplice e, checché ne dicano taluni… immediatamente fruibile da qualsiasi assicurato. Una volta sospesa la polizza, grazie al già citato (San) Bersani, è possibile, in caso si acquisti al volo un’altra auto con cui girare nel frattempo che si venga a capo del problema Fermo Amm, stipulare una nuova polizza mantenendo la stessa classe di merito maturata. Non è finita. Se temete che il Concessionario vi Fermi anche l’altra auto, potete stipulare a nome di un qualsiasi altro familiare eo convivente, purché risulti sul vostro Stato di Famiglia. Sempre grazie a (San) Bersani!Se poi la vostra polizza è prossima alla scadenza e l’assicuratore, com’è giusto, si rifiuta di sospenderla, nessuna paura: è ancora meglio! Date pronta disdetta della polizza (laddove richiesto, perché molte Assicurazioni oggi non prevedono più tale obbligo) e, sempre sulla scorta del già citato DL, aprite ex novo una polizza per l’auto che andrete ad acquistare (sempre mantenendo la stessa classe).Fatto questo, avrete da 12 a 18 mesi di tempo (a seconda della Compagnia Assicurativa) per trovare una soluzione LEGALE al vostro problema.Oltre a quelli già citati (ricorso eo rateizzazione), se l’auto ha un certo valore potreste nel frattempo venderla. Come fare, si dirà, se l’auto bloccata amministrativamente anche nei passaggi di proprietà?Semplice. Se l’auto vale 10.000 €, per ipotesi, e il Fermo è applicato su una cifra di 5000, si dirà all’aspirante acquirente che 5000 euro li dovrà versare direttamente al Concessionario (così potrà essere sicuro di averla liberata) e il resto li darà a voi una volta eliminato il Fermo. Per invogliarlo, magari gli si potrà fare uno sconto sul prezzo... Inoltre, è opportuno sapere che sono nate alcune società specializzate nell’acquisto di auto sottoposte a Fermo Amministrativo: speculeranno sul prezzo, immagino; ma sarà sempre meglio di esporsi alle conseguenze degli atti illeciti di cui accennavo sopra.Questo, signori miei, consentono oggi le Leggi e i meccanismi di (libero) mercato.…nonostante alcuni siano rimasti allo jus primae noctis.Un saluto

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dunque non inibisce la possibilità di accedere alla rateizzazione FALSO....non la rateizzano in quanto la mia sanzione e' inferiore a 500 euro...quindi non rateizzano ....ne ho pagate 3 su 4 della stessa cartella...faranno lo stesso il fermo amministrativo?? qual'è il limite di importo per poter effettuare un fermo amministrativo? e se la cartella e' pagata in parte e non del tutto? spiegamelo tu .....domani avro' l'esito dell'agenzia delle entrate sulla reale notifica del presunto bollo...dimmi il bollo del 2000 entro quando doveva essermi notificato? entro il 31 12 2003? o 2004?scrivono 20 giorni e fanno il fermo nella realta' ma a voce non per iscritto dicono 60 giorni...domani faccio in ogni caso l'autotutela...chi vivra' vedra' di questo passo avro' il tempo di cambiare tra 10 anni l'auto ...e prima che abbiano preso una decisione in merito forse non avro' piu' nemmeno l'idoneita' alla guida...
Indro Montanelli usava dire che in Italia non è sufficiente aver ragione: occorre trovare un giudice che lo riconosca!

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L'assicurazione può essere sospesa solo se il veicolo è custodito all'interno di proprietà privata,accessibile solo al proprietario e familiari conviventi.Il codice della strada prevede che tutti i mezzi, anche se non circolanti,devono essere muniti di regolare polizza RCA.

www.forumconsumatori.it


Ciao!

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JOSti sei autonomaente declassato : bravo ! Non sei nè un nè un< incompetente-buontempone> ! Sei solo un TROMBONE sfiatato. Ti saluto con un pernacchio !

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !

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..sì, corretto quanto sostiene Blues, ovviamente.Quanto alla contestazione di Cinzia, questa non ha nulla a che vedere con il Fermo, ma con il sistema di rateizzazione in sé: se l'importo è rateizzabile a partire da... resta rateizzabile a partire da quella cifra a prescindere dal Fermo.Sono gradite ulteriori, utili precisazioni in materia, visto che non è possibile scrivere tutto nel minimo dettaglio e qualcosa può sfuggire; sono invece sgradite le trovate dei soliti incompetenti-buontemponi....resta valido quanto scritto sopra.Un saluto

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"" .....domani avro' l'esito dell'agenzia delle entrate sulla reale notifica del presunto bollo...dimmi il bollo del 2000 entro quando doveva essermi notificato? entro il 31 12 2003? o 2004?"2A questi quesiti, Cinzia, avevo già esaustivamente risposto nel thread da aperto. Nel tuo caso, il problema non legato alla notifica del bollo ma dalla mancata impugnazione della Cartella che ti era stata notificata....pensavo avessi già presentato ricorso.Un saluto

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