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PER LA CASSAZIONE ABBIAMO DIRITTO AL RIMBORSO DELL’IVA PAGATA SULLA TASSA SUI RIFIUTI PER 10 ANNI!!

La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l’iva su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto “tassa”. Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi; inoltre controllando sul sito “Federconsumatori” si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma arriverà) bloccherà di fatto l’iva sulle prossime fatture.

Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia, gente come anziani o fasce inferiori che non conoscono i loro diritti non ne usufruiscono “in automatico”, ma solo se se ne accorgono e fanno richiesta.

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Modulo Tarsu

Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ………………………………………….. il ../../…., C.F.: ……………………………………….. e residente in ……………………………., Via ……………………… numero … CAP ………, in qualità di : proprietario/ dell’immobile sito in ………………, Via …………….. n. …, iscritto al Catasto del Comune di …………………….., Sezione …., Foglio …., Pratica ………………;

PREMESSO CHE

ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.

Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.

Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi

CHIEDE

Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;

l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell’eventuale sgravio.

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della

presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

In fede,

Riepilogo Fatture:

Anno

Fattura n.

Importo totale fattura

IVA versata

Totale IVA versata

Allegati:

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../……..;

copia fattura n. del ../../………

—————————————————————————————————————————-

modulo rimborso IVA *

Spett.le Comune di________________________

_________________________________ _________________________________ Raccomandata A/R

Spett.le_________________________________ _________________________________ _________________________________

Raccomandata A/R

Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale/ Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a a __________________________________, il________________________________, C.F.:__________________________________e residente in__________________________, Via/P.zza ____________________________________ numero________ cap.____________,

in qualità di *:

• _________________________ dell’immobile sito in __________________________, Via/P.zza______________________________________________n.______________, iscritto al Catasto del Comune di___________________________________, Sezione___________________, Foglio___________, Particella_____________, Sub___________, Zona____________, Categoria___________, Classe___________;

** PREMESSO CHE ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU/TIA comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente. Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – [...] Non esiste, del resto, una norma legislativa che

Compilare alternativamente a seconda di chi vi ha fatturato la TARSU/TIA: Comune, Gestore privato o azienda municipalizzata.

* (Per ogni immobile di cui si chiede il rimborso dell’Iva versata, indicate la vostra qualifica (ad esempio proprietario, affittuario…) e riportate gli estremi catastali dell’immobile che trovate sulla visura catastale o sugli atti del notaio).

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espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti [...]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità».”

ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa. Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi

CHIEDE 1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con

riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei

singoli pagamenti; 2. l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la

comunicazione alla società di riscossione ai fini dell’eventuale sgravio.

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

_________________________, lì _________________ Firma

*** Riepilogo Fatture:

****Allegati:

- copia fattura n._________ del __________; -

Anno

Fattura n.

Importo totale fattura

Iva versata

Elencate le fatture che allegate indicando l’anno di pagamento, il numero della fattura, l’importo totale della stessa e l’Iva versata, inserendo il totale nell’ultimo rigo della tabella, in corrispondenza della colonna relative all’IVA.

Totale Iva versata

Elencare le copie delle fatture che si allegano riportandone il numero e l’anno di versamento, ricordando di allegare tutte le fatture emesse nello stesso anno in caso di pagamento frazionato.

* Compilare alternativamente a seconda di chi vi ha fatturato la TARSU/TIA: Comune, Gestore privato o azienda municipalizzata.

** Per ogni immobile di cui si chiede il rimborso dell’Iva versata, indicate la vostra qualifica (ad esempio proprietario, affittuario…) e riportate gli estremi catastali dell’immobile che trovate sulla visura catastale o sugli atti del notaio.

*** Per ogni immobile di cui si chiede il rimborso dell’Iva versata, indicate la vostra qualifica (ad esempio proprietario, affittuario…) e riportate gli estremi catastali dell’immobile che trovate sulla visura catastale o sugli atti del notaio.

**** Elencare le copie delle fatture che si allegano riportandone il numero e l’anno di versamento, ricordando di allegare tutte le fatture emesse nello stesso anno in caso di pagamento frazionato.





Pertanto vi allego il modulo che contiene le spiegazioni per la compilazione.

Fate girare comunque tale comunicazione perché, come spesso avviene, i mezzi di comunicazione non ne parlano sufficientementemente.



Sono oltre 6 milioni le famiglie residenti in circa 2000 comuni italiani, che, dal 1999 al 2008, hanno dovuto pagare l’IVA di troppo sulla tassa sui rifiuti, e che oggi devono avere indietro quanto versato in più del dovuto.

La stima di tale spesa non è affatto di poco conto: secondo quanto indicato dall’ultimo rapporto APAT, è stimabile che, tra famiglie ed aziende, la partita viaggi intorno ai 200-230 milioni di Euro all’anno.

Ad esempio: per una famiglia che paga 250 Euro all’anno di TIA, quindi, la restituzione corrisponderebbe a 25 Euro l’anno, che vanno moltiplicati per il numero di anni in cui si è pagata la TIA.

FONTE: http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20091029110214&t=istr



1) reperire le ricevute di pagamento e le relative fatture degli ultimi anni e farne due copie.
2) scrivere la richiesta di rimborso ed indirizzarla per sicurezza al Comune ed a Etruria Servizi S.p.A..
3) presentare, sia al Comune che a Etruria Servizi S.p.A. la richiesta di rimborso da Voi firmata in carta semplice e conservatene una copia.
Una volta inoltrato il tutto non resta che aspettare ed attendere il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a) l’istanza viene accettata e viene quindi rimborsata l’I.V.A. per la TIA e Tarsu;
b) verrà inviato un atto in cui con relativa motivazione (vediamo cosa tireranno fuori dal cilindro…) viene negato il diritto al rimborso. In questo caso, entro 60 giorni, va presentato il ricorso alla Commissione Tributaria della Provincia in cui ricade l’Ente che vi ha notificato il rifiuto della richiesta di rimborso;
c) diniego tacito: se dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso non si riceve nessuna comunicazione il rimborso è automaticamente rifiutato. Il nostro consiglio in questo caso è quello di attendere l’evolversi della situazione, magari qualche altra sentenza o aspettare che l’Agenzia delle Entrate decida in merito. Se si verifica quest’ultimo punto, infatti, si avranno 10 anni di tempo per presentare ricorso a far data alla presentazione della richiesta di rimborso I.V.A. evitando pertanto la prescrizione.

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Attenzione precisi. Si parla di TIA e non di Tarsu, Vale solo per la Tassa di Igiene Ambientale. Per la Tarsu NO

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Ogni tanto qualcuno ci casca ancora

COCOINA leggiti questo (da legali.com)

Parere su rimborsabilità dell’IVA sulla Tarsu

giovedì 27 ottobre 2011 di Maurizio Villani

La T.A.R.S.U. Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (da alcuni comuni denominata anche Servizio di Igiene Ambientale) è stata soppressa dalla tariffa di igiene ambientale (TIA) che è stata istituita dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, (recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”).

Ultimamente assistiamo a delle manifestazioni mediatiche che riportano tali diciture: “Secondo una sentenza della Corte di Cassazione dell’autunno scorso, in linea con l’orientamento comunitario, la T.A.R.S.U. è una tassa (e non una tariffa) e pertanto non assoggettabile all’imposta I.V.A. In parole povere non si può mettere una tassa (l’IVA) su un’altra tassa (la T.A.R.S.U.); potete chiedere quindi indietro dieci anni di Tarsu se fate così e cosà…”

I dubbi e le perplessità sull’argomento emergono, prima facie, attraverso un dato: non vi è stata nessuna recente sentenza della Cassazione relativa all’affermazione appena espressa, né riguardante la materia TARSU.

A ben vedere, vi è una costante successione di leggi che regola la materia, tutte però catalogate con numeri e annualità dei provvedimenti relativi alla TARSU. Accade, invece, che le dicerie mediatiche, riportanti contenuti pressoché simili a quanto sopra espresso, non riportano mai le indicazioni relative al numero della fantomatica sentenza della Cassazione e all’anno in cui la stessa sarebbe stata emessa.

Tuttavia, una meticolosa e spregiudicata ricerca mediatica, e dei siti istituzionali e dei siti non istituzionali induce ad affermare che la Sentenza in questione è la 17526/2007; nella predetta sentenza la parola IVA non è neanche menzionata e non compare nemmeno il DPR 633/1972 che ne regola la disciplina!

Ci si premura soltanto di dire, “chiedete il rimborso e iscrivetevi alle associazioni dei consumatori ecc…”.

L’art. 52 del D. Lgs n. 446/97 – Decreto Ronchi –, attraverso l’approvazione dei regolamenti emessi con delibere comunali, attribuisce agli enti locali ampio potere regolamentare per la disciplina dei tributi di propria competenza.

Il decreto Ronchi e il suo regolamento attuativo hanno previsto una progressiva introduzione da parte dei comuni della disciplina della Tia in sostituzione della TARSU; l’adeguamento sarebbe avvenuto entro il dicembre 2006.

Ma con le successive due leggi Finanziarie – 2007 e 2008 – venivano sospesi i termini per potersi adeguare, confermando così che i comuni dovessero mantenere lo stesso regime di tassazione del 2006.

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”), la disciplina della TIA è contenuta nell’art. 238 del medesimo decreto che definisce, al comma 1, la suddetta tariffa come il “corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani”. In buona sostanza la mancata proroga del regime transitorio ha precluso la possibilità ai comuni che non si erano adeguati alla Tia di poter modificare il regime di tassazione.

Nel frattempo, però l’Agenzia delle Entrate (c’era da aspettarselo) portava avanti un’altra opinione e cioè (guarda caso) che l’Iva sulla Tarsu / Tia non andava rimborsata e ciò per due ragioni illustrate nella Risoluzione 250/E del 2008 :

1- TIA e TARSU sarebbero corrispettivi. Questa tesi, già traballante, è stata appena smentita dalla Corte Costituzionale;

2- La seconda ragione è assai sottile e, va detto, spiazzante: l’Iva è una partita di giro e quindi non è il contribuente a poterne chiedere il rimborso

Fino al 2009 – con la sentenza n. 238 della Corte Costituzionale – e dunque dopo il passaggio da tassa a tariffa, risulta legittima l’applicazione dell’IVA, in quanto tariffa per tutti quei comuni che hanno usufruito del passaggio.

Nella sentenza, tuttavia, viene specificata la natura di “corrispettivo contrattuale” della Tia, ma al tempo stesso viene precisato che “ non è individuabile, allo stato, un’univoca giurisprudenza di legittimità sulla natura di tale tariffa, anche se pare maggiormente attestato l’orientamento che le riconosce natura tributaria”.

Leggiamo ancora in sentenza che, “ un elemento di analogia tra TARSU e Tia è costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA.; infatti la rilevata inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo, porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3-4 del DPR 633/72 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi”.

Infatti, non esiste una norma che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni dello smaltimento dei rifiuti, come ad esempio la disposizione dell’art 4 DPR 633/72 che espressamente prevede che “sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le attività di erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas energia elettrica ecc..”.

La pronuncia costituzionale aveva dato il via a una serie di procedimenti contenziosi per il riconoscimento al rimborso dell’Iva pagata negli anni precedenti alla sentenza. Tale indirizzo, se generalizzato, avrebbe avuto pesanti conseguenze sul bilanci dello stato per l’ indennizzo dei rimborsi.

Per ovviare a tale situazione, nel decreto legge 78/10 convertito nella Legge 122/10 veniva introdotta una disposizione secondo cui la Tia aveva una connotazione tariffaria e non tributaria con conseguente pagamento dell’Iva.

Dunque, possiamo affermare che la Tia, che attualmente viene applicata da circa un sesto dei comuni italiani in virtù di regolamenti comunali, in quanto appunto tariffa viene assoggettata ad IVA.

In conclusione, possiamo dire che nulla ancora di definitivo è ancora stato previsto dalla legge, nulla che possa sanare il vuoto legislativo in maniera chiara per i contribuenti, se non il fatto che, in virtù del mancato regolamento di attuazione, dal 01.01.2010 la TARSU non esiste più.

Lecce, 25 Ottobre 2011
Avv. Maurizio Villani
Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro



"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

"Se ti devo un dollaro io ho un problema, ma se ti devo un milione di dollari allora il problema è tuo" John Maynard Keynes

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"""La Sentenza della Corte costituzionale n.238/2009 pubblicata nella G.U. 30 del 29/7/2009, stabilisce che la TIA ex TARSU, ha natura tributaria e quindi non è assoggettabile ad Iva non essendo prestazione di servizio!""


Quello sopra riportato è un copia ed incolla. Nel sito dell'Anci ed in molti siti si comuni italiani, è evidenziato il problema di questa sentenza, con al speranza che intervenga una legge a sistemare il tutto. Bene, leggo che, in effetti, una legge del 2010 (posteriore alla sentenza), abbia sistemato la cosa. Ma mi domando, a questo punto, la legge del 2010 di "sistemazione" è retroattiva? Se no si può chiedere il rimborso della IVA non dovuta (attenzione NON DOVUTA) per tutti i soggetti privati non soggetti ad IVA (per gli imprenditore sto' fatto non vale, visto che per loro la IVA non è un costo potendola portare in detrazzione alla IVA incassata e da versare), per la sola T.I.A. pagata a data anteriore alla legge di "sistemazione"?

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non ti rimborsano nulla in quanto nessun comune vuole farsi togliere i soldi e quindi è totalmente inutile la legge della cassazione. A Roma oltre a non aver rimborsato nessun cittadino x non avere rotture di scatole l'iva pagata e non dovuta è stata inglobata nel costo totale e dulcis in fundo ora l'hanno anche aumentata, quindi a mio parere è una presa in giro in quanto nessuno rimborsa i soldi non dovuti e quindi..

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