Un avvocato ,nominato curatore all'eredità , ricevuta la documentazione della gestione patrimoniale accesa tramite banca ( intermediario)presso un gestore Finanziario, nulla attua per il l disinvestimento dei titoli pur in presenza di un appet che lasciava intendere una forte oscillazione.Dopo 8 mesi circa dalla morte, viene aperto il testamento per cui il curatore consegna tutta l'eredità all'erede individuato.I titoli ,nel frattempo, han subito una perdita pari al 7% circa sichhè il gestore rende liquida ed esigibile la cifra residua.E' responsabile il curatore della perdita tenendo presente che con la morte la delega alla gestione patrimoniale è decaduta e conseguentemente doveva chiedere al Tribunale l'autorizzazione al disinvestimento per tutelare in altro modo (ad es. titoli di Stato) la consistenza del patrimonio alla data di morte?Dalla data di accettazione d'incarico al momento della messa a disposizione dei fondi ,è corretto applicare il tasso legale della BCE, con capitalizzazione trimestrale, alla cifra caduta in successione?Ringrazio di ogni consentita premura e notizia al riguardo.
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21/01/2009, ore 18:58
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22/01/2009, ore 10:24
A petita respondit.....Il responsabile della gestione patrimoniale, è esente da colpe,a causa della impossibilità di disinvestire, dovuta alla definizione della successione.L'investimento in prodotti finanziari, è subordinato ai rischi mercato e fluttuazioni dei prodotti, ed è regolato da normativa MiFID, come liberatoria di queste conseguenze, proprio perchè l'investitore firmando dichiarava conoscenza del rischio 'investimento.Detto rischio fluttuazioni non è solo in discesa, ma si poteva ritrovare un patrimonio accresciuto in caso di mercato favorevole.Il curatore doveva soltanto svolgere l'iter corretto della successione testamentaria e consegnare i diritti patrimoniali al legittimo erede, pertanto ha svolto il Suo compito senza incuria.Mutatis ..mutandis... |
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22/01/2009, ore 15:47
E' possibile avere l'indicazione di qualche fonte normativa e/o sentenza di legittimità o di merito al riguardo , in particolar modo riferentesi alla diligenza specifica ex artt 1176/2 , 1229 , 1838 del c.c.? |
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22/01/2009, ore 17:05
Guardi che rispondendo, non ho detto di esser un avvocato, ma conosco la materia finanziaria e le leggi che la riguardano.Nessuno degli articoli secondo mè è pertinente, anche il1838, disciplina il buon uso della custodia e le obbligazioni, non l'arbitrarietà a vendere senza mandato, in caso di morte del titolare.Dopo l'attribuzione della successione, è il nuovo titolare a decidere.Anche se eredita un immobile acquistato nel 2004, e lo deve vendere ora potrebbe trovare una effettiva discesa del valore.commerciale.Anche il deposito in contanti, poteva perdere valore, se non era ben remunerato, visto che l'inflazione dal 2004 , a naso...si è mangiata il 14%certificato dall'ISTAT. Dopo dò un'occhiata.Comunque se pensa che ci sia stata cattiva diligenza, magari ci sono altre cose, dovrebbe consultare un vero avvocato.Saluti |
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