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Gestisco un rifugio alpino a 1300m di altitudine (raggiungibile in auto) in provincia di Vicenza.

Ho comunicato quest'estate all'uff. tributi del comune di appartenenza di aver iniziato a smaltire la porzione di residuo umido dei miei rifiuti urbani sul posto, mediante compostaggio. Con l'ultima cartella TARSU pervenuta, oltre agli ormai consueti aumenti, non trovo menzione a riduzioni per compostaggio. Chiedendo lumi in Comune la solerte impiegata mi risponde che è stata applicata la riduzione del 10% su 20 mq di appartamento custode mentre per gli altri 250mq di locale pubblico questa riduzione non è prevista. C'è qualche normativa in specifico? Oppure è una "furberia" del Comune?

Grazie a chi mi sa rispondere

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Bo?

Qua sono bancari!


31 Dicembre,la fine è vicina (Mayo)

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Ogni Comune ha il proprio regolamento. Occorre quindi esaminare il regolamento di quel Comune che deve essere deliberato dal Consiglio Comunale. Tariffario incluso. Ci sono, peraltro, tonnellate di sentenze di Cassazione in cui si afferma che gli importi debbono essere strettamente collegati alla quantità di materiale smaltito attraverso il canale pubblico e non alla estensione delle aree in detto materiale viene prodotto. Dalle nostre parti il Comune (Novi LIgure) appioppò, basando esclusivamente il calcolo sulle aree, una TARSU da quindicimila euro ad una falegnameria (RERO) che provvedeva interamente allo smaltimento tramite canali specialistici. La segatura dei trucciolati veniva infatti ritirata dai produttori del materiale che provvedevano al reimpiego. RERO fu costretto a far causa al Comune che, piuttosto di ritrovarsi con una sentenza contrariaria, venne a più miti consigli. Cedette, comunque, solo dopo una citazione in giudizio. L'anno successivo la cifra ritornò quella di origine ma non ci fu necessità di fare un'altra causa. L'importo venne rettificato in autotutela.

Shalom

Gufo

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Domanda importante , il cassonetto comunale per il conferimento dei rifiuti c'e' ?

I rifiuti vengono smaltiti regolarmente ?

Se non c'e' il cassonetto la tassa deve essere ridotta almeno del 60% ( art 59 comma 2 legge 507/93 )

( o meglio non puo' essere superiore al 40% del normalmente dovuto )

la normativa di riferimento e' appunto la legge 507/93 .

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Ok. per la presenza del cassonetto. Il criterio è la distanza, maggiore/minore di 150 metri. Tuttavia detta distanza deve essere misurata a partire dallo sbocco su strada pubblica (statale, provinciale, comunale). Vale a dire che se, tra strada pubblica ed immobile (o proprietà privata su cui l'immobile insiste), sono sottesi altri tipi di strade (vicinali, consortili, private), la loro lunghezza non può concorrere a formare la distanza dei 150 metri. Qualora però sussitano servitù di pubblico passaggio a carico di dette strade, allora e soltanto allora, la loro lunghezza concorre alla valutazione della distanza. Non ha rilievo, ai fini della determinazione della tassa, l'eventuale carente esecuzione del ritiro rifiuti che è esclusivamente oggetto di un rapporto contrattuale tra il Comune e l'ente incaricato del prelievo e dello smaltimento. Ci vinsi un ricorso in Commissione Tributaria di primo grado, ovviamente con vittoria di spesa. Il soccombente fu il Comune di Novi Ligure (Al), sindaco pro-tempore l'attuale On. Mario Lovelli (PD). Festeggiammo con il mio legale (Avv. Succio, Ovada) con una solenne grigliata. A base di carne di maiale.

Shalom

Gufo

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messer Gufo non si smentisce mai. i miei rispetti.



Hannibal
www.palombarimotociclisti.it


Hannibal www.palombarimotociclisti.it

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