Vi allego parte di un post dove specifica come e perche' puo' essere riscattato....ovviamente chiedo sempre info a voi...
Almeno fino al marzo scorso, quando la Commissione di Vigilanza pur riconoscendo l’impostazione normativa vigente ha affermato che “si ritiene, dunque, che la facoltà di riscattare la posizione permanga in capo all’aderente finché perduri la situazione legittimante l’esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione”, introducendo di fatto il termine entro cui esercitare tale facoltà.
In altre parole, si è stabilito che il termine entro cui esercitare il riscatto coincide con la durata dello stato di perdita dei requisiti.
Ma facciamo un esempio pratico. Supponiamo che vi sia un iscritto al Fondo pensione Zeta che si ritrova ad avere uno stato lavorativo modificato – ad esempio per dimissioni - che comporta la perdita dei requisiti di partecipazione. L’iscritto ritiene di non voler chiedere il riscatto e frattanto, fortunatamente, inizia un nuovo rapporto di lavoro. Come si sa – direttive Covip 24 Aprile 2008 – il lavoratore, non avendo esercitato il riscatto, in virtù del nuovo rapporto di lavoro, è tenuto a scegliere la previdenza complementare. Supponendo che scelga, o sia tenuto a scegliere, nuovamente il Fondo pensione Zeta – a cui era già iscritto – non potrà più esercitare il riscatto maturato in virtù della precedente perdita dei requisiti di partecipazione poiché, in ottemperanza con quanto stabilito dalla Covip, non è più perdurante la situazione legittimante l’esercizio della facoltà del riscatto, ovvero, non si trova più nella condizione di perdita dei requisiti di partecipazione.