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Difendi la tua casa e il patrimonio di famiglia Il Fondo Patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) Difendere il patrimonio della famiglia La difesa del patrimonio personale e della famiglia contro i rischi derivanti dall'attività lavorativa è sempre di più una priorità per imprenditori, amministratori, professionisti e dirigenti. Come è noto, l'imprenditore individuale risponde dei debiti relativi alla propria attività con tutto il suo patrimonio, e così il socio di società di persone. Chi gestisce l'azienda attraverso una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.), pur non rispondendo direttamente dei debiti, deve spesso rilasciare fideiussioni e garanzie personali, e può essere chiamato a rispondere in proprio quale amministratore. Il professionista è esposto a richieste di risarcimento da parte dei clienti, specialmente se è membro di un collegio sindacale, e anche chi ha un incarico dirigenziale, in un'impresa o un ente pubblico, è oggi gravato da responsabilità crescenti. Queste esigenze di sicurezza possono essere soddisfatte dal fondo patrimoniale, che negli ultimi anni si è sempre più diffuso. Cos'è il fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale è un vincolo costituito, con atto notarile, su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi. La legge dispone che i beni compresi nel fondo patrimoniale e i loro redditi non sono soggetti a esecuzione forzata per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano sicuramente tutti i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative, e persino i debiti tributari. Nei confronti del fisco, però, rimane qualche dubbio, perchè alcune sentenze hanno ritenuto che la presenza del fondo non sia opponibile all'amministrazione finanziaria. Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia, anche se anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, fatto salvo, in questo caso, l’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure della revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti). In ogni caso, i coniugi devono essere in grado di dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Il fondo, comunque, non può mai essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato.Solo per chi è sposato Il fondo patrimoniale è destinato a tutelare le esigenze della famiglia, e da qui deriva la principale limitazione al suo utilizzo: per costituire un fondo patrimoniale occorre essere sposati. Le coppie di fatto non sono state prese in considerazione dal legislatore. Cosa mettere nel fondo Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi. Di solito è utilizzato per gli immobili (case, fabbricati di ogni genere, terreni edificabili o agricoli), ma può comprendere titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.) o beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili). La costituzione del fondo non comporta il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario. In qualsiasi momento è possibile comprendere altri beni nel fondo patrimoniale già costituito, con un nuovo atto notarile. Il fondo patrimoniale potrebbe essere costituito anche da una persona diversa dai coniugi, ma ciò avviene raramente, a causa dei dubbi sulla situazione dei beni di proprietà di una persona ma destinati a soddisfare le esigenze di altri. Come funziona il fondo L’amministrazione ordinaria dei beni del fondo spetta a entrambi i coniugi disgiuntamente, secondo le regole della comunione legale. E' però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se il proprietario è uno solo di essi. Lo stesso vale per tutti gli atti dispositivi, come per esempio la costituzione di un diritto di usufrutto sul bene, oppure la concessione di ipoteca a garanzia di un mutuo. Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo patrimoniale deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell'atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell'autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo, concedendo quale garanzia un'ipoteca sui beni personali compresi nel fondo patrimoniale. Fonte www.tonalini.it


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La costituzione di un fondo patrimoniale è notizia pubblica ed esce fuori, ad esempio, dalle visure ipocatastali. Per cui per avere efficacia con i rapporti verso la banca, dovrebbe essere segreta o quasi e non così, (pubblica), non serve a niente fare un fondo, perchè la banca a questo punto non presta i soldi. Infatti se il debitore si para il c...lo, anche chi presta a suo volta si deve parare il c....lo, visto, tra l'altro che non sono manco soldi suoi ma soldi presi sul mercato del risparmio. Proprio in questi mesi una grossa pratica, prima approvata e stata successivamente declinata perchè nelle more del perfezionamento delle linee di credito accordate, la azienda aveva costituito un F.P., per cui la richiedente è rimasta con il cerino in mano.

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Fare questo passo equivale a dire pubblicamente che IO, per primo, non credo nella mia azienda ed a questo punto perchè dovrebbe crederci il finanziatore?Fare questo passo equivale a dire pubblicamente IO STO NASCONDENDO IL MIO PATRIMONIO PERSONALE AD UNA EVENTUALE AGGRESSIONE PER RECUPERO CREDITI, e dato che chi finanzia non è SCEMO si comporta di conseguenza. Attenzione, non solo per i nuovi finanziamenti ma anche per i vecchi, per cui una volta conosciuta la notizia non so cosa posa succedere e tra l'altro mi pare (non vorrei sbagliarmi) che il fondo comunque risponde delle obbligazioni prese prima della sua costituzione, insomma se una azienda per andare avanti o svilupparsi ha continuamente bisogno di capitale di terzi, perchè i propri sono insufficienti, con questa precauzione è destinata morire.

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Grazie per la precisazione, adesso è tutto chiaro.Ho tratto la notizia sul web da una fonte Notarile,che spiega lo stretto necessario e omette i risvolti, ovvio no?P.S. posso utilizzare le tue risposte come seguito al pari sopra nel mio forum?


Ciao!

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Le mie risposte sono considerazioni tratta dalla ovvietà della vita quotidiana e dalla realtà della stessa, I comportamenti nostri sono quasi sempre speculari, dipendono sempre da quelli altrui e viceversa. La costituzione di un fondo è un atto pubblico ed è evidente, dalla parola stessa, che tutti devono, possono e sono ingrado di saperlo. La valutazione dell'area garante in una situazione di richiesta o revisione fidi viene fatta allo stesso moda da qualunque banca, da qualunque addetto fidi, da qualunque specialista della questione (in verità dovrebbe essere a conoscenza anche dei commercialista o chi per loro, che curano gli interessi del richiedente/cliente) per cui le cose che ho scritto non sono un mio patrimonio personale, ma sono cose "pubbliche" che certamente possono servire a migliorare i rapporti banca/cliente se è necessario, usandole.

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La richiesta era doverosa, pur citando la fonte nel post, è comunque tua proprietà,potresti non gradire la diffusione del tuo pensiero in altri luoghi.


Ciao!

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