Puoi querelare l’impiegata della finanziaria per il reato di“molestie”, previsto dall’articolo 660 del codice penale; si trattadi una contravvenzione concernente l’ordine pubblico e la tranquillitàpubblica.Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 660 del codice penale, sipunisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero colmezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a talunomolestia o disturbo”. Il trattamento sanzionatorio previsto dallegislatore per tale reato è quello dell’arresto fino a sei mesi oppurel’ammenda fino ad € 516.La norma va interpretata nel modo giusto, anche alla luce della relativagiurisprudenza.La“petulanza” deve essere intesa come un comportamento impertinente,arrogante e come un modo di agire non conforme ai principi della societàcivile. Inoltre, la “petulanza” può essere definita anche come quelmodo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinenteche finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferiresgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà di altre persone.Il “motivo biasimevole” deve essere inteso ed interpretato come ognimotivo riprovevole in sé o in rapporto alle qualità o condizioni dellavittima. Infine, la molestia deve essere intesa ed interpretata, sotto unprofilo giuridico, come un qualunque comportamento in grado di turbare lavita e quindi, l’esistenza di terze persone.È importante rilevare che la molestia o il disturbo devono essere valutatiavendo per riferimento la psicologia normale media, in relazione cioè almodo di sentire e di vivere comune.In sintesi, il reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle personeconsiste in una qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e adisturbare le terze persone, interferendo nell’altrui vita privata enell’altrui vita relazionale (in tal senso, Cassazione penale, sezione I,sentenza 8 marzo 2006, n. 8198).Secondo la Cassazione penale, sezione III, sentenza 1 luglio 2004, n.28680, l’art. 660 del c.p. punisce la molestia commessa col mezzo deltelefono (sia attraverso sistemi telefonici mobili che fissi), in quanto ildestinatario di essi è costretto a percepirli, con corrispondenteturbamento della quiete e tranquillità psichica; il mittente utilizzandoil telefono, realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario,configurando il suddetto reato.
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03/03/2009, ore 10:33
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03/03/2009, ore 11:25
Ecco per chi ha inviato diffida dei nostri amici del forum.La diffida e la querela possono essere presentate senza l’assistenzadell’avvocato.Hai operato nel migliore dei modi, inviando la diffida (tutela tutte le tuefacoltà); adesso, sporgendo querela, attiverai il procedimento penale neiconfronti del querelato che sarà iscritto nel registro degli indagati e,successivamente, rinviato a giudizio se l’autorità giudiziaria riterràdi farlo.In sede di processo penale potrai costituirti parte civile e chiedere ilrisarcimento dei danni conseguenti alle molestie, tuttavia ci vorrà deltempo (almeno un anno). |
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03/03/2009, ore 19:21
apprezzo la tua buona fede,ma sono anni che l'ho scritto,ma purtroppo la gente è impaurita e teme di darsi la zappa sui piedi. Perciò dico sempre che LA NOSTRA PAURA E' LA LORO FORZA ! |
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10/07/2012, ore 15:56
Può qualcuno darmi un consiglio? C'è qualcuno che ha il mio numero di cellulare e si diverte a farlo squillare alle 3, alle 4 di notte, tenendo nascosto il loro numero. Non succede spesso; 1 volta al mese, circa. Di solito di notte spengo il cellulare ma, per motivi famigliari alle volte lo lascio acceso. All'inizio ho ignorato le telefonate ma due sere fa, ho risposto e c'erano le voci (sonosciuti) simulando certi rumori....insomma....non piacevole! Speravo di capire dalle voci chi potesse essere, ma non stavo ad ascoltare più di tanto. Ho messo giù il telefono, sperando di agevolare l'eventuale tracciabilità della chiamata, fino a quando non hanno riattacato loro. La mattina dopo ho chiamato il mio gestore (WIND) e mi hanno detto che dovevo fare una denuncia ai carabinieri per sapere chi fosse dietro il numero nascosto. Sono andata dai carabinieri che mi hanno detto che se le chiamate non sono ripetute, cioè, una a seguita dell'altra (e non ogni tanto come succede a me), non potevo fare nessuna dinuncia perché non costituisce reato. Dunque, cosa posso fare per smascherare il molestore?? |
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