Mio suocero quando è morto 30 anni fa aveva un'attività commerciale,degli immobili e nove figli,ma non ha lasciato testamento;quindici anni anni orsono e morta anche la suocera,anch'essa senza testamento.Per consentire la prosecuzione della attività gli altri nove hanno dato delega ha gestire l'attività ad uno dei nove,lo stesso che ha aperto la successione,e che per comodià chiameremo A.Nel tempo alcuni eredihanno raggiunto accordi separati cedendo le quote ad A.Dentro sono rimaste mi moglie ed una mia cognata.Gli affari non girano sopratutto per l'incapacità di A,nel tempo si sono accumulate passività e tributi non pagati.Per evitare danni ai nostri beni personali abbiamo chiesto più volte la rinuncia alla nostra quota,A e disposto a concederla,bontà sua, a condizione di pagare, noi i tributi arretrati,pur non avendo mai avuto benefici dalla attività commerciale.La cosa più antipatica e che allo stato non conosco la situazione finanziaria di A,Qual'è la via più breve per conoscerla,e capire meglio che fare?
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12/12/2009, ore 19:08
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13/12/2009, ore 17:08
Rinuncia all'eredità:Per la rinuncia:• N° 1 marca da € 14,62 per atti giudiziari;• € 168,00 PER OGNI RINUNCIANTE per il pagamento dell’imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell’appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modulo F23 in cancelleria). La ricevuta – senza la quale la rinuncia non è valida – dovrà essere immediatamente consegnata alla Cancelleria Successioni la quale provvederà subito all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Registro – Atti Giudiziari via per la registrazione della rinuncia.Per il ritiro di copia dell’atto (dopo venti giorni circa):• N° 1 marca da € 14,62 per atti giudiziari;• N° 1 marca da € 6,20 per diritti di cancelleria (o € 18,60 se richiesta con urgenza, cioè se ritirato nello stesso giorno in cui si richiede la copia).Nel caso in cui il ritiro non possa essere effettuato dallo stesso rinunciate, il giorno fissato per la redazione dell’atto, deve essere indicato il nome della persona che vi provvederà in sostituz |
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13/12/2009, ore 17:11
La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione.La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. |
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13/12/2009, ore 18:23
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13/12/2009, ore 21:23
30 anni..TROPPI il termine è 10 anni. |
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14/12/2009, ore 10:21
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