Scusami Mander,
Io ti darò tutte queste informazioni private in privato, non è un problema.
Prima però, vorrei una precisazione con supporto documentato di una sentenza recente possibilmente, che il pignoramento per crediti alimentari sia o possa arrivare al 50% del netto della pensione in toto come spieghi tu.
Questo servirà a convincermi, perchè io la interpreto diversamente la dicitura "possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato" e cioè, non può estendersi oltre alla metà, la metà di cosa? Se il minimo vitale è impignorabile vuol dire che "non esiste più" si parte da zero e su quello che rimane "la parte eccedente". Dunque, da qui partono tutte le frazioni per i pignoramenti, tra cui al massimo la metà.
"La Corte Costituzionale, investita della questione, con la sentenza nr. 85 del 15 maggio 2015 ha invitato il legislatore ad intervenire per dare tempestiva soluzione al problema
Arriviamo così ai giorni nostri e al D. L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha introdotto nell’art. 545 del codice di procedura civile tre nuove disposizioni sul pignoramento delle pensioni che chiariscono finalmente quale sia la quota impignorabile delle pensioni e in che misura siano pignorabili le pensioni già accreditate su conto corrente.
Il “nuovo” comma 7 dell’ art. 545 riguarda le pensioni dovute ma non ancora pagate (dunque, le mensilità future) e chiarisce che:
- non sono pignorabili per un importo pari all’assegno sociale aumentato della metà
- per la rimanente parte sono pignorabili, come previsto dai commi 3,4 e 5 dello stesso art.545 nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari, per 1/5 per ogni altro credito e, in caso di concorso di crediti alimentari e non, per un massimo di 1/2)"