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Minacce dagli esattori di recupero crediti :La giurisprudenza conferma che si tratta di reato di estorsione:Non serve la prova di una percentuale pattuita sulla somma da riscuotere. La fattispecie più lieve ex articolo 393 Cp va esclusa se i toni dell’intimidazione sono tali da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un diritto in modo arbitrario.Reato di estorsione per chi terrorizza il debitore:Scatta il reato di estorsione per chi terrorizza il debitore, anche se agisce come mero mediatore per consentire a un terzo il (presunto) recupero del denaro. E ciò anche quando la somma è poi materialmente versata a chi accampa il diritto e non all’autore delle intimidazioni. Di fronte alle minacce di morte va esclusa la fattispecie più lieve di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Lo precisa la sentenza 41365/10, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.Anche se la pretesa è dovuta:Vale la pena, innanzitutto, di ribadire i confini tra le fattispecie ex articoli 629 e 393 Cp: a differenziarle è l’elemento intenzionale, non la materialità del fatto (che può essere identica); vale a dire che si configura senz’altro l’estorsione quando l’agente è consapevole che ciò che pretende non gli è dovuto.Ma la fattispecie più lieve dell’esercizio arbitrario va esclusa anche quando la coartazione della volontà altrui risulta di per sé un’ingiustizia perché l’intimidazione ha una forza tale da andare oltre ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto (Cassazione 33741/10, arretrato 12 ottobre 2010; 35610/07; 19124/07; 47972/04).L’esattore che minaccia compie sempre un’estorsione e non un illecito:Non conta la natura del credito da esigere:Non conta la natura del credito, lecita o illecita: “l’esattore” di un credito altrui compie sempre un’estorsione, e non l’illecito meno grave ex articolo 393 Cp, quando minaccia il debitore non solo per aiutare il creditore a farsi ragione da sé ma anche per perseguire suoi, autonomi interessi illeciti (Cassazione 12982/06).Nella specie, al di là dell’interesse personale dell’imputato, conta tuttavia il livello sproporzionato delle minacce, che esula dall’alveo del reato di “esercizio arbitrario”: il recupero-crediti affidato alle intimidazioni di un privato, scrivono i giudici, costituisce una forma di “giustizia alternativa di chiara matrice delinquenziale” che non si presta a qualificazioni del fatto ex articolo 393 Cp (cfr. Cassazione 15111/10).Capito gente ?

LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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Il punto e come lo si dimostra? A buon bisogno danno nome e cognome falso la si può usare come arma di difesa per non farsi esasperare? Ma come li si può portare dinanzi ad una giuria ? Registrando la telefonata? In viva voce se non sbaglio si e tenuti ha dirlo

al diavolo non si vende ........ si regala
al diavolo non si vende ........ si regala

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Basta (come da leggi e regolamenti) avvertire che verrà registrata la conversazione, a questo punto se vorranno continuare ... o saranno gentili o saranno sodomizzati dalla legge .... semplice no?

Pirlasco de Pirlis
Pirlasco de Pirlis

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in tutto ciò non è trattato cosa si intende per "minaccia".

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Si ok Ma direi che al momento in cui si dice ti registro cambiano i toni ma i metodi di rompere le palle a tutto il quartiere come di solito avviene non cambia o sbaglio? Di sicuro forse sarà un deterrente ma non penso che smettano di esasperare le persone staremo ha vedere cosa succederà sperando che in molti leggano sta cosa così da sfanculare chi esagera

al diavolo non si vende ........ si regala
al diavolo non si vende ........ si regala

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la minaccia cosa sarà mai?magari il fare da bullo di chi paventa pignoramenti mobiliari,di chi afferma "vi porteremo via la casa",di chi dice che arriverà la polizia a sfondare la porta?cmq questa cosa,se recepita da chi è preposto al recupero,lo renderebbe di fatto inoffensivo nonchè del tutto inutile..se non usassero l'arma del terrorismo psicologico cosa rimarrebbe se non un "guardi che le è scaduta la rata" da bisbigliare a bassa voce per non disturbare troppo?

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