La notificazione da effettuarsi a mezzo posta, oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 c.p.c., è altresì disciplinata dalla l. 890/82, e successive modificazioni, denominata "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari".L’art. 7 della legge menzionata disciplina la consegna del piego. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a 14 anni.In mancanza delle persone sopra indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, della specificazione di convivente anche se temporaneo.
" del doman non v'è certezza..chi vuol essser lieto sia"
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani."
"Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."