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Salve.

sono un pensionato del ministero Difesa EX INPDAP Art. 2 comma 12 legge 335/95 con pensione di inabilità che viene accreditata su conto corrente bancario. ho subito un pignoramento del conto corrente a seguito di un Decreto inguintivo per alcuni fitti non pagati per i quali sono in contenzioso con il proprietario.

Sulla medesima pensione viene effettuata una trattenuta di €. 700 a seguito di una sentenza del Tribunale dei minori per il mantenimento di N.2 figli avuti in una precedente relazione; di conseguenza il reddito netto che percepisco in busta paga è di €. 700 circa.

Chiedevo se era possibile oppormi a questo pignoramento in considerazione del fatto che tale pensione risulta essere l'unica fonte di reddito ed è l'unica fonte di accreditamento sul conto corrente (non ho altri redditi). Leggevo da altre fonti della impignorabilità dell'ultimo accreditamento che dovrebbe essere prelevabile dal conto corrente e quindi rientrare nella mia piena disponibilità.

Vi ringrazio e attendo con fiducia qualche chiarimento in merito.

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Si devono scindere in due le situazioni.

La prima:

Pignoramento del saldo del conto corrente dove è accreditata anche la pensione;

La seconda:

Pignoramento diretto della pensione presso l'ente erogatore.

Partiamo dalla seconda. Tutte le pensioni sono pignorabili alla fonte, nella misura di un quinto. C'è la sentenza 506/2002 della Corte Costituzionale che , in sostanza abolendo alcuni articoli di legge, ha stabilito che la pensione può essere pignorata del quinto per la parte eccedente le esigenze minime, L'importo della esigenza minima mensile dovrà essere (è) stabilita per legge, in mancanza di tale norme la C.C. dice che deve essere preso in considerazione l'importo annuo dell'assegno sociale diviso 13 (poco più di euro 500). Questo, in sostanza è l'importo minimo di sopravvivnza, in alcune cause i giudici hanno stibilito importi superiori sino a 750 euro mensili.

Per la prima ipotesi (pare quelle direttamente che interessa il pensionato), parliamo di tutt'altra cosa, perchè viene pignorato il saldo del conto al momento della notifica al terzo e se c'è la pensione (tutta o in parte) verrà pignorata anche essa. Ma mi pare chiaro che dopo il pignoramente il pensionato NON farà più arrivare la pensione sul conto pignorato e o la prenderà per cassa alla posta (se non supera i 999,00 euro-salvo proroghe che non ricordo) o cambia banca, ricominciando il "giro" (cioè il creditore dovrà scoprire dove stà il nuovo conto, rifacendo la procedura di pignoramento presso terzi. In tanti casi se il saldo del conto viene pignorato dopo che il pensionato ha già prelevato tutta la pensione, il problema non esiste (salvo spostare l'accredito dalla prossima). E' il caso di guardare alla recente sentenza del Tribunale di Savona, che nel caso del pignoramento del saldo di un conto corrente, ha deciso che quest'ultimo (il pignoramento) doveva avere dei limiti. Ha stabilito, innanzitutto "la natura privilegiata delle rate pensionistiche anche quando vengono accreditate sul conto, purchè la natura dell'accredito sia immediatamente riconoscibile per denominazione ed importo (come pensione)", salvo pignorare tutto il resto del saldo, al di fuori della pensione (ma non era questo il caso). Continua la sentenza dicendo "questo perchè va garantito al pensionato la parte di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurargli mezzi adeguati alle esigenze della vita (circa 500 euro al mese-e qua torniano a quanto già ho scritto per il pignoramento del quinto-), mentre la pignorabilità si applica nei limiti del quinto della residua parte. In sostanza si applicano le stesse norme del pignoramento del quinto, questo dice il giudice di primo grado, nel caso si pignori il saldo del conto corrente.


Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI

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