Dal 1 gennaio 2007, articolo 12 del Tuir modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, ......la detrazione spetta in mancanza di accordo al genitore affidatario. Nel caso di affido congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita in mancanza di accordo nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvere, nel caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata, per intero al secondo genitore.
Questo dice la normativa, il limiti di reddito dovrebbe essere superiore a 55.000,00 euro lordi annui sopra il quale non spettano più detrazioni per carichi famigliari. Non sapendo nulla della faccenda ho scritto su Google "detrazioni fiscali per figli in caso di divorzio" il primo link evidenziato è quello di altalex.
Se sommate il T.A.N. al Tasso di Mora, tutti i mutui stipulati dagli italiani sono presuntivamente usurai, TUTTI, proprio TUTTI