Accedi con Google+
Registrati con LinkedIN

Accedi con ForumConsumatori


Recupero Password Chiudi
Accedi | Registrati


Iscritti a ForumConsumatori: 68200  Discussioni create: 40498  Messaggi inviati: 260678
Iniziata: oltre un anno fa   Ultimo aggiornamento: oltre un anno fa   Visite: 4263

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

questa mi giunge nuova:Legge 15 dicembre 1990, n. 386(in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 296).Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.. Fuori dei casi previsti dall’art. 1, chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, nonviene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lirecinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi.


Claudio

Ciao!

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Data
Votazione
Non hai ancora votato! Vota ogni singolo contributo che ritieni utile o interessante e che sia ben scritto per permettere ai contenuti di qualità di salire in alto.
Vota ora facendo click sulle icone e vicino ogni domanda, commento o risposta
Pagina 1 di 4
Vai alla pagina [1 2 3 4]

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Si, ma nn viene applicata.
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani." "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Viene applicata, ho appena letto una comunicazione da parte della prefettura


Claudio

Ciao!

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

ho bisogno di sapere come fare aiutooooo

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

Allora mi informo subito.
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani." "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."

aggiungi un commento
aggiungi un commento

0
0 / 0
Rev.0 Segnala

L’emissione di assegni c.d. “assegni a vuoto”Si definisce “assegno a vuoto” quello emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo.La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell’assegno potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo valere l’assegno quale titolo esecutivo.Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata entra in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l’emissione di assegni a vuoto.Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 n.386, esistevano due fattispecie di reato:emissione di assegni senza l’autorizzazione del trattario (cioè, la Banca): è il caso in cui si emetta un assegno senza che esista la relativa convenzione di assegno con la Banca stessa. La sanzione prevista per questo reato era la reclusione da 3 mesi ad 1 anno; emissione si assegni senza provvista: è il caso in cui non vi siano i relativi fondi presso la Banca che possano coprire l’ammontare dell’assegno. La sanzione prevista era una multa da 300 mila Lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi. La riforma operata dal D.Lgs. 507/99 ha modificato le precedenti previsioni normative della Legge 386/90. In particolare, come già detto, ha operato una forte depenalizzazione delle due ipotesi di reato appena esposte, modificandone il regime sanzionatorio: al posto della reclusione, ha inserito una sanzione amministrativa pecuniaria (variabile a seconda dell’illecito e dell’importo dell’assegno e, comunque, mai inferiore a 300 mila Lire e superiore a 24 milioni). Le innovazione della Legge 507/99 riguardano anche le sanzioni accessorie temporanee;nei casi meno gravi:divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni (escluso nel caso di emissione senza provvista per un importo inferiore ai 5 milioni);nei casi più gravi:interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale; interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Per tali divieti, è mantenuta la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per non meno di 2 anni.

aggiungi un commento
aggiungi un commento
Pagina 1 di 4
Vai alla pagina [1 2 3 4]


Prendi parte alla discussione
Prima volta? Assicurati di aver compreso le linee guida di partecipazione

Informativa sull'uso dei Cookies

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.OK

Gentile visitatore,

l'accesso gratuito a questo sito è possibile grazie al presenza di alcuni inserti pubblicitari.

Ti chiediamo gentilmente di disattivare il blocco della pubblicità dal tuo browser e, possibilmente, di sostenerci visitando i siti degli sponsor.

Grazie per la comprensione.

Ok, ho disattivato il blocco su questo sito