Sezione IX. Impossibilità di effettuare l’adeguata verifica: l’obbligo di astensione.
1. Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela di cui alle Sezioni III, IV, V e VI della presente Parte, non instaurano il rapporto
continuativo ovvero non eseguono l’operazione (cfr. art. 23, comma 1 del decreto antiriciclaggio).
2. Se tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere o per un’operazione in
corso di realizzazione, essi pongono fine al rapporto o all’esecuzione dell’operazione.
In tal caso, restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di
spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato
dal cliente stesso.
Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che
le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica
della clientela (cfr. art. 23, comma 1-bis del decreto antiriciclaggio).
3. In ogni caso, i destinatari valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta
Leggendo bene, dico da subito che mi sono sbagliato, In effetti tali norme prevedono, nella impossibilità di fare la adeguata verifica come stabilisce la legge e non come stabilisce una banca, il conto va BLOCCATO e chiuso solo se il cliente, nel frattempo, ha fornito le indicazione per bonificare il netto della estinzione su altro conto, quindi la banca NON chiuderà d'ufficio il conto con emissione di assegno circolare, quindi a questo punto mi pare corretto il comportamento della banca, Giusto se qualcuno vuole leggere riporto il link da dove ho copiato quello sopra:
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/provv_110413
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI