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Considerando le nuove leggi sul pignoramento ai pensionati (Articolo 545 Codice di Procedura Civile).


Desideravo sapere, più una conferma, se con una pensione di 1300 € e una cessione del quinto (250 €) quanto margine o capienza ha il giudice per pignorare ulteriormente la pensione a motivo di crediti alimentari?


So che la quota pignorabile è quella togliendo o sottraendo il minimo vitale ( 453 euro + 1/2, 226 euro = 679 euro) quindi, la quota pignorabile risulterebbe essere sulla pensione in oggetto : 1300 - 679 = 621.


Se non ho capito male la lettura di queste leggi, il giudice può pignorare solo fino alla meta di questa quota (621 euro) per più pignoramenti?


Se così è il computo, si può aggredire col pignoramento solo 310 euro? A questo punto, avendo già una cessione del quinto di 250 euro, rimarrebbero unicamente 60 euro che il giudice può pignorare per crediti alimentari ?


 

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Comunque i 1300 erano ipotetiche, come anche il quinto. Il conto reale va fatto su 750 euro di pensione e con un quinto di 140. A parte il vecchio calcolo pre-riforma. Perchè, non si tiene conto del minimo vitale? Per me rimane una stortura, la vedo più equa la metà oltre il minimo vitale. Gentilmente ti richiedo, ci sono delle sentenze che supportano questo giudizio ad un povero pensionato? Grazie

 

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Comunque i 1300 erano ipotetiche. Il conto reale va fatto su 750 euro di pensione e con un quinto di 140. A parte il vecchio calcolo pre-riforma. Perchè, non si tiene conto del minimo vitale? Per me rimane una stortura, la vedo più equa la metà oltre il minimo vitale. Gentilmente ti richiedo, ci sono delle sentenze che supportano questo giudizio ad un povero pensionato? Grazie

 

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Ricominciamo daccapo,sei pensionato e separato,hai una cessione in corso.Domando


.  quanto hai di pensione


. quanto paghi di quinto e quando finisci


..la quota alimenti il giudice l’ha assegnata,oppure l’ex ha fatto ricorso.

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Scusami Mander,


Io ti darò tutte queste informazioni private in privato, non è un problema.


Prima però, vorrei una precisazione con supporto documentato di una sentenza recente possibilmente, che il pignoramento per crediti alimentari sia o possa arrivare al 50% del netto della pensione in toto come spieghi  tu.


Questo servirà a convincermi, perchè io la interpreto diversamente la dicitura "possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato"  e cioè, non può estendersi oltre alla metà, la metà di cosa? Se il minimo vitale è impignorabile vuol dire che "non esiste più" si parte da zero e su quello che rimane "la parte eccedente". Dunque, da qui partono tutte le frazioni per i pignoramenti, tra cui al massimo la metà.



"La Corte Costituzionale, investita della questione, con la sentenza nr. 85 del 15 maggio 2015 ha invitato il legislatore ad intervenire per dare tempestiva soluzione al problema


Arriviamo così ai giorni nostri e al D. L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha introdotto nell’art. 545 del codice di procedura civile tre nuove disposizioni sul pignoramento delle pensioni che chiariscono finalmente quale sia la quota impignorabile delle pensioni e in che misura siano pignorabili le pensioni già accreditate su conto corrente.


Il “nuovo” comma 7 dell’ art. 545 riguarda le pensioni dovute ma non ancora pagate  (dunque, le mensilità future) e chiarisce che:



  • non sono pignorabili per un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà

  • per la rimanente parte sono pignorabili, come previsto dai commi 3,4 e 5 dello stesso art.545 nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari, per 1/5 per ogni altro credito e, in caso di concorso di crediti alimentari e non,  per un massimo di 1/2)"



 


 

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salve io o subbito un pignoramento del 5 ma non o ricevutto nulla delle rate che devo pagare la dita mi a fatto il quinto e non mi a detto nulla come devo fare a sapere se il 5 che mi togle la ditta e giusto o meno e a chi mi devoriferire per sapere...grazie

 

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