salve,ho ricevuto a marzo 2004 una cartella esattoriale tramite racc.ar visto l'entità della cifra e le mie difficoltà economiche,l'ho messa in un cassetto senza fare opposizione.vorrei sapere se la modalità di notifica potesse renderla nulla, e se si, posso intervenire dopo tanto tempo ?
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21/11/2011, ore 19:53
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21/11/2011, ore 20:52
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21/11/2011, ore 21:49
Il ricorso contro una cartella va presentato entro 30 gg dalla notifica pena la piena validità della cartella anche se "pazza"!Il termine di pescrizione dovrebbe essere 10 anni.Poi chiedere una rateizzazione anche adesso (purché si tratti di un debito rateizzabile).Registrati qua per poter verificare la tua situazione:http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/ |
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22/11/2011, ore 01:19
Gli amici del forum non hanno forse centrato il tenore della richiesta...il forumista faceva riferimento ad una eventuale nullità derivante da un difetto di notifica anche se non si capisce da dove origina tale difetto visto che egli ha ricevuto il plico...e non specifica oltretutto quali elementi ha per asserire che si tratti di semplice raccomandata AR e non di notifica perfezionata ai sensi di legge visto che la stessa si può espletare anche per il tramite del servizio postale (L. 890/82)E' ovvio che in caso di notifica nulla o inesistente è inutile parlare di ricorso entro 30 giorni Pertanto è tutto corretto quanto scritto dagli altri forumisti a patto che la notifica sia regolare.In caso contrario è possibile intervenire... ma solo in fase di esecuzione forzata..contestando la regolarità dell'iter con cui si è formato il titolo esecutivo.. |
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22/11/2011, ore 10:08
mi scuso per l'incompletezza della domanda. la notifica è stata fatta per racc. ar perchè così è scritto sul plico, e anche sulle pagine di verbale.la mia domanda allora è questa : è da ritenersi valida una cartella esattoriale notificata per racc. ar ? ringrazio per l'interessamento, saluti |
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22/11/2011, ore 12:09
Se è presente la relazione di notifica da parte dell'ufficiale della riscossione è valida altrimenti la notifica è inesistente. In sintesi la procedura da seguire per la notifica è la seguente: l’Ufficiale della riscossione (o gli altri soggetti previsti dall’art. 26, comma 1, del DPR n. 602/73) riceve la cartella da Equitalia e compila la relata di notifica, indicando l’ufficio postale da cui parte l’atto e apponendo la propria firma; l’Agente postale consegna la cartella ai legittimi destinatari (ossia ai soggetti indicati dall’art. 26, comma 2, DPR n. 602/73). Quindi se la procedura non è stata rispettata e la cartella (ad esempio) è stata spedita direttamente da equitalia la notifica è INESISTENTE e pertanto NON PIU' SANABILE. Potrà dunque essere oggetto di opposizione anche se i termini di legge sono decorsi e le successive attività di riscossione (iscrizione ipoteca, ect.) saranno prive di efficacia. |
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