Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68196  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 29094

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Ho trovato un libretto al portatore, di mia madre, dell'istituto S.Paolo aggiornato nel 1947 con interessi di lire 500. Vorrei sapere se può ancora considerarsi esigibile rivolgendomi alla Banca Intesa.Grazie per l'aiuto GianKarlo

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 4 di 5
Vai alla pagina [1 2 3 4 5]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

COPIA ED INCOLLA DAL SITO ISTITUZIONALE DEI CONTI DORMIENTI"Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari. "PRESCRIZIONE E TERMINE NEI TITOLI DI CREDITOLa materia è regolata dagli articoli 2934 - 2963 del Codice Civile.Il periodo di tempo varia a seconda delle diverse fattispecie delle quali si sta considerando l'eventuale prescrizione. Ove la legge non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, che è di dieci anni. Ai diritti reali su cosa altrui si applica un termine più lungo, pari a venti anni. Esistono poi diversi esempi di prescrizioni "brevi" (v. oltre).Codice Civile | Libro Quarto(<

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

COPIA ED INCOLLA DAL SITO ISTITUZIONALE DEI CONTI DORMIENTI"Il D.P.R. n. 116/07 ha specificato i criteri per individuare, nell’ambito del sistema finanziario, i conti definibili come dormienti. Rientrano in tale categoria i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro; depositi di strumenti finanziari) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di loro libera disponibilità.Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari. "PRESCRIZIONE E TERMINE NEI TITOLI DI CREDITOLa materia è regolata dagli articoli 2934 - 2963 del Codice Civile.Il periodo di tempo varia a seconda delle diverse fattispecie delle quali si sta considerando l'eventuale prescrizione. Ove la legge non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria, che è di dieci anni. Ai diritti reali su cosa altrui si applica un termine più lungo, pari a venti anni. Esistono poi diversi esempi di prescrizioni "brevi" (v. oltre).Codice Civile | Libro Quarto(<

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

L'ho sempre detto io... meno male che ci sono i nonni! ;-PCASPITA!!! Grazie della lezione... ma già che c'eri e avevi imparato ad usare COSì BENE (da leggere in maniera sarcastica!!) il copia-e-incolla, perchè non hai incollato anche il testo dei due articoli del codice civile citati (non sarcastico)? Anzi APPROFITTO DELLE TUE CONOSCENZE, e ti chiedo, sempre non sarcastico: quello che hai scritto vale anche se sul libretto compare la scritta "imprescrittibile"?Ciao!PS.: visto che sei così informato, controlla perchè credo te non abbia capito 2 concetti della NETIQUETTE fondamentali nelle discussioni CIVILI in RETE...per quelle in strada sarai sicuramente uno di quelli che si mette a urlare e sbraitare senza motivo, ma quà nn si può!La prima regola violata è il post multiplo!!! Hai invaso il forum dello stesso messaggio copiato n volte: ok che repetita juvant, ma qui nn si può!La seconda è quell' "IMPARARE" a titolo di sfida nell'n-esimo e ultimo cut/paste fatto:se le persone fanno domande, è per IMPARARE e SAPERE, magari proprio dai nonni, non perchè non c'è meglio da fare!!! Quindi più che una regola da NETIQUETTE o da forum, in effetti qui hai violato una semplice regola del confronto civile.

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Clausole che prevaricano il ns codice civile non sono valide, per la ripetizione multipla della risposta si tratta solo di un mero errore di digitazione tasti, tant'è se leggi bene, non sono tutte perfettamente uguali, l'unica completa è solo l'ultima, infatti mentre scriveve partiva il tasto di invio senza volerlo e siccome sei da poco iscritto, ti dico che di questi casi sul forum capitano molto più spesso di quanto credi, senza che alcuno abbia mai avuto modo di criticare, comunque, come diceva una persona importante MOLTI "NEMICI" MOLTO ONORE.n.b. impare a leggere quello che scrivo prima di controbattere, leggi piano piano che è meglio

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

@ NONNO .....Aooo ma che te sei fumato??? Oppio e chiodi di garofano misti a limone???? Molti nemici molto onore? Ma ti rendi conto di che caz------ta hai scritto? Mi spiace per te, ma il mio avversario in un dibattitoCIVILE non è un mio nemico ;-) Quindi niente onori... almeno non per te, ma pare solo per me, visto come mi stai rispondendo acido!!! Impara a leggere te, visto che io acidità nelle risposte non ne ho messa proprio!Vedi che forse hai sbagliato indirizzo.. allora ti rinfresco le idee: vedi lì in alto a sinistra che c'è scritto? Ti trovi sul sito dell' ADUSBEF Onlus - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari E Finanziari. E', o dovrebbe essere, un sito SERIO!!! E non un sito per diatribe tra adolescenti !!! O un posto dove mostrare chi sa di più, ma un posto dove aiutare gli altri!!!!!!!FRENA IL TUO EGO!!!Ti basta così poco per farlo godere?!? Un copia e incolla -fatto pure male!- da un paio di siti qui e lì, basta già a farti sentire principe del foro?? Questa e' Adusbef!!ABBASSA I TONI! E dibatti civilmente! E' un consiglio per i tuoi prossimi post...perchè tanto nn ti rispondo più... non voglio avere a che fare con gente così INCIVILE che rovina il paese col suo modo di porsi e che si è dimenticata cosa sia la vera "ars oratoria" e le sue regole!! Nonno... vedi che trovarsi su un forum APPARENTEMENTE senza moderatori attivi, non ti autorizza a offendere....anche perchè RIPETO il forum è senza moderatori, ma solo APPARENTEMENTE!E poi il copia e incolla, se davvero fosse stato un errore, avrebbe generato solo post IDENTICI!!! In ogni caso io, CIVILMENTE, accetto le tue scuse, che INCIVILMENTE, NON SONO arrivate!!!!!!...1055 messaggi.... mmm ora ho capito come li hai fatti! COMPLIMENTI!Aaaaaa dimenticavo... ti consiglio un'altra lettura:"Essere assertivi. Come imparare a farsi rispettare senza prevaricare gli altri"di Alberti Robert E. - Emmons Michael L.Puoi comprarlo qui: http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-alberti_robert_e_emmons_michael_l_/sku-12941721/essere_assertivi_come_imparare_a_farsi_rispettare_senza_prevaricare_gli_altri_.htmCredo SINCERAMENTE che ti serva per imparare a dibattere... CIVILMENTE!Ciao ciaops.: grazie dell'aiuto, problema risolto credo, quindi chiuderei qui il thred perchè stiamo andando decisamente OFF TOPIC.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 4 di 5
Vai alla pagina [1 2 3 4 5]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito