Buongiorno a tutti,
Ho cercato sul forum ma non sono riuscito a trovare la discussione, se esiste, sulla notifica della cartella esattoriale con raccomandata a.r. che non è più possibile dal primo luglio 1999: la Cassazione, in questi casi, sancisce l’inesistenza dell’atto.
Molti tribunali confermano l'orientamento.
Trova sempre più conferme l’orientamento giurisprudenziale che ritiene invalida la notifica della cartella esattoriale effettuata, dall’Agente di riscossione (Equitalia), attraverso il servizio postale, ossia con la famigerata bustona bianca, inviata con raccomandata a.r. Questa volta, ad avallare tale interpretazione (certamente favorevole al cittadino) è la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia [1] con una sentenza di ieri: in essa si legge che la consegna dell’atto impositivo, portata a termine da un soggetto non abilitato al servizio (nella specie, il comune postino), fa scattare l’inesistenza dell’atto. Ricordiamo che l’inesistenza è la forma di sanzione più grave comminata dall’ordinamento in caso di inosservanza delle disposizioni di legge; essa non può essere sanata. Pertanto, il contribuente può impugnare la cartella esattoriale davanti al giudice senza rischiare l’eccezione di controparte secondo cui l’atto avrebbe comunque raggiunto il proprio scopo.
La legge, infatti, sembrerebbe richiede ad Equitalia di effettuare le notifiche delle cartelle di pagamento solo attraverso gli organi indicati dalla legge, ossia gli ufficiali della riscossione, gli agenti della Polizia municipale, i messi comunali e gli altri soggetti abilitati dalla legge.
Il ricorso è sempre fattibile e non cade in prescrizione, a questo il ricorso non sarebbe da fare quando il debito originale non è caduto in prescrizione presunta?
Cosicchè Equitelia che riceve la sentenza del Giudice di Pace di "inesistena" non possa emettere nuova cartella tramite Ufficia Giudiziario.