Salve a Tutti. Nel 2006 è venuta a mancare mia zia lasciandoci in eredità la casa dove lei abitava. Nel 2007 il ragioniere mi fà pagare il bollettino I.C.I.iintestato alla defunta. Nel 2008 la dichiaro prima casa sul mod. 730 ma nascono i primi problemi al comune.Mi dicono che il 2007 avrei dovuto pagare a mio nome l' I.C.I e che nel frattempo loro avrebbero fatto tutti i calcoli per farmi pagare il giusto. A novembre 2008 affitto la casa. Solo una settimana fà sono riuscito ad avere dall' ufficio I C I la quota che dovrei pagare. Quasi 400 E .Ora dico ,se il 1 anno ho pagato a nome di mia zia, ed il 2 l' dichiarata prima casa perchè dovrei pagare queste somme visto che il fitto è iniziato a novembre. Si può richiedere indietro i soldi versati a nome di mia zia visto che il comune dice che è come se non avessi pagato.Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno schiarirmi uu pò le idee.
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10/07/2009, ore 22:34
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11/07/2009, ore 01:33
Dalla morte di sua zia, una volta accettata l'eredità, sorgeva l'obbligo di pagare l'ici sulla casa ricevuta in eredità. L'aliquota doveva essere quella ordinaria e non quella che probabilmente ha pagato per il 2007 a nome di sua zia che, abitando nella casa, godeva dell'aliquota agevolata e della detrazione abitazione principale.Lei dice che dal 2008, nel modello 730, ha dichiarato la casa come I abitazione. Ai fini ICI questo non conta, a meno che nella stessa casa non ha portato la sua residenza oppure è in grado di dimostrare che vi abitava (bollette utenze, condominiali, etc.). Sicuramente da novembre 2008, cioé per gli ultimi due mesi, era tenuto al pagamento dell'ICI con aliquota ordinaria.L'ufficio potrebbe venirle incontro portando in deduzione del suo debito quanto pagato a nome di sua zia, ma questa non è la procedura corretta.Quella più corretta sarebbe pagare il dovuto a suo nome e, contestualmente, richiedere all'ufficio Ici del comune il rimborso delle maggiori somme pagate a nome di sua zia per il 2007. Le ricordo che il tale caso il termine per le richieste di rimborso è fissato in tre anni dall'avvenuto pagamento. cordiali saluti |
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11/07/2009, ore 11:44
[Le ricordo che il tale caso il termine per le richieste di rimborso è fissato in tre anni dall'avvenuto pagamento.cordiali saluti ]Attualmente è di 5 anni, come stabilito dall'art. 1, comma 164, della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 (Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza). |
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11/07/2009, ore 19:00
Chiedo venia, infatti l'art. 13 del d.lgs. 504/ 92, che prevedeva il termine di tre anni, è stato abrogato proprio della L. 296/2006, conseguentemente può chiedere il rimborso nei cinque anni. Comunque le dovranno riconoscere l'interesse maturato dal momento dell'erroneo versamento effettuato. |
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11/07/2009, ore 20:29
Vi ringrazio per le risposte precise ed esaurienti fornite, provo di nuovo al comune per vedere come procedere |
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