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Tratto da Osservatorio Giuridico - La Previdenzacommento Avv. Francesco Biagianti - sintesi Occorre osservare che con sentenza n. 506 del 20 novembre - 4 dicembre 2002, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituita dall'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827 nella parte in cui - escludeva la pignorabilità della pensione -Per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, possono essere pignorate fino a concorrenza di 1/5.Perdurando il vuoto legislativo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che spetta al Giudice dell'Esecuzione individuare - secondo un ponderato potere dsicrezionale - l'importo impignorabile, tenendo in considerazione le ragioni di debito e di credito (Trib. Bari sez. II - 21/03/2006)Nell'esercizio di tale potere, alcuni giudici hanno ritenuto di individuare l'importo di pensione, assolutamente impignorabile, nella somma corrispondente all'importo mensile di Euro 443.12 (Trib. di Napoli - Ordinanza del 30/04/2003)Si segnala una isolata decisione (Trib. di Como - ordinanza del 25/11/2003)nella quale il giudice, nell'assenza di una norma di legge che individuasse il parametro pensionistico da considerare impignorabile, ha ritenuto, di fatto, che le pensioni sono da ritenersi in concreto, tutt'ora, non sottoponibili a pignoramento.Tale decisione è stata peraltro criticata in dottrina (vedi nota di Riccardo Conte in Giurisprudenza Italiana, 2004, 1631, a commento dell'ordinanza citata)Invito i responsabili di questo forum, se lo riterranno opportuno, sottoporre quanto esposto al Presidente Adusbef.Cordialmente

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mii risulta che le pensioni, in quanto reddito comunque maturato nel corso dell'attività lavorativa, siano pignorabili. è un'interpretazione.

C'è bancario e bancario. Anche in banca, val più la pratica che la grammatica.
Nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo (Goethe)

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Tutta roba vecchia.Seguite le cassazioni, possibilmente a sezioni unite, per la giurisprudenza.
Questo link porta ai vademecum da leggere prima di approfondire: http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?F=26&id=203057

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Gentile Kpotrebbe gentilmente fornire sentenze della Suprema Corte sull'argomento, che abbiano superato quanto sancito dalla Corte Costituzionale?Cordialmente

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Sul problema ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, secondo cui, i pignoramenti che seguono la cessione dello stipendio, incontrano l'ulteriore limite della meta' complessiva, nel senso che in tal caso rimane pignorabile o sequestrabile esclusivamente la differenza tra la meta' dello stipendio e la quota ceduta e cioe', ove sia stata ceduta la quota massima di un quinto, la quota residua di tre decimi !E poiche' tale differenza normalmente supera un quinto, rimangono fermi il limite di un quinto previsto per ciascun pignoramento ed i limitiprevisti per il loro concorso che, naturalmente, non potra' piu' raggiungere la meta' dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta.

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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alè

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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