Siccome vedo un paio di avvoltoi ben conosciuti che svolàcchiano bassi e qualche pecorella smarrita & confusa,facciamo chiarezza sul temuto pignoramento domiciliare da parte dell'Uff. Giudiziario.Confermo e sottoscrivo che è un rito desueto e controproducente,che tuttavia in alcuni e sporàdici casi,può èssere ancora attuato. Uno di questi casi è IL DISPETTO. Cioè un creditore privato che sa di non poter recuperare niente dal debitore,si toglie lo sfizio ( pagando spese ulteriori ) di mandargli l'Uf. Giudiziario a casa,con l'ùnico scopo di creare disagio,fastidio e vergogna.L'altro caso è determinato dall'avvocaticchio del creditore,che va con l'Uff. Giudiziario a casa del debitore per poter incassare la misera parcella. Parliamo di avvocatùcoli-sbarbatelli di periferia che hanno bisogno di dimostrare il pignoramento effettuato (anche se negativo ) per poter èssere pagati. Qundi come si vede,parliamo sempre di una risicata minoranza di comportamenti.Ma perchè i pignoramenti mobiliari sono controproducenti ? Andiamo con òrdine a tentare di spiegarlo,alla faccia degli avvoltoi che gràcidano a vuoto : innanzi tutto vediamo cosa in una casa non si può pignorare :1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,3) le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; 4)sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti,di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; 5) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 6) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; 7) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 8) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione. Il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore. In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione. Attenzione : il pignoramento deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta' l'importo del credito precettato). Rileggete questo passo,è importante !Ancora : Il pignoramento puo' riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell'immobile non di proprieta' del debitore. E' sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere (in forza di legge ) che i beni contenuti nell'immobile siano di sua proprieta', salvo prova contraria (sua o dell'effettivo proprietario) in separata sedeInfine,ammettiamo che venga pignorato un salotto in similpelle,. Trascorsi i tempi tècnici della custodia,credete sia facile e sbrigativo vèndere l'oggetto al pùbblico incanto ? E soprattutto : a che prezzo ? Gli sciacalli di professionbe gìrano sì sui Tribunali ( in combutta con le Cancellerìe e gli Uff. Giudiziari ) ma non certo per partecipare alle aste del vostro mobiletto,ma ad altre ben più sostanziose.Chiaro il concetto ?In conclusione : un pignoramento mobiliare ad un pòverocristo quasi mai serve a recuperare un qualcosa,perciò non lo si fa più e se aggiungete al tutto che,la cessione del credito alle agenzie di Recupero (dette anche cani da riporto ) frutta sicuramente di più in chiave fiscale,il cerchio si chiude.Sperando di avere chiarito le idee a qualcuno e di avere fatto schiattare il fègato a qualche sciacallo v benedico e vi affido alla sagaca di Hermes !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
LA NOBILTA' DELLO SCHIAVO, E' LA RIBELLIONE !
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21/03/2009, ore 00:32
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21/03/2009, ore 00:47
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21/03/2009, ore 01:43
ciao.cagiostro tanno fatto incazzz veramente,comunque grazie terro presente anche questo, per il futuro, e riferiro stamane a una persona che potrebbe subire .dimenticavo visto che siamo in argomento,la domanda è questa:(non sono io ) il quanto è valevole se la persona è solo domiciliata e non residente, e se la persona è solo ospite? |
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21/03/2009, ore 18:48
Sii più chiaro,non ho capito. |
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21/03/2009, ore 19:02
piu' chiaro??? ma se frequenta turiddo lover e company...cosa volevi capire cagliostrino?? |
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21/03/2009, ore 20:00
Vero CINZIA e.........senza dimenticare KIDS.: provolone d'annata ! Mi sorge un dubbio.....che siano dei cloni riciclati fra di loro ? |
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