Visto il dilagare del fenomeno e, unitamente, la confusione che tuttora avvolge la materia, mi pare utile tentare di fare un po’ di chiarezza.Cominciamo su cosa non bisogna assolutamente fare.Al di là di estemporanei consigli dell’”Amico Carabiniere” o dell’incompetenteuontempone di turno, ciò che bisogna assolutamente evitare è la circolazione con il mezzo sottoposto a Fermo.Questo per diversi motivi, sia di ordine morale che pratico.Riguardo al primo, giacché siamo tutti concordi nel condannare lo stato di diffusa illegalità in cui versa il nostro (povero) Bel Paese, con conseguente possibilità concessa ai cosiddetti “poteri forti” di vessare liberamente i cittadini, non è certo “etico” reagire con comportamenti parimenti illegali per cercare di ristabilire la legalità negata. E’ appena il caso di ricordare che questo forum di consumatori è nato appunto per cercare di ristabilire la legalità laddove negata…Per ciò che concerne i motivi pratici, invece, lì le ragioni sono ancora più macroscopici e forti!Per cominciare, vediamo cosa prevede la Legge per i trasgressori:“”Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714 a euro 2.859. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo“”.Ora, corre voce che sia alquanto improbabile venire scoperti anche in caso di controlli ai posti di blocco: è vero, serve infatti un controllo specifico e mirato; tuttavia, a parte che improbabile non significa impossibile (e nel caso tale possibilità, ancorché remota, si verificasse mi pare che il deterrente sia sufficiente), siccome anche presso le Forze dell’Ordine è arrivata tale voce, sempre più spesso vengono organizzate uscite di pattuglie con lo scopo precipuo di effettuare tali “controlli mirati”.Se ciò non bastasse, si sappia che in caso di sinistro l’Assicurazione si rifiuterebbe – legittimamente – di pagare. Cosicché un problema certamente serio, come appunto può essere un Fermo Amm. Si tramuterebbe in un vero e proprio dramma. E siccome, come sul dirsi,”Piove sempre sul bagnato”, fate vobis…Passiamo ora a cosa è opportuno fare.Innanzitutto, vale la pena esaminare se vi sono possibilità di ricorso avverso il provvedimento.Giusto per chiarire. Il Fermo non è un atto esecutivo vero e proprio ma un atto propedeutico all’espropriazione, quindi cautelativo rispetto al credito, dunque non inibisce la possibilità di accedere alla rateizzazione (che laddove venga richiesta prima dell’applicazione bloccherà l’iter e se richiesta dopo porterà allo sblocco della vettura solo dopo aver saldato l’ultima rata).Validi motivi per l’impugnazione possono essere la mancanza di una preventiva notifica al Fermo (attenzione! Mancanza non vuol dire non averla ricevuta: vale anche il deposito co la Casa Comunale eo l’avviso di raccomandata lasciato nella buchetta e non ritirato); può essere l’intervenuta prescrizione; può essere l’alienazione dell’auto; può essere la sproporzione tra la cifra intimata e il valore dell’autovettura fermata, a fortiori se la medesima rappresenta un indispensabile strumento di lavoro.A chi ricorrere?Allora, su questo punto la giurisprudenza era ed è alquanto fumosa e contraddittoria. Il buon, ottimo (San) Bersani, con uno dei suoi DL, aveva cercato di far chiarezza attribuendo sempre e comunque la competenza alle Commissioni Tributarie Provinciali; tuttavia la Cassazione, con una recente sentenza, ha de facto rigettato tale dispositivo e sancito, una volta per tutte, che la competenza dell’Ordine giudicante dev’essere sempre riferita alla natura della sanzione che si va ad impugnare. Ne consegue che, se alla base del Fermo vi sono sanzioni al CdS, la competenza è del GdP; se si tratta di sanzioni di natura fiscale, la competenza è delle CTP; se di natura previdenziale, del Giudice del Lavoro e così via. Qualora, come spesso capita, vi sono nel Fermo sanzioni di diversa natura, vale il principio di prevalenza, ovvero qual è la sanzionei d’importo maggiore.I ricorsi vanno presentati nei modi e tempi indicati nel preavviso di Fermo; va tuttavia precisato che i ricorsi esperiti ex art.615 CpC non hanno scadenza, hanno sempre il naturale referente nel Tribunale Ordinario e vanno presentate con rito ordinario. In casi di particolare urgenza e laddove l’insussistenza del credito vantato dal Concessionario sia palese, è inoltre possibile procedere mediante ex art. 700 CpC, il cui riscontro è in genere rapidissimo (uno o due mesi al massimo). Si tratta, in questi 2 ultimi casi, di procedimento costosi e a cui è opportuno ricorrere solo in casi di ragionevole certezza d’aver ragione: in questo caso, dopo essersi visti riconoscere le proprie ragioni dal Tribunale, è addirittura possibile ottenere il giusto risarcimento.Nel caso non vi siano motivi sufficienti per ricorre (o in attesa della sentenza), infine, mentre il bollo va comunque pagato, è opportuno sospendere immediatamente la polizza in essere. La sospensione è cosa semplice e, checché ne dicano taluni… immediatamente fruibile da qualsiasi assicurato. Una volta sospesa la polizza, grazie al già citato (San) Bersani, è possibile, in caso si acquisti al volo un’altra auto con cui girare nel frattempo che si venga a capo del problema Fermo Amm, stipulare una nuova polizza mantenendo la stessa classe di merito maturata. Non è finita. Se temete che il Concessionario vi Fermi anche l’altra auto, potete stipulare a nome di un qualsiasi altro familiare eo convivente, purché risulti sul vostro Stato di Famiglia. Sempre grazie a (San) Bersani!Se poi la vostra polizza è prossima alla scadenza e l’assicuratore, com’è giusto, si rifiuta di sospenderla, nessuna paura: è ancora meglio! Date pronta disdetta della polizza (laddove richiesto, perché molte Assicurazioni oggi non prevedono più tale obbligo) e, sempre sulla scorta del già citato DL, aprite ex novo una polizza per l’auto che andrete ad acquistare (sempre mantenendo la stessa classe).Fatto questo, avrete da 12 a 18 mesi di tempo (a seconda della Compagnia Assicurativa) per trovare una soluzione LEGALE al vostro problema.Oltre a quelli già citati (ricorso eo rateizzazione), se l’auto ha un certo valore potreste nel frattempo venderla. Come fare, si dirà, se l’auto bloccata amministrativamente anche nei passaggi di proprietà?Semplice. Se l’auto vale 10.000 €, per ipotesi, e il Fermo è applicato su una cifra di 5000, si dirà all’aspirante acquirente che 5000 euro li dovrà versare direttamente al Concessionario (così potrà essere sicuro di averla liberata) e il resto li darà a voi una volta eliminato il Fermo. Per invogliarlo, magari gli si potrà fare uno sconto sul prezzo... Inoltre, è opportuno sapere che sono nate alcune società specializzate nell’acquisto di auto sottoposte a Fermo Amministrativo: speculeranno sul prezzo, immagino; ma sarà sempre meglio di esporsi alle conseguenze degli atti illeciti di cui accennavo sopra.Questo, signori miei, consentono oggi le Leggi e i meccanismi di (libero) mercato.…nonostante alcuni siano rimasti allo jus primae noctis.Un saluto
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16/02/2009, ore 23:43
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17/02/2009, ore 14:42
ho ancora 40 giorni per farlo e voglio avere la certezza di notifica dall'agenzia delle entrate... |
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17/02/2009, ore 17:41
...ancora 40 giorni per presentare il ricorso, Cinzia?Non direi.Vado a memoria e posso sbagliare sui tempi; ma, se si tratta di una Avviso di Fermo, il termine d'impugnazione è di soli 20 gg., se si tratta invece di Cartella Esattoriale il termine va a 30 gg.In entrambi i casi, mi pare che siano già trascorsi o prossimi alla scadenza...Non fidarti di quello che dicono a voce: non conta nulla!Riguardo l'altro quesito, invece, al di là del fatto che, anche a questo, mi pareva di averti già risposto nel thread da te appositamente aperto, visto che siamo in tema di Fermi... ripeto la risposta.Un limite sotto il quale non effettuare Fermi Amm. c'è ed fissato a 750 €. Tuttavia, non è una norma di legge ma una sorta di auto-limitazione etica che la Equitalia ha adottato dopo le varie pressioni esercitata dalle Ass. di Consumatori.Non sempre lo rispettano, comunque, come l'avvocato Rienzi del Codacons ha ampiamente dimostrato nel corso di una tra le ultime puntate di "Mimandaraitre".Al di là di questo, va precisato che se il Concessionario invia un Avviso di Fermo basato su un numero x di sanzioni, o quel Avviso lo si impugna, o lo si paga nella sua totalità.Qualora ciò non avvenga, è nell'ordine delle cose che, non essendo estinto il debito intimato con l'Avviso, il Concessionario proceda ad applicare il Fermo anche a fronte di un pagamento parziale, ovvero il pagamento di alcune delle sanzioni.Non tutte le sedi Equitalia si regolano allo stesso modo, comunque, visto che in casi come questi conta infine il parere del responsabile dell'ufficio; ma questa è e resta la regola.Un saluto |
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18/02/2009, ore 21:31
jos smettila di dire caxxate pure te....l'agenzia delle entrate mi ha specificato che il fermo avviene solo dopo 60 giorni...anche se scritto 20 nella lettera....non essere testardo e sopratutto non pensare di sapere tutto...nella vita c'è sempre da imparare... |
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18/02/2009, ore 22:07
Cinzia . picciridda , viri che tuttu chiddu che scrivi (JOS) e sacrusanta virità. tu e du suc.... di cagliostro o itivi affurnari ( 1) siti malarucati , gnaviati a matila .Ribadisco quando detto da (Jos ) ma non occorre ripetere .lo stesso concetto . DonTURIDDU .. |
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18/02/2009, ore 22:35
cagliostro...ci pensi lei suvvia...mi son stancata .... |
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