questa mi giunge nuova:Legge 15 dicembre 1990, n. 386(in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 296).Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.. Fuori dei casi previsti dall’art. 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, nonviene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lirecinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.
Claudio
Ciao!
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22/01/2009, ore 12:40
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22/01/2009, ore 12:43
Si, ma nn viene applicata. |
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22/01/2009, ore 12:55
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22/01/2009, ore 13:37
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22/01/2009, ore 13:53
Allora mi informo subito. |
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22/01/2009, ore 18:28
L’emissione di assegni c.d. “assegni a vuoto”Si definisce “assegno a vuoto” quello emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo.La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell’assegno potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo valere l’assegno quale titolo esecutivo.Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata entra in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l’emissione di assegni a vuoto.Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 n.386, esistevano due fattispecie di reato:emissione di assegni senza l’autorizzazione del trattario (cioè, la Banca): è il caso in cui si emetta un assegno senza che esista la relativa convenzione di assegno con la Banca stessa. La sanzione prevista per questo reato era la reclusione da 3 mesi ad 1 anno; emissione si assegni senza provvista: è il caso in cui non vi siano i relativi fondi presso la Banca che possano coprire l’ammontare dell’assegno. La sanzione prevista era una multa da 300 mila Lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi. La riforma operata dal D.Lgs. 507/99 ha modificato le precedenti previsioni normative della Legge 386/90. In particolare, come già detto, ha operato una forte depenalizzazione delle due ipotesi di reato appena esposte, modificandone il regime sanzionatorio: al posto della reclusione, ha inserito una sanzione amministrativa pecuniaria (variabile a seconda dell’illecito e dell’importo dell’assegno e, comunque, mai inferiore a 300 mila Lire e superiore a 24 milioni). Le innovazione della Legge 507/99 riguardano anche le sanzioni accessorie temporanee;nei casi meno gravi:divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni (escluso nel caso di emissione senza provvista per un importo inferiore ai 5 milioni);nei casi più gravi:interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale; interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Per tali divieti, è mantenuta la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per non meno di 2 anni. |
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