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Ragazzi, eccovi la sentenza di Brindisi che smonta il prodotto 4YOU e non la vendita come vogliono far credere a molti.Denunciateli questi mascalzoni, ma mettetevi in buone mani sennò fate la fine di quelle poche sentenze vinte dal MPS in cui si denota la cretinaggine degli avvocati che hanno portato avanti la causa.ADUSBEF, te mi raccomando taci ancora.... Ecco la sentenza:"Prodotto finanziario denominato 4you Natura Obbligo diinformazione Sussistenza. Violazione delle norme a tutela delconsumatore Sussistenza. "Contratto aleatorio unilaterale" Atipicità del contratto Nullità per contrasto con l'art. 1322 c.c. Sussistenza.Tribunale di Brindisi Sezione fall. Relatore Roberto MichelePalmieri, Presidente Vincenzo Fedele - Sentenza del giorno 21 giugno2005.La massima:Ove l'accordo stipulato tra banca e cliente sia costituito dallaconcessione di un finanziamento vincolato esclusivamente all'acquistodi particolari strumenti finanziari, la causa del negozio caratterizzato da operazioni finanziarie tra loro funzionalmentecollegate - deve essere ricercata nel collegamento negoziale tra ilfinanziamento e la vendita dei prodotti finanziari, con laconseguenza che alla fattispecie deve essere ritenuta applicabile ladisciplina di cui agli artt. 21 e ss. del TUF, che imponeall'intermediario lo specifico obbligo di diligenza, correttezza etrasparenza nei confronti del cliente.Qualora il rapporto tra banca e cliente preveda un vantaggio certo afavore della prima ed un'alea rilevante carico del secondo, èpossibile parlare di "contratto aleatorio unilaterale" avente naturaatipica e non meritevole di tutela da parte dell'ordinamentogiuridico ai sensi dell'art. 1322 c.c.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale di Brindisi - Sezione Fallimentare - riunito in Cameradi Consiglio con l'intervento dei Magistrati:1) dr. VincenzoFedelePresidente2) dr. FrancescoGilibertiGiudice3) dr. Roberto MichelePalmieri Giudice rel.ha emesso la seguenteSENTENZAnella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1926 del R.G.2004,TRAD. S.,rappresentato e difeso dall'avv.***;- attore -CONTROBANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A,successore di Banca 121 s.p.a, già Banca del Salento s.p.a, inpersona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagliavv.ti ***;- convenuta SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione ritualmente notificato, D. S. ha convenuto ingiudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, esponendo che: aseguito di numerosi colloqui sollecitati dal direttore di filialedell'ex Banca 121 s.p.a, nel corso dell'anno 2001 egli aveva conclusocon la predetta banca un piano finanziario denominato "4 You"; taleprodotto gli era stato presentato quale strumento di previdenzaintegrativa idoneo a consentirgli guadagni su base annua superiori aquelli dei titoli di Stato; al momento della stipula del contrattoegli aveva sottoscritto tutta una serie di documenti non ancoracompilati e da lui non visionati, stante il rapporto fiduciariointercorrente con il suddetto diretto di filiale, e previaassicurazione di quest'ultimo che di lì a breve gli sarebbe pervenutacopia di tutta la documentazione da lui sottoscritta; egli avevastipulato il contratto sulla base della duplice assicurazione deldirettore di filiale sia che trattavasi di prodotto previdenziale,sia che egli avrebbe potuto in qualsiasi momento sciogliersi dalcontratto, ottenendo la restituzione delle somme già corrisposte,maggiorate degli interessi; rassicurato da tale prospettazionedell'investimento, egli si era impegnato a versare la somma di exlire 300.000 mensili; nel corso del 2003 aveva appreso dai mass mediache il prodotto da lui acquistato consisteva non già in un pianoprevidenziale, sebbene in un finanziamento collegato all'acquisto dititoli di pertinenza della ex Banca 121 s.p.a; tale contratto dovevareputarsi nullo, o comunque annullabile, per le ragioni esposte inatti. Ha chiesto pertanto dichiararsi la nullità o annullamento delcontratto in esame, con contestuale condanna della banca convenutasia alla restituzione delle somme da lui versate, maggiorate dellarivalutazione monetaria e degli interessi legali, sia al risarcimentodei maggiori danni da lui subiti. Il tutto con vittoria delle spesedi lite, da distrarsi in favore del suo procuratore anticipatario.Costituitasi in giudizio, la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.ha chiesto il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.A seguito di istanza ex art. 12 d. lgs. n. 5/03, il giudice relatoreha fissato udienza collegiale di discussione della causa per il17.5.2005. A tale udienza le parti hanno illustrato le rispettiveconclusioni e discusso oralmente la causa. Di seguito, previaconferma del decreto del g.r, il Tribunale - ai sensi dell'art. 15 5°co. d. lgs. n. 5/03 - ha riservato il successivo deposito dellasentenza.MOTIVI DELLA DECISIONELa domanda principale dell'attore è fondata, per quanto di ragione, edeve pertanto essere accolta, nei limiti di cui appresso.Con il primo motivo di censura, deduce l'attore la nullità delcontratto in esame per contrarietà a norme imperative, stante lamancata osservanza, da parte della banca proponente l'investimento,delle previsioni di cui agli artt. 21 e ss. d. lgs. n. 58/98.La censura è fondata.Il contratto oggetto del presente giudizio, denominato "4 You",costituisce la risultante di una serie di operazioni economiche tradi loro funzionalmente collegate. Precisamente, il negozio siarticola nella concessione, da parte della banca proponentel'investimento, di un finanziamento destinato esclusivamenteall'acquisto di particolari strumenti finanziari, e segnatamente dititoli "Republic of Italy", nonché di quote del fondo comune diinvestimento "Spazio Euro. NM". Quale contropartita della concessionedel finanziamento, il risparmiatore - per tutta la durata delrapporto negoziale - è tenuto al pagamento di una rata costante checomprende un tasso di interesse del 6,8% annuo.Tale essendo il contenuto essenziale del contratto, occorre oraindividuarne la natura giuridica, al fine dell'individuazione delladisciplina applicabile.Sul punto, reputa il Collegio che si esula senz'altro, nel caso inesame, sia dalla figura del mutuo semplice, sia da quella del c.d.mutuo di scopo. Ciò in quanto caratteristica precipua del mutuo almeno nella sua connotazione c.d. reale - è rappresentata dallamessa a disposizione di una somma di danaro in capo al mutuatario, ilquale ne acquista la proprietà, con l'obbligo di restituirla allascadenza, secondo le modalità indicate nel contratto di mutuo.Particolare configurazione del contratto di mutuo è poi rappresentatadal c.d. mutuo di scopo, ricorrente tutte le volte in cui lo scopodel finanziamento assurge a causa del contratto, nel senso che ilfinanziamento è concesso a condizione (sine qua non) che la sommamutuata venga utilizzata dal mutuatario per una particolare finalitàconvenzionalmente pattuita. Con la conseguenza che l'impossibilitàoriginaria dello scopo determina nullità del contratto, nel mentre lasua mancata realizzazione dà luogo ai rimedi risolutori (art. 1453 ess. c.c.) normativamente previsti.Nulla di tutto ciò accade invece nel contratto in esame. Ciò inquanto la somma asseritamente "mutuata" non è in alcun modo messa adisposizione del cliente, neppure con la limitazione rappresentatadalla sussistenza di un particolare scopo. Piuttosto, ilfinanziamento resta sul piano puramente nominale, in quanto, perespressa previsione negoziale (art. 1), esso "sarà esclusivamenteutilizzato per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziariindicati ai seguenti punti nn. 2 e 3".Alla luce di tali caratteristiche del contratto in esame, reputa ilCollegio che esso esula senz'altro dalla fattispecie del mutuo,ponendosi piuttosto quale contratto atipico, la cui causa è daricercarsi nel particolare collegamento negoziale sussistente tra leoperazioni di riferimento. In particolare, reputa il decidente che lacausa del contratto in esame sia da ricercarsi non solo e nontanto nel finanziamento di somme di danaro da parte della bancaproponente l'investimento quanto, piuttosto, anche nella vendita diparticolari prodotti finanziari da parte della banca medesima.Vendita attuata non già mediante acquisto diretto ed immediato ditali prodotti da parte del cliente, sibbene attraverso la concessionedi un finanziamento da destinarsi al relativo acquisto.Chiarita la natura giuridica del contratto in esame (contrattoatipico con finalità, collegata, sia di finanziamento di somme, siadi acquisto di prodotti finanziari), occorre ora valutare se la bancaproponente l'investimento abbia assolto agli obblighi normativamenteprevisti.Sul punto, la particolare causale del contratto in esame caratterizzata, si ribadisce, anche e soprattutto dalla vendita distrumenti finanziari impone l'applicazione delle previsioni di cuiagli artt. 21 e ss. d. lgs n. 58/98 (Testo Unico della Finanza TUF).Orbene, tali previsioni impongono all'istituto di credito unospecifico obbligo di informazione circa le caratteristichefondamentali del contratto. Precisamente, grava sul proponentel'investimento uno specifico obbligo (art. 21 lett. a TUF) didiligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del cliente,obbligo che impone in particolare all'operatore finanziario un'azionetesa alla garanzia della massima informazione (art. 21 lett. b TUF)nei confronti del risparmiatore.Ed è appena il caso di precisare che trattasi di obblighi a contenutopiù stringente di quelli, generici, di correttezza ed informazione(artt. 1337-1375 c.c.), gravanti su qualunque parte del rapportonegoziale. La qual cosa deriva anzitutto dalla particolare natura delcontratto in esame, il quali presenta un elevato grado di rischio, edespone pertanto il risparmiatore ad una perdita potenzialmenteillimitata della somma da lui mensilmente investito. In secondoluogo, non va trascurato che l'aderente all'investimento è spesso unsoggetto privo delle cognizioni tecniche necessarie per operare in unsettore altamente specializzato, quale quello del mercato dei valorimobiliari. Per tal ragione, deve ritenersi condicio sine qua nondella validità del contratto la circostanza che, in sede di stipuladell'accordo negoziale, il risparmiatore abbia avuto adeguatainformazione circa il tipo e le caratteristiche essenziali delcontratto stesso. La qual cosa è tanto più vera se si considera che -a differenza di quanto accade in un normale schema negoziale, ove dinorma non compaiono terzi garanti che vigilano ab origine sullaregolarità dell'accordo - l'attività del proponente l'investimentonon è libera, ma è a sua volta soggetta a vigilanza da parte disoggetti terzi rispetto al singolo contratto, e segnatamente dellaCONSOB e della Banca d'Italia (artt. 5 e ss. TUF). Soggetti, questiultimi, dotati di penetranti poteri nei confronti del proponentel'investimento, poteri articolantisi non solo in richieste diinformazioni (art. 8 TUF), ma anche, più in generale, in attività divigilanza ispettiva e regolamentare (artt. 6-7 TUF), nonché diconvocazione degli organi dirigenti. Il tutto nel superiore interesseperseguito dal legislatore del 1998, che è quello in armonia conl'esigenza costituzionale (art. 47 Cost. ) di tutela del risparmio -di assicurare massima trasparenza e correttezza dei comportamenti deisoggetti abilitati (art. 5 TUF), oltre che una sana e prudentegestione dei vari servizi finanziari da parte di questi ultimi.In quest'ottica, non stupisce che, in deroga al principio dellalibertà delle forme che regola l'autonomia privata, il TUF abbiaespressamente previsto (art. 23) la forma scritta ad substantiam deicontratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Ciòin quanto, evidentemente, la sola forma scritta è stata ritenutaidonea a garantire l'adeguata informazione del risparmiatore, la suaconoscenza, cioè, del complesso dei diritti e doveri scaturentidall'accordo negoziale.Per tali ragioni, ritiene il Collegio che le norme regolanti iservizi di investimento di prodotti finanziari - in quanto volte allatutela sia del singolo investitore, sia, più in generale, dell'interomercato dei valori mobiliari abbiano natura e portata di normeimperative. La qual cosa implica, da un lato, la non derogabilità didette norme ad opera delle parti, e sotto altro profilo, la nullitàper illiceità della causa sia dei contratti che, pur tuttavia, sianostati stipulati (c.d. nullità virtuali, arg. ex artt. 1418 1343c.c.), sia delle transazioni (art. 1972 c.c.) eventualmente compiutedalle parti.Venendo ora al caso in esame, e riprendendo quanto prima esposto,reputa il Collegio che l'istituto di credito convenuto ha violato iprimari doveri di informazione stabiliti dal TUF. Invero, sussiste incapo alla banca una palese violazione dei doveri di informazione ecorrettezza sanciti dall'art. 21 TUF, posto che detta banca hataciuto all'attore circostanze decisive nell'economia del contratto.Precisamente, nonostante il contratto faccia riferimento, tra gliallegati, ai prospetti informativi sia del "Republic of ItalyProgramme", sia dell'offerta al pubblico di quote dei fondi comuni diinvestimento mobiliare gestiti da "Spazio Finanza s.p.a", nondimenotali allegati non risultano in alcun modo depositati nel presentegiudizio.Pertanto, nonostante il contratto preveda, quale sua componenteessenziale, l'acquisto dei predetti valori mobiliari, sono statetotalmente sottaciute al risparmiatore o comunque non vi è prova ditale specifica informazione, stante l'assenza di tali allegati leinformazioni principali concernenti gli strumenti finanziari oggettodi acquisto. Precisamente, sono state sottaciute all'attore leinformazioni fondamentali concernenti tali sedicenti titoli emessidalla "Republic of Italy", e segnatamente quelle relative a: 1) lanatura giuridica della società emittente le azioni in esame, il suovolume di affari, il suo capitale sociale, se esso fosse o menointeramente versato, ecc; 2) gli eventuali rapporti di collegamentoe/o partecipazione societaria; 3) la redditività media dei titolinegoziati, mediante riferimento comparativo all'utile ricavato dalleprecedenti collocazioni di detto titolo sul mercato. Informazioniche, sole, avrebbero consentito al risparmiatore una pienaconsapevolezza degli strumenti finanziari che si accingeva adacquistare. Informazioni che, nondimeno, sono state, nella specie,del tutto omesse.Informazioni analoghe la banca proponente l'investimento avrebbe poidovuto fornire in relazione al sedicente fondo comune di investimentodenominato "Spazio Euro.NM", le cui quote il risparmiatore, percontratto, andava ad acquistare. E non diversamente da quanto sopra,anche di tale Fondo si sconosce la benché minima informazione.Ciò fa si che, al momento della stipula del contratto, l'attore fossedel tutto all'oscuro circa i valori mobiliari negoziati con la bancaconvenuta. In sostanza, egli ha acquistato "al buio" strumentifinanziari di cui, per legge (artt. 21 e ss. TUF), egli aveva ildiritto di conoscerne le principali caratteristiche. La qual cosacostituisce l'antitesi del principio di trasparente e correttainformazione delle vicende concernenti l'acquisto di valorimobiliari, cui in attuazione dell'art. 47 Cost. si ispira il TUF.Ne consegue, in accoglimento della specifica censura di parteattrice, la dichiarazione di nullità del contratto in esame, stantela sua contrarietà alle norme imperative (art. 21 TUF, in relazioneagli artt. 1418-1343 c.c.) di legge.Per quanto tali considerazioni appaiano di per sé sufficientiall'accoglimento della domanda dell'attore, ragioni di completezzainducono il Collegio - in relazione all'ulteriore censura sollevatada parte attrice - a dichiarare la nullità anche di singole clausoledel contratto in esame, per contrarietà alle prescrizioni di cui agliartt. 1469 bis e ss. c.c.Sul punto, premette il Collegio che, in astratto, la normativa sullec.d. clausole vessatorie trova senz'altro applicazione allafattispecie in esame, stante la qualità di consumatore rivestitadall'attore, qualità certificata dall'apposita "spunta" contenutanella parte iniziale dell'accordo.Tanto premesso, rileva il decidente che un primo profilo disquilibrio che il contratto prevede a vantaggio della bancaproponente l'investimento ed in danno dell'attore è rappresentatodalle modalità di esercizio del diritto di recesso spettante aquest'ultimo. Invero, tale facoltà prevede, quale contropartita (Sez.II, n. 8), l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere allabanca, "oltre agli interessi e gli altri oneri maturati finoall'esercizio di detta facoltà, un importo determinato dalla sommadelle rate ancora a scadere, comprensive di capitale ed interessi,attualizzata al tasso IRS (Interest Rate Swap) corrispondente alperiodo intercorrente tra la data di esercizio della facoltà dianticipata estinzione e la data di naturale scadenza delfinanziamento".Trattasi, a tutta evidenza, di una clausola limitativa del diritto direcesso, non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatoreper l'ipotesi di recesso della banca. Per tale ragione, dettaclausola deve reputarsi nulla, ai sensi dell'art. 1469 bis 3° co. n.5 c.c.Altro profilo di squilibrio del sinallagma contrattuale è poirappresentato dal fatto che la banca fa acquistare dall'attoreprodotti finanziari riconducibili alla banca stessa, lucrando untasso di interesse certo e definito (nella specie, il 6,8% annuo). Intal modo, la banca si autofinanzia, riuscendo non soltanto acollocare sul mercato titoli di altrimenti difficile negoziazione -essendo gli stessi quotati non in Borsa, ma, a tutto voler concedere,in mercati non regolamentati ma a collocare titoli propri (ocomunque ad essa riconducibili), lucrando in tal modo suun'operazione rivolta a suo prevalente, se non esclusivo, favore.A fronte di un guadagno certo della banca (il tasso di interesse del6,8% annuo convenzionalmente pattuito), all'attore sono inveceattribuiti margini di redditività del tutto aleatori. Invero, lostesso contratto (Sez. 1, punto 6) dà atto del fatto che "leoperazioni eventualmente eseguite su strumenti finanziari nonnegoziati in mercati regolamentati possono comportare gravidifficoltà di liquidare gli strumenti finanziari acquistati ecomunque di valutarne il valore effettivo", per aggiungere poi chetali operazioni "sono caratterizzate da una rischiosità moltoelevata, con possibilità di perdite anche eccedenti l'esborsooriginario, il cui preventivo apprezzamento è ostacolato dalla lorocomplessità". In maniera ancora più significativa, con riferimentoall'acquisto di quote del suddetto fondo comune di investimento, è lostesso contratto a riconoscere che "non v'è garanzia del rendimentofuturo delle stesse".Riepilogando, con l'operazione in esame la banca acquista un doppiovantaggio, rappresentato sia dal fatto che la stessa si autofinanzia(in quanto vengono acquistati prodotti ad essa stessa riconducibili,e di altrimenti difficile collocazione sul mercato), sia dal fattoche essa lucra anche un tasso di interesse da un'operazione, già diper sé, economicamente vantaggiosa.Di contro, l'attore finanzia la banca, e lo fa a sue spese, in quantoacquista prodotti della banca stessa, pagando un tasso fisso certo(il 6,8% annuo), senza però avere alcuna garanzia circa laredditività futura del proprio investimento, ed anzi dovendo metterein conto "una rischiosità molto elevata, con possibilità di perditeanche eccedenti l'esborso originario".Per tali caratteristiche, il contratto atipico in esame realizza unafigura sinora ignota al panorama giuridico italiano, quella, cioè,del "contratto aleatorio unilaterale". Invero, l'alea qualeelemento attinente alla causa del contratto è tutta concentratanella sfera giuridica del risparmiatore, che paga un saggio diinteresse fisso senza una aspettativa (seppur in termini soltantoaleatori) di corrispondente vantaggio, nel mentre la banca si giovadi tale saggio (nonché del primario beneficio dell'autofinanziamento)senza, di contro, obbligarsi neppure in via ipotetica, secondo idettami dell'alea - ad alcuna corrispondente prestazione neiconfronti della controparte.È evidente, allora, lo squilibrio contrattuale derivante da talegenere di operazione. Dal che consegue anzitutto la nullità dellaclausola contrattuale (Sez. I, n. 6, quarta ipotesi) prevedentel'accettazione, da parte del consumatore, del rischio "di perditeanche eccedenti l'esborso originario", per contrarietà allaprevisione di cui all'art. 1469 bis 1° co. c.c.In secondo luogo, il prevedere il contratto in esame un'alea di tiposoltanto unilaterale non consente, ad avviso del Collegio, diritenerlo meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art.1322 c.c.). Ciò in quanto l'ordinamento non può ammettere la validitàdi contratti atipici che, lungi dal prevedere semplici modalità didifferenziazione dei diversi profili di rischio, trasferiscapiuttosto in capo ad una sola parte tutta l'alea derivante dalcontratto, attribuendo invece alla controparte profili certi quantoalla redditività futura del proprio investimento. L'insanabilesquilibrio iniziale tra le prestazioni oggetto del sinallagmacontrattuale rende allora l'intero contratto in esame e nonsoltanto le singole clausole sopra indicate radicalmente nullo, nonsoltanto per contrasto con gli art. 21 e ss. TUF, ma anche per suacontrarietà alla previsione di cui all'art. 1322 c.c, non essendodetto negozio volto alla realizzazione di interessi meritevoli ditutela secondo l'ordinamento giuridico.Naturalmente, la nullità del contratto determina - in applicazionedelle norme sull'indebito oggettivo (art. 2033 e ss. c.c.) ed inaccoglimento della domanda principale dell'attore - la condanna dellabanca alla restituzione, in favore del S., delle somme daquest'ultimo percepite in esecuzione del contratto nullo.Quanto alla decorrenza degli interessi legali sulla somma darestituire, rileva il Collegio che non sono emersi nel presentegiudizio elementi tali da escludere la buona fede iniziale delconvenuto (buona fede che, come è noto, si presume art. 1147 c.c.).Per tale ragione, in ossequio al disposto dell'art. 2033 c.c, gliinteressi legali sulla somma da restituire devono essere computatidal 30.7.2004 data di notifica dell'atto di citazione e conseguentedies a quo di decorrenza della mora - al soddisfo.Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria della somma, occorrericordare che, trattandosi di obbligazione di valuta, il creditoreaveva l'onere di dimostrare il maggior danno subito per effetto delritardato adempimento (art. 1224, 2° co, c.c.), mediante riferimento,ad es, alla redditività media del capitale da lui utilizzato.A tali oneri l'attore non ha assolto, sicché la sua domanda relativaalla rivalutazione monetaria deve essere rigettata.Va del pari rigettata l'ulteriore domanda dell'attore di condannadella controparte al risarcimento dei danni precontrattuali edextracontrattuali, stante l'assenza di prova, da parte dell'attore a tanto onerato, in virtù dei principi generali (art. 2697 c.c.) - diun pregiudizio economico ulteriore rispetto a quello espressamenterisarcito.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatariodell'attore.P.Q.M.Il Tribunale di Brindisi - Sezione Fallimentare - pronunciando sulladomanda proposta da D. S. con atto di citazione ritualmentenotificato a Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (quale successore atitolo universale di Banca del Salento s.p.a.), nel contraddittoriodelle parti costituite così provvede:1) accoglie la domanda principale dell'attore, per quantodi ragione, e per l'effetto condanna l'istituto di credito convenutoalla restituzione, in favore dell'attore, delle somme da quest'ultimocorrisposte in esecuzione del contratto in esame, oltre interessilegali su tali somme, dal 30.7.2004 al soddisfo;2) rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria dell'attore;3) condanna il convenuto al rimborso, in favore delprocuratore anticipatario dell'attore, avv. G. Romano, delle spese dilite da questi sostenute, che si liquidano in complessivi € 3.330, dicui € 330 per spese, € 1.000 per diritti ed € 2.000 per onorari,oltre spese generali, CAP e IVA come per legge.Brindisi, 21.6.2005Il Giudice est.(Roberto Michele Palmieri)Il Presidente"

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messaggio per Janussono disponibile a partecipare alla protesta, mia moglie ha sottoscritto piano 30.000,00 € con impegno a pagarne 46.600,00 (non lo sapeva....) ha versato 11.000 che oggi valgono 5.000,00 e dovrei rimetterci ancora altri 1.500,00 per uscire dall'operazioneaspetto adesioni e [email protected]

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