A febbraio 2013 ho accettato un contratto per un fondo pensione aperto presso Carisbo del gruppo Intesa SanPaolo (fondo “Il mio domani”).
A luglio 2014 ho ricevuto una lettera nella quale Intesa SanPaolo Previdenza mi comunicava che dal 31/10/2014 sarebbe stata attiva una nuova convenzione con modifiche dell'opzione di rendita vitalizia, modifica della misura annua di rivalutazione, l'utilizzo di basi demografiche aggiornate per il calcolo delle rendite vitalizie. La lettera specificava che le variazioni apportate alla convenzione interessavano alcune delle caratteristiche principali del fondo pensione cui avevo aderito; pertanto, in deroga al periodo di permanenza minimo previsto dalla normativa, era mia facoltà richiedere il trasferimento ad altro fondo pensione senza costi entro 31/10/2014.
Ieri 12/09/2014 mi sono recata nella mia filiale Carisbo per chiarire con l'intermediario, visto che considero le modifiche peggiorative del mio contratto.
Il mio punto di vista è che, nel momento in cui un contratto con un consumatore viene modificato dalla banca, il consumatore deve avere facoltà di recedere da esso perché il nuovo prodotto non corrisponde a quanto accettato al momento della stipula. Mi è stato risposto che con i fondi pensione non è possibile recedere e che tra 8 anni potrò avere accesso all'anticipo del 30%. Personalmente trovo che, se così stanno le cose, il contratto risulta unidirezionale per quanto riguarda le modifiche: ho una previsione di 20 anni prima della pensione, quindi le possibilità che il contratto che ho firmato nel 2013 sia modificato dalla banca sono decisamente numerose. Nonostante le modifiche pare che il cliente non abbia facoltà di recesso.
Non ho altro fondo pensione cui trasferire i contributi. L'unica cosa che ho potuto fare ieri è stato sospendere il pagamento del contributo.
Desidererei conoscere il vostro parere in merito alla vicenda.