buongiorno a tutti voi,vorrei capire come comportarmi per un fermo amministrativo di cui è venuto a conoscenza mio fratello nel momento in cui è andato all'aci per pagare il bollo auto.Gli hanno rifiutato il pagamento perchè a loro risulta un fermo amm.da 2 anni circa.Non è mai stata ricevuta nessun avviso a proposito,ma probabilmente è stato fatto a seguito di multe non pagate.La mia domanda è come comportarmi con l'assicurazione,come verificare se c'è modo di contestare qualcosa.La macchina vale circa 900 euro.Se la somma richiesta dall'ente emittente è pari al valore dell'auto non se la possono tenere a copertura della sanzione,visto che ne sono divenuti "proprietari"impedendo l'utilizzo della stessa edi non poterla vendere o rottamare?Scusate se mi sono dilungato ma vorrei aiutare mio fratello a risolvere il problema,grazie.
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02/09/2011, ore 10:25
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02/09/2011, ore 16:31
Senza notifica del preavviso l'amministrazione non può procedere al fermo. Diciamo che non vi siete preoccupati di ritirare le raccomandate. Del resto, prima di tutto ciò avete sicuramente ricevuto una catella con l'iscrizione a ruolo delle multe e quindi lo sapevate che prima o poi l'amministrazone avrebbe proceduto al fermo.La datio in solutum è un istituto previsto nel diritto privato ma non in quello amministrativo e l'ente non è diventato affatto proprietario del mezzo. |
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02/09/2011, ore 18:54
grazie per la risposta,ma non capisco il da fare in merito,non sono mai arrivate comunicazioni in merito al fermo. |
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02/09/2011, ore 19:00
e poi ho saputo che il fermo amministrativo può essere applicato solo per sanzioni amministrative(inps,tasse) e non per multe al codice stradale e deve essere notificato al propietario non dal postino ma da incaricati autorizzati,è vero? |
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02/09/2011, ore 22:27
Ghiko il fermo amministrativo non deve essere necessariamente preceduto da un preavviso, è prassi di equitalia e altre concessionarie inviarlo con racc ar, normalmente il termine è 20 gg.Trascorso tale termine è sempre prassi avvisare che vi sarà imminente iscrizione, in pratica questo è l'ultimo avviso. da parte dell'ente incaricato della riscossione.L'obbligatorietà di cui parla un utente nel post dovrebbe essere definita per legge (obbligo di notifica di iscrizione del fermo presso il pra) per cui, dato che non sono a conoscenza di questa norma, gli sarei grato se volesse indicarci a quale legge fa riferimento.E' poi errata la tua convinzione che il fermo amministrativo non possa essere applicato su violazioni del cds, tutt'altro se consideri che già un'iscrizione a ruolo, non pagata entro i 60gg costituisce titolo esecutivo. |
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03/09/2011, ore 00:35
Non ho detto che l'avviso è obbligatorio, ma una cosa diversa. Ho detto che il preavviso, qualora emesso, deve essere notificato nelle forme di legge (perchè sotto deretminate condizioni può essere impugnabile) e ciò in risposta a quanto scritto nel post precedente al mio che lasciava supporre che il preavviso fosse stato emesso ma non ricevuto.Ma quanta supponenza c'è da queste parti. |
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