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Discussione spostata dall'area "Supporto tecnico".

la regione lombardia sostiene di avermi inviato nel 2005 una raccomandata per un bollo scaduto ma io non l'ho mai ricevuta. nel mio palazzo ritira le raccomandate il portinaio, ma non mi e' stata mai consegnata. di cio' si sono lamentati altri condomini proprio per questo da due anni gli abbiamo imposto l'obbligo di farci firmare un registro di consegna della raccomandata.leggevo recentemente su un giornale che la cassazione ha dato ragione ad un cittadino nelle mie stesse condizioni, qualcuno ne sa qualcosa. grazie

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chi afferma qualcosa deve..poterlo DIMOSTRARE: la regione è in grado di dimostrare che la raccomandata è stata RITIRATA e SPEDITA? Ritirata allora dovranno esibire il cartoncino....su sua richiesta.

" del doman non v'è certezza..chi vuol essser lieto sia"
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani." "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."

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AVES non nega l'avvenuta spedizione e neppure l'avvenuto ritiro.. afferma soltanto di non aver ritirato personalmente la missiva e di non averla mai visionata, chiede quindi se si è a conoscenza di sentenze a lui favorevoli.

Joe Petrosino
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Link vari vademecum settore recupero crediti.
http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057

Joe Petrosino ------------------------------------------------------------------------------- Link vari vademecum http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=1&id=203057 http://www.adusbef.it/forum/leggi.asp?P=14&S=5&F=18&id=43928

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La notificazione da effettuarsi a mezzo posta, oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 c.p.c., è altresì disciplinata dalla l. 890/82, e successive modificazioni, denominata "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari".L’art. 7 della legge menzionata disciplina la consegna del piego. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a 14 anni.In mancanza delle persone sopra indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, della specificazione di convivente anche se temporaneo.

" del doman non v'è certezza..chi vuol essser lieto sia"
"Non siamo gli ultimi di ieri ma i primi del domani." "Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare."

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Solo in caso di notifica a mani del portiere che riceva l’atto in tale sua qualità e senza uno specifico incarico del destinatario, è richiesta l’indicazione della ricerca e del mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. (Cass. civ. sent. n. 366/2005; sent. n. 11882/2002; sent. n. 14191/2000; sent. n. 5706/1999).

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riguardo alle Poste:Per le notificazioni a mezzo del servizio postale, se non è possibile consegnare il piego personalmente al destinatario, lo stesso, ex art. 7, comma 2, della L. n. 890/1982, può essere consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto e nel rispetto dell'ordine stabilito da detta norma, a persona dichiaratasi addetta “al servizio dei destinatari” (Cass. civ. sent. n. 13063/2006).

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